sabato 24 ottobre 2015

A NOVEMBRE DUE FESTIVITA' IN BUSTA PAGA

Il 2015 che tra un paio di mesi andrà in archivio, è stato un anno, che a differenza del 2016, è stato avaro di festività, che sono cadute quasi sempre di sabato o domenica. Anche il 1° Novembre, festività di Ognisanti, non sfugge a questa regola cadendo appunto di domenica. Se da un lato priverà i lavoratori della possibilità di godere di un giorno di riposo in più, d'altro canto, regalerà un giorno in più di retribuzione, che saranno addirittura due se consideriamo anche la festività del 4 novembre. Il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate è una festività della Repubblica Italiana, che ricorre il 4 novembre di ogni anno, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia  e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:
nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006);
nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;
una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari  alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese).

Una curiosità, nel 2011, in occasione della neo istituita festa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia del 17 marzo, la festività venne utilizzata per compensarne gli effetti economici e la retribuzione venne anticipata ai lavoratori da novembre a marzo.

mercoledì 21 ottobre 2015

LEGGE DI STABILITA' 2016, TAGLI AI FONDI PER I CAF E I PATRONATI.

A distanza più o meno di un anno si riaccende il contrasto fra governo e patronati. Nella legge di Stabilità è infatti previsto un nuovo doppio colpo. Prima con un taglio diretto del fondo di finanziamento di 28 milioni di euro e poi con la decurtazione dell’aliquota di contribuzione dallo 0,207 allo 0,193, oltre alla riduzione dal 75 al 60% degli anticipi che vengono versati in base al monte contributi dell’anno precedente. 
«Siamo punto e a capo con un nuovo attacco al sistema dei Patronati», commenta Nino Sorgi, presidente dell’Inas-Cisl. Già la legge di Stabilità dello scorso anno, infatti, prevedeva un fortissimo taglio al fondo per i patronati di 150 milioni su 430 milioni totali, decurtazione che poi il Parlamento ridusse a 'soli' 35 milioni. Così pure, per l’aliquota contributiva (lo specifico prelievo dal monte salari dei dipendenti) che doveva passare dallo 0,226 ad appena lo 0,148 le Camere fissarono poi la limatura allo 0,207. «Oggi sono previsti nuovi tagli, evidentemente vogliono spingerci alla chiusura – insiste Sorgi – perché le domande dei cittadini, alle quali noi rispondiamo gratuitamente, non sono diminuite, anzi. Lo scandalo è poi che la riduzione dei fondi e dell’aliquota decisa lo scorso anno doveva essere collegata a una riforma degli stessi patronati, per ridurre il numero di quelli più piccoli e inefficienti, che non è mai stata portata a termine. Ancora una volta dovremo mobilitarci per evitare la chiusura di un servizio essenziale per i cittadini». 
Ai tagli ai patronati, si aggiunge poi una decisa sforbiciata anche ai rimborsi riservati ai Caf. In questo caso la legge di Stabilità prevede la riduzione delle dotazioni del ministero dell’Economia di 60 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni per il 2017 (secondo un’altra bozza addirittura 100 e 100), risparmi da ottenere rideterminando i compensi spettanti appunto ai Centri autorizzati di assistenza fiscale. «Sono tagli alla cieca e senza giustificazione – commenta Pietro Cerrito, responsabile del Caf Cisl –. Lo scorso anno, infatti, avevamo raggiunto un difficile accordo che fissava i tetti di spesa, tenendo conto della novità del 730 precompilato. Rispetto al 15% stimato dal governo, però, solo il 7% di contribuenti ha compilato la dichiarazione online senza passare dai Caf. E per l’anno prossimo viste le difficoltà relative alle spese mediche non c’è da prevedere un grande incremento. Anche per questo i tagli preventivi sono sbagliati e vanno contro la tutela dei cittadini».

(FONTE: L'AVVENIRE)

venerdì 16 ottobre 2015

DAL 2016 RIPRISTINATA LA DETASSAZIONE AL 10% DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Torna dal 2016 la detassazione dei premi legati ad obiettivi di produttività e redditività aziendali, che saranno assoggettati alla tassazione  del 10%. Infatti la legge di Stabilità per il 2016, appena approvata dall’Esecutivo, nel cosidetto pacchetto lavoro ha  appositamente stanziato 430 milioni nel 2016, che salgono a 589 milioni gli anni successivi.
L’importante novità dell’ultimo minuto è l’ampliamento della platea dei beneficiari, infatti avendo elevato a 50 mila euro lordi annui, la fascia di reddito, cosicchè anche i quadri, fino al 2014 esclusi, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale.
In precedenza, ossia fino al 2014 con l’entrata in vigore del bonus in questione, i beneficiari erano solo i lavoratori con un reddito, percepito nell'anno precedente oscillante tra i 30 e i 40 mila euro. Per l’anno in corso, invece, il bonus è stato soppresso per via della mancanza di copertura finanziaria: infatti nel 2015 i dipendenti si sono visti tassare i premi produttività con le normali aliquote Irpef. Con la contrattazione aziendale si potrà stabilire una quota di retribuzione legata al raggiungimento di determinati risultati aziendali, che fino a 2.500 euro di importo sarà soggetta alla tassazione al 10%. Fino al 2014, l'importo soggetto alla detassazione era di 3000 euro. 
Un segnale importante allo sviluppo della contrattazione aziendale attraverso il sistema degli incentivi fiscali






mercoledì 14 ottobre 2015

FONDO COMETA: E' ATTIVO DA OTTOBRE IL NUOVO COMPARTO "SICUREZZA 2015"

Il nuovo comparto garantito di Cometa “SICUREZZA 2015” ha iniziato ad ottobre la gestione delle risorse con la sua prima valorizzazione della quota pari a 10 €. Il nuovo comparto si affianca agli altri già esistenti.
Il vecchio comparto “Sicurezza” continuerà ad operare, fino al 30 aprile 2020, per i soli aderenti che lo hanno scelto prima della chiusura delle nuove adesioni.
Il comparto Sicurezza 2015 presenta caratteristiche di costo e garanzie contrattuali diverse dal precedente comparto garantito Sicurezza, pertanto prima di effettuare l’eventuale switch sarà necessario leggere attentamente le nuove condizioni. 

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giovedì 8 ottobre 2015

FONDO COMETA: RENDIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2015


In un contesto di forte volatilità, i quattro comparti del fondo pensione dei metalmeccanici hanno andamenti discordanti. Mentre Monetario Plus, Sicurezza e Reddito registrano un trend positivo, il comparto Crescita registra una flessione che lo porta appena sopra la linea negativa, azzerando i sostanziosi guadagni del primo trimestre, in quanto penalizzato dal fatto che il 40% degli assett del comparto è investito in strumenti finanziari di natura azionaria. Del resto la maggiore “volatilità” è una caratteristica tipica di questo comparto e, su orizzonti temporali lunghi, questa caratteristica può essere in qualche misura compresa.

Intanto e’ saltata la norma sulla portabilità dei fondi pensione, in base alla quale il contributo aziendale (1% della retribuzione) si conserva anche se si trasferisce la posizione dal fondo riservato alla propria categoria professionale a uno gestito da una compagnia di assicurazioni o da una banca. Che in media ha costi più alti. Si prevede però che entro 30 giorni dall’approvazione del ddl si debba aprire un tavolo ministeriale in cui siederà anche l’autorità di vigilanza sul settore (la Covip) con l’obiettivo di “riformare le forme pensionistiche complementari collettive”.

PARTITA LA CAMPAGNA RED, ICRIC,ICLAV, ACC.AS/PS 2015

E' partita l'operazione modello RED /Inps. L’Istituto, così come applicato lo scorso anno, anche per il 2015 utilizzerà una peculiare modalità di raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. L’ INPS sta verificando la posizione di circa 5.000.000 di pensionati che hanno presentato il Mod. 730/2015. Questi soggetti non sono obbligati ad inviare alcuna comunicazione, salvo che gli stessi posseggano altri redditi non soggetti al fisco. Vi sono poi circa 4.000.00 di pensionati che non hanno presentato alcuna dichiarazione (730/2015, ecc.). Si tratta di persone che probabilmente possiedono solo redditi da pensione desumibili dal Casellario Centrale e che, pertanto non devono inviare alcuna comunicazione. Mentre, i titolari di altri redditi, diversi da quelli da pensione, sono tenuti a presentare il modello RED entro il 29 febbraio 2016. Rispetto a quest’ultimi, e contrariamente a quanto comunicato in precedenza, l’INPS ha prospettato la possibilità di non inviare da quest’anno il cosiddetto “bustone”, applicando quanto disposto dall’articolo 35, comma 10-bis, del decreto 207/2008  che prevede la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, in mancanza della  comunicazione dei redditi da parte dell’interessato. I soggetti obbligati a rendere la dichiarazione relativa ai proventi conseguiti nell’anno 2014, sia personali e coniugali che possono incidere sul diritto o anche sull'importo della prestazione in pagamento. Vale, ad esempio, per l'integrazione al minimo della pensione, per gli assegni familiari, per la maggiorazione sociale, per la quattordicesima ecc. sono stati selezionati in funzione delle prestazioni collegate al reddito usufruite riferibili al pensionato. In un’apposita circolare l’Ente di previdenza ha riportato opportunamente l’elenco dei trattamenti previdenziali correlati alla situazione reddituale prodotta, oggetto della rilevazione. Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio. Giova in proposito ricordare che il nucleo reddituale può essere composto: dal solo intestatario della prestazione; dal titolare e dal coniuge. In tal caso, il pensionato dovrà comunicare anche i proventi del coniuge, a meno che questi non sia tenuto – a sua volta – a rendere autonoma dichiarazione. Se, ad esempio, il beneficiario dell’assegno gode della maggiorazione sociale sulla propria pensione ed il coniuge è titolare di pensione di invalidità civile, il coniuge dovrà rendere un’autonoma dichiarazione in quanto percepisce, da parte sua, una autonoma prestazione collegata al reddito; dal titolare e dai componenti del nucleo familiare, nell’ipotesi in cui vengano erogati, ad esempio, trattamenti di famiglia.
A differenza dello scorso anno, per la Campagna 2015 la dichiarazione reddituale non viene richiesta ai soggetti ultrasettantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero per l’intero nucleo rilevante per il trattamento in godimento. Per costoro, la rilevazione reddituale sarà effettuata direttamente dall’Inps tramite i dati presenti nell’ Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Gli intestatari di trattamenti incumulabili con i proventi di lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2015, indicando anche i relativi periodi di lavoro (dal – al). Al riguardo, si rammenta infatti, che l’incumulabilità con il lavoro autonomo opera unicamente per le seguenti tipologie di pensioni: assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; trattamenti di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, erogate a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. In proposito è appena il caso di sottolineare che i criteri indicati sono validi sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero. Per ogni soggetto obbligato a rendere la dichiarazione è stata creata una “stringa” costituita da 32 caratteri, contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni. Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati convenzionati.
RED 2013 e 2014
Entro il 30 settembre 2015 saranno inviati a tutti i pensionati che non avessero provveduto, i solleciti concernenti le dichiarazioni reddituali 2012 (campagna Red 2013) e 2013 (campagna Red 2014). Le risposte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2016, altrimenti le prestazioni collegate al reddito saranno prima sospese e poi revocate.
Redditi esenti. Non sono soggette ad imposte sul reddito le pensioni sociali e gli assegni sociali, le rendite infortuni erogate dall'Inail e dall'ex Ipsema, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, i trattamenti assistenziali.
Dichiarazioni per prestazioni assistenziali e per indennità di frequenza (ICRIC, Indennità di frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS)

I modelli rivolti alle persone con invalidità parziale o titolari di prestazioni soggette a verifica annuale, continueranno ad essere inviati per posta dall’istituto Previdenziale. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 29 febbraio 2016.

martedì 6 ottobre 2015

ANTICIPAZIONE DELLA NASPI E DELLA MOBILITA' E AVVIO DI UNA NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA

Per chi decidere di intraprendere una nuova attività uno dei problemi principali  è naturalmente quello di procurarsi delle fonti finanziarie necessarie alla spinta e all’avvio per iniziare.
Uno dei metodi di autofinanziamento può essere quello dell’anticipazione del trattamento NASpI, così come accadeva del resto con l'indennità di mobilità anche se con normative differenti, come incentivo all’autoimprenditorialità.
Dal 1° maggio 2015 nell’ambito del riordino della normativa degli ammortizzatori sociali la NASpI ha sostituito ed inglobato le prestazioni di ASpI e mini-ASpI in vigore fino a tale data.
Anche in seguito a questo mutamento è rimasta in vigore la previsione di incentivo in oggetto.
Stante l’ovvia presenza dei parametri necessari per avere diritto al trattamento NASpI, il lavoratore che abbia perso involontariamente il posto di lavoro ha la facoltà di richiedere la liquidazione in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione a lui spettante che avrebbe dovuto percepire e che al momento della richiesta non ha ancora percepito.

REQUISITI. Il trattamento di anticipazione po’ essere richiesto per una delle seguenti ipotesi:
avvio di un’attività di lavoro autonomo;
avvio di un’impresa individuale;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
L’erogazione anticipata, rispetto al godimento periodico, non da diritto alla contribuzione figurativa.

RICHIESTA. I soggetti che fossero in presenza dei requisiti possono presentare richiesta della liquidazione del trattamento in un’unica soluzione presentando domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa.

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria per attestare l’attività lavorativa autonoma intrapresa, va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini di conservare lo stato di disoccupazione è, inoltre, necessario comunicare quanto segue:
a)    per l’anticipazione ASPI: entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.AspI-Com COD.SR137) l’inizio e il reddito presumibile dell’attività autonoma;
se l’attività autonoma era preesistente alla cessazione del rapporto, i 30 giorni per la comunicazione e i 60 giorni per la domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione ASpI;
b)    per l’anticipazione della Mobilità: entro 5 giorni dall’inizio dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.Comunic. L. 160 e 223 COD.SR83) l’inizio e il reddito presumibile dell’attività autonoma (la Cassazione ha stabilito che l’obbligo di comunicare all’INPS la rioccupazione in altra attività si intende rispettato se la comunicazione viene fatta prima della liquidazione dell’indennità di mobilità riferita al periodo di re-impiego).

Restituzione: le somme anticipate di mobilità vengono restituite all’INPS qualora entro 24 mesi successivi alla corresponsione dell’indennità di mobilità il lavoratore decida di non proseguire nell’attività autonoma, o di recedere dalla cooperativa, o instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda l’AspI l’indennità anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata.
 Per nuove iniziative di lavoro autonomo si intendono quelle attività che richiedono:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, anche in qualità di coadiutore, in imprese artigiane, commerciali o agricole o in albi professionali o elenchi di categoria;
c) l’apertura di partita IVA per lo svolgimento con continuità di attività di lavoro autonomo con assoggettamento a ritenuta di acconto; trattasi di attività (come quella del consulente informatico) per le quali non è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali e/o elenchi di categoria, né alla CCIAA;
d) l’associarsi ad una cooperativa anche se già esistente ed operante prima della messa in mobilità.

lunedì 5 ottobre 2015

CI SIAMO DIMENTICATI DI SCARICARE UNA SPESA NEL MODELLO 730 ? ENTRO IL 26 OTTOBRE SI POTRA' RIMEDIARE CON IL 730 INTEGRATIVO

Ci siamo scordati di scaricare una spesa importante, che ci avrebbe fornito una consistente detrazione o deduzione  quando abbiamo compilato il modello 730 la scorsa estate. Tranquilli nulla è perduto. Infatti fino al 25 ottobre è possibile presentare un modello integrativo per risolvere questo genere di problema. Attenzione però questa possibilità è riservata solo a chi con la nuova dichiarazione dovrà pagare meno Irpef.
Chi non ha detratto tutte le spese del 2014 dovrà per forza ricorrere ad un Caf o un professionista per presentare il modello 730 integrativo ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata in più sulla busta paga del mese di novembre. Per questo sarà necessario presentarsi con tutta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2014 – così come alle spese detraibili e deducibili. La necessità di esibire tutti i documenti vale anche se a luglio abbiamo presentato il modello 730 precompilato in versione “fai da te“. La ragione è semplice, Caf o professionisti sono responsabili per eventuali errori commessi, per cui si troverebbero a pagare imposte e sanzioni.
Discorso diverso se invece sempre mediante il modello 730 si è pagato meno di quello che doveva, dimenticandosi di presentare ad esempio un modello cud. In questo caso è invece obbligatorio presentare il modello Unico. Congiuntamente è necessario pagare le relative maggiori imposte dovute – senza scaglionare il relativo importo.  Il modello Unico può essere presentato solo in via telematica, per cui se non si dispone del collegamento bisognerà ricorrere anche in questo caso a Caf o professionisti.

sabato 3 ottobre 2015

RINNOVO CCNL METALMECCANICI: PIATTAFORMA FIM-UILM OLTRE IL 96% DEI SI, ORA SUBITO LA TRATTATIVA

 "Valanga" di sì alla piattaforma Fim-Uilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici che ha raccolto il 96,93% dei consensi dei lavoratori iscritti. Le richieste saranno girate già in serata a Federmeccanica per l'avvio immediato del negoziato. "Ci auguriamo che non si perda tempo e che già dalla prossima settimana si possa aprire la trattativa. La categoria ha bisogno di un contratto che sarà negoziato e approvato secondo quanto previsto dal Testo Unico del 10 gennaio 2014, non appena sarà reso operativo attraverso i dati sulla rappresentanza certificati", spiega il leader Fim, Marco Bentivogli. "Ci auguriamo che Federmeccanica, pur nella necessità di innovare il modello contrattuale, sia conseguente all'apertura della scorsa settimana evitando di consegnare la nostra categoria allo stallo delle relazioni industriali che bene hanno fatto nel fronteggiare la crisi", conclude.
La consultazione è stata effettuata in 7.142 aziende coinvolgendo 449.632 lavoratori. Di questi, gli aventi diritto al voto iscritti alla Fim e alla Uilm erano 293.250. Hanno votato in 258.320. I Sì sono stati 249.370, i no 7.869 mentre le schede bianche e nulle sono state pari a 1.054.
Dopo i Consigli generali di Fim e Uilm del 16 luglio per l'approvazione della piattaforma per il rinnovo del Ccnl 2016-2018, si sono svolte le assemblee in tutte le fabbriche metalmeccaniche associate a Federmeccanica, dopo le dichiarazioni di quest'ultima di voler aprire il confronto, per un contratto a costo zero (nello specifico l’offerta è di 2,76 euro lordi al mese per i prossimi tre anni). La trattativa per il contratto, si presenta come uno dei rinnovi più difficili della storia della categoria.  Per cogliere velocemente le opportunità che questo periodo offre, serve cambiare davvero a partire dal modello delle relazioni tra imprese e lavoratori in senso più partecipativo. Una spinta convinta verso la partecipazione è il miglior antidoto ai massimalismi e ai populismi che hanno contraddistinto parte del sindacato e anche dell’imprese, garantendo un vero protagonismo a chi ogni giorno si impegna per salvaguardare l’occupazione, operando per rafforzare le imprese in una sintonia di interessi e comunanza di obiettivi. La permanenza e sviluppo delle aziende passerà, non solo con l’innovazione tecnologica ma anche attraverso la qualificazione dei lavoratori, su cui il gap di competenze da recuperare nel nostro paese è enorme. Per questo è fondamentale puntare con decisione, come sancito chiaramente nella nostra piattaforma per il rinnovo del CCNL, alla formazione professionale continua come strumento per il miglioramento delle competenze dei lavoratori che sono il perno attorno al quale si costruiscono qualità efficienza e produttività. L’investimento sulle persone deve essere accompagnato anche da una revisione dell’inquadramento professionale che valorizzi e riconosca le professionalità richieste in ambito lavorativo ed espresse sempre più in senso polifunzionale e polivalente. Per farlo vanno mantenuti i due livelli contrattuali ripristinando la detassazione sul secondo livello contrattuale, anche al fine di sostenerne una significativa diffusione.


NASPI: DAL 1° GENNAIO 2017 LA DURATA MASSIMA SARA' SEMPRE DI 24 MESI

Dopo l'approvazione definitiva degli ultimi decreti legislativi collegati al Jobs act, la Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale entrato in vigore dallo scorso maggio, durerà sino ad un massimo di 24 mesi anche con riferimento agli eventi di disoccupazione che occorreranno successivamente al 31 dicembre 2016. In luogo del limite massimo di 78 settimane originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Lo stabilisce, tra l'altro, l'articolo 42 del decreto legislativo 148/2015 che riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si segnala, tuttavia, che viene comunque prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale se, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste, si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, si provvede con DM alla rideterminazione dei benefici disposti.