E'
partita l'operazione modello RED /Inps. L’Istituto, così come applicato lo
scorso anno, anche per il 2015 utilizzerà una peculiare modalità di raccolta
delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle
prestazioni assistenziali. L’ INPS sta verificando la posizione di circa
5.000.000 di pensionati che hanno presentato il Mod. 730/2015. Questi soggetti
non sono obbligati ad inviare alcuna comunicazione, salvo che gli stessi
posseggano altri redditi non soggetti al fisco. Vi sono poi circa 4.000.00 di
pensionati che non hanno presentato alcuna dichiarazione (730/2015, ecc.). Si
tratta di persone che probabilmente possiedono solo redditi da pensione
desumibili dal Casellario Centrale e che, pertanto non devono inviare alcuna
comunicazione. Mentre, i titolari di altri redditi, diversi da quelli da
pensione, sono tenuti a presentare il modello RED entro il 29 febbraio 2016.
Rispetto a quest’ultimi, e contrariamente a quanto comunicato in precedenza,
l’INPS ha prospettato la possibilità di non inviare da quest’anno il cosiddetto
“bustone”, applicando quanto disposto dall’articolo 35, comma 10-bis, del
decreto 207/2008 che prevede la
sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa, in mancanza della comunicazione
dei redditi da parte dell’interessato. I soggetti obbligati a rendere la
dichiarazione relativa ai proventi conseguiti nell’anno 2014, sia personali e
coniugali che possono incidere sul diritto o anche sull'importo della
prestazione in pagamento. Vale, ad esempio, per l'integrazione al minimo della
pensione, per gli assegni familiari, per la maggiorazione sociale, per la
quattordicesima ecc. sono stati selezionati in funzione delle prestazioni
collegate al reddito usufruite riferibili al pensionato. In un’apposita
circolare l’Ente di previdenza ha riportato opportunamente l’elenco dei
trattamenti previdenziali correlati alla situazione reddituale prodotta,
oggetto della rilevazione. Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la
dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio. Giova in proposito
ricordare che il nucleo reddituale può essere composto: dal solo intestatario della
prestazione; dal titolare e dal coniuge. In tal caso, il pensionato dovrà
comunicare anche i proventi del coniuge, a meno che questi non sia tenuto – a
sua volta – a rendere autonoma dichiarazione. Se, ad esempio, il beneficiario
dell’assegno gode della maggiorazione sociale sulla propria pensione ed il
coniuge è titolare di pensione di invalidità civile, il coniuge dovrà rendere
un’autonoma dichiarazione in quanto percepisce, da parte sua, una autonoma
prestazione collegata al reddito; dal titolare e dai componenti del nucleo
familiare, nell’ipotesi in cui vengano erogati, ad esempio, trattamenti di
famiglia.
A
differenza dello scorso anno, per la Campagna 2015 la dichiarazione reddituale
non viene richiesta ai soggetti ultrasettantacinquenni, a condizione che nella
precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero per l’intero nucleo
rilevante per il trattamento in godimento. Per costoro, la rilevazione
reddituale sarà effettuata direttamente dall’Inps tramite i dati presenti nell’
Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Gli intestatari di trattamenti
incumulabili con i proventi di lavoro autonomo devono dichiarare in via
presuntiva anche i redditi dell’anno 2015, indicando anche i relativi periodi
di lavoro (dal – al). Al riguardo, si rammenta infatti, che l’incumulabilità
con il lavoro autonomo opera unicamente per le seguenti tipologie di pensioni: assegni
ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con
decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità
contributiva inferiore a 40 anni; trattamenti di invalidità con qualsiasi
decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, erogate a fronte di una
anzianità contributiva inferiore a 40 anni; pensioni corrisposte ai lavoratori
che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. In proposito
è appena il caso di sottolineare che i criteri indicati sono validi sia per i
residenti in Italia che per i residenti all’estero. Per ogni soggetto obbligato
a rendere la dichiarazione è stata creata una “stringa” costituita da 32
caratteri, contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata
delle dichiarazioni. Tale stringa è riportata anche con codici a barre per
consentirne la lettura ottica da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati
convenzionati.
RED 2013
e 2014
Entro
il 30 settembre 2015 saranno inviati a tutti i pensionati che non avessero
provveduto, i solleciti concernenti le dichiarazioni reddituali 2012 (campagna
Red 2013) e 2013 (campagna Red 2014). Le risposte dovranno pervenire entro il
15 febbraio 2016, altrimenti le prestazioni collegate al reddito saranno prima
sospese e poi revocate.
Redditi
esenti. Non
sono soggette ad imposte sul reddito le pensioni sociali e gli assegni sociali,
le rendite infortuni erogate dall'Inail e dall'ex Ipsema, le pensioni di
guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il
servizio di leva, i trattamenti assistenziali.
Dichiarazioni
per prestazioni assistenziali e per indennità di frequenza (ICRIC, Indennità di
frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS)
I
modelli rivolti alle persone con invalidità parziale o titolari di prestazioni
soggette a verifica annuale, continueranno ad essere inviati per posta
dall’istituto Previdenziale. Il termine ultimo per la presentazione è fissato
al 29 febbraio 2016.
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