giovedì 8 ottobre 2015

PARTITA LA CAMPAGNA RED, ICRIC,ICLAV, ACC.AS/PS 2015

E' partita l'operazione modello RED /Inps. L’Istituto, così come applicato lo scorso anno, anche per il 2015 utilizzerà una peculiare modalità di raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. L’ INPS sta verificando la posizione di circa 5.000.000 di pensionati che hanno presentato il Mod. 730/2015. Questi soggetti non sono obbligati ad inviare alcuna comunicazione, salvo che gli stessi posseggano altri redditi non soggetti al fisco. Vi sono poi circa 4.000.00 di pensionati che non hanno presentato alcuna dichiarazione (730/2015, ecc.). Si tratta di persone che probabilmente possiedono solo redditi da pensione desumibili dal Casellario Centrale e che, pertanto non devono inviare alcuna comunicazione. Mentre, i titolari di altri redditi, diversi da quelli da pensione, sono tenuti a presentare il modello RED entro il 29 febbraio 2016. Rispetto a quest’ultimi, e contrariamente a quanto comunicato in precedenza, l’INPS ha prospettato la possibilità di non inviare da quest’anno il cosiddetto “bustone”, applicando quanto disposto dall’articolo 35, comma 10-bis, del decreto 207/2008  che prevede la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, in mancanza della  comunicazione dei redditi da parte dell’interessato. I soggetti obbligati a rendere la dichiarazione relativa ai proventi conseguiti nell’anno 2014, sia personali e coniugali che possono incidere sul diritto o anche sull'importo della prestazione in pagamento. Vale, ad esempio, per l'integrazione al minimo della pensione, per gli assegni familiari, per la maggiorazione sociale, per la quattordicesima ecc. sono stati selezionati in funzione delle prestazioni collegate al reddito usufruite riferibili al pensionato. In un’apposita circolare l’Ente di previdenza ha riportato opportunamente l’elenco dei trattamenti previdenziali correlati alla situazione reddituale prodotta, oggetto della rilevazione. Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio. Giova in proposito ricordare che il nucleo reddituale può essere composto: dal solo intestatario della prestazione; dal titolare e dal coniuge. In tal caso, il pensionato dovrà comunicare anche i proventi del coniuge, a meno che questi non sia tenuto – a sua volta – a rendere autonoma dichiarazione. Se, ad esempio, il beneficiario dell’assegno gode della maggiorazione sociale sulla propria pensione ed il coniuge è titolare di pensione di invalidità civile, il coniuge dovrà rendere un’autonoma dichiarazione in quanto percepisce, da parte sua, una autonoma prestazione collegata al reddito; dal titolare e dai componenti del nucleo familiare, nell’ipotesi in cui vengano erogati, ad esempio, trattamenti di famiglia.
A differenza dello scorso anno, per la Campagna 2015 la dichiarazione reddituale non viene richiesta ai soggetti ultrasettantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero per l’intero nucleo rilevante per il trattamento in godimento. Per costoro, la rilevazione reddituale sarà effettuata direttamente dall’Inps tramite i dati presenti nell’ Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Gli intestatari di trattamenti incumulabili con i proventi di lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2015, indicando anche i relativi periodi di lavoro (dal – al). Al riguardo, si rammenta infatti, che l’incumulabilità con il lavoro autonomo opera unicamente per le seguenti tipologie di pensioni: assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; trattamenti di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, erogate a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. In proposito è appena il caso di sottolineare che i criteri indicati sono validi sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero. Per ogni soggetto obbligato a rendere la dichiarazione è stata creata una “stringa” costituita da 32 caratteri, contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni. Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati convenzionati.
RED 2013 e 2014
Entro il 30 settembre 2015 saranno inviati a tutti i pensionati che non avessero provveduto, i solleciti concernenti le dichiarazioni reddituali 2012 (campagna Red 2013) e 2013 (campagna Red 2014). Le risposte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2016, altrimenti le prestazioni collegate al reddito saranno prima sospese e poi revocate.
Redditi esenti. Non sono soggette ad imposte sul reddito le pensioni sociali e gli assegni sociali, le rendite infortuni erogate dall'Inail e dall'ex Ipsema, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, i trattamenti assistenziali.
Dichiarazioni per prestazioni assistenziali e per indennità di frequenza (ICRIC, Indennità di frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS)

I modelli rivolti alle persone con invalidità parziale o titolari di prestazioni soggette a verifica annuale, continueranno ad essere inviati per posta dall’istituto Previdenziale. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 29 febbraio 2016.

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