Una delle norme più controverse e forse incomprensibili della Legge di stabilità è quella inerente alla possibilità di percepire il Tfr maturando, direttamente in busta paga ogni mese, piuttosto che accantonarlo per la pensione. Una misura messa in campo per cercare di rilanciare i consumi, fornendo una maggiore quantità di denaro nelle tasche di chi vi aderirà, ma che stando alle prime statistiche, non sembra avere molti consensi.
Comunque dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2015, si concretizza la possibilità di ottenere il Tfr in busta paga, per i lavoratori dipendenti. Il comma 26 dell’art. 1 della L. 190/2014 rende, infatti, operativa la possibilità, introdotta dalla L. 296/2006, per il lavoratore dipendente, del settore privato, di chiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione in busta paga dell’importo mensile del Trattamento di Fine Rapporto, maturato ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, per il periodo che va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
Fino al momento attuale, la possibilità di ottenere il Tfr in busta paga non era ancora esercitabile. In base alla riforma della previdenza complementare (D. Lgs. 252/2005) era possibile, dal 2007, solo destinare il Tfr a un fondo pensione integrativo, di natura complementare rispetto alla posiziomne pensionistica obbligatoria per legge presso l’INPS. Tale misura era stata messa in campo, soprattutto per offrire la possibilità di aumentare i trattamenti pensionistici, dopo il passaggio dal retributivo al sistema contributivo di calcolo della pensione che aveva ridotto notevolmente gli importi delle liquidazioni.
L’opzione resa operativa dalla legge di stabilità prevede che tutti i lavoratori soggetti a contratto di lavoro dipendente in un’azienda privata, con almeno sei mesi di servizio, possano scegliere di ricevere la loro quota mensile di trattamento di fine rapporto in busta paga.
Sono però esclusi da questa possibilità:
i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
i lavoratori delle aziede in crisi (secondo i criteri dell’art. 4 L. 297/1982);
Il testo della Legge di Stabilità prevede che una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, l’opzione non possa essere modificata fino al 30 giugno 2018.
Tfr in busta paga: aspetti fiscali e reddituali
La quota mensile di trattamento di fine rapporto che il lavoratore deciderà di ricevere in busta paga, avrà i seguenti effetti ai fini fiscali:
sarà cumulata con il reddito percepito nello stesso periodo d’imposta;
sarà, quindi, soggetta a tassazione ordinaria;
inciderà sulla determinazione delle detrazioni d’imposta;
inciderà sulla determinazione degli assegni familiari;
inciderà sul nuovo Isee in vigore dal 2015;
La quota di Tfr ottenuta in busta paga non produrrà, invece, effetti su:
bonus 80 euro: in questo caso il reddito complessivo che si terrà in considerazione per l’assegnazione del bonus non considererà la quota di Tfr percepita;
contributi previdenziali: verranno comunque calcolati escludendo, dalla base imponibile, la quota di Tfr percepita;
Ora si dovranno attendere i decreti attuativi del Ministero dell’Economia per sciogliere alcune importanti questioni riguardanti il Tfr. L’opzione resa operativa dalla Legge di Stabilità, infatti, rischia di modificare le scelte precedenti, dal momento che la norma prevede che la scelta della monetizzazione può riguardare non solo la quota di Tfr maturata nel mese per il quale si percepisce la retribuzione ma anche la quota già destinata al fondo pensione.
In questo caso rimangono aperti dei conflitti con le norme precedenti, dal momento che le disposizioni del D. Lgs. 252/2005 prevedevano che la scelta del trasferimento del Tfr a un fondo pensionistico integrativo non fosse revocabile, se non in caso di riscatto totale della posizione pensionistica.
Occorre inoltre ricordare che l’opzione sarà esercitabile anche dai lavoratori che stanno già versando il Tfr in un fondo di previdenza complementare: in questo caso, nel periodo compreso tra 1 Marzo 2015 e il 30 Giugno 2018, l’accantonamento al Fondo sarà costituito solo dal contributo del dipendente e del datore di lavoro mentre la quota mensile del Tfr verrà destinata alla busta paga del lavoratore stesso.
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