domenica 20 agosto 2017

MARTEDI' MATTINA DOPO LA PAUSA FERIALE RIPRENDE L'ATTIVITA' A MELANO

Martedì mattina riprenderà regolarmente con la riapertura dei cancelli, dopo neanche tre settimane di ferie l'attività produttiva di Melano della Whirlpool dopo la pausa agostana. Il rompete le righe, era stato dato lo scorso giovedì 3 agosto, ultimo giorno lavorativo. 
Il periodo delle ferie, con il ferragosto, il vero "capodanno industriale" dell'Italia, segna il passaggio tra un periodo di lavoro e l'altro, tra un anno lavorativo e un altro. Saranno mesi, quelli che porteranno alla fine del 2017 densi di significato, nei quali la forma della nuova versione di Melano 2.0, che porterà il sito a essere il polo europeo della produzione dei piani cottura di Whirlpool, sarà a buon punto. Il progetto dell'Italy Master Plan prevede a regime, la produzione di 2350000 piani cottura, oltre ai blocchi speciali. Piani cottura che sono confluiti a Melano da Lodz e Wroclaw in Polonia, da Cassinetta e da Carinaro. Per la realizzazione della fabbrica "verticalmente integrata", in grado di produrre un piano cottura, partendo dal coil di lamiera, fino al prodotto imballato e pronto a essere commercializzato, manca il trasferimento delle presse da Albacina. E nei prossimi mesi si dovrebbe definire definitivamente la sorte del plant di Albacina appunto, dove la produzione è cessata da oltre un anno ed è al centro di un interesse da parte della Pla di Potenza di Francesco Marella, specializzata in manufatti in calcestruzzo per edilizia cimiteriale e civile. All'inizio dell'estate c'erano stati i primi colloqui esplorativi e l'incontro con le organizzazioni sindacali, per cercare di arrivare in tempi rapidi alla cessione del sito e l'avvio altrettanto rapidamente della produzione, in grado di garantire oltre cento posti di lavoro, che oggigiorno non è che siano da sottovalutare, anzi.


venerdì 18 agosto 2017

LICENZIATO IL DIPENDENTE IN MALATTIA CHE LAVORA

Di per se stessa non sarebbe una notizia, ma un atto di giustizia verso un comportamento esecrabile. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 17636/2017 dello scorso 18 luglio.
La Corte si è trovata in sintonia con quanto stabilito dalla Corte d’appello di L’Aquila che aveva dato torto al dipendente malato che per l’appunto era stato trovato intento a lavorare i campi e a utilizzare il trattore finendo per ritardare il processo di guarigione, successivo ad un intervento chirurgico al menisco. Il ricorrente ha presentato diversi motivi di ricorso, tra cui la circostanza che l’attività agricola prestata fosse sporadica così come sembrava sproporzionata la misura rispetto al comportamento contestato. Ma la Cassazione – a fronte di una Ctu medico-legale che evidenziava il ritardo nella guarigione per effettuare un’attività fisica pesante come quella della legatura delle viti e della guida di un mezzo agricolo – non ha potuto esprimersi in maniera differente non essendo consentito entrare nel merito della questione. Così come non ha potuto esprimersi sul concetto di proporzionalità tra licenziamento e comportamento alla base della misura.
In questo caso, precisano i giudici, si tratta di una valutazione che riguarda datore e prestatore. E quindi nel caso in cui a fronte di un comportamento irregolare del prestatore, il datore non riponga più nel primo la fiducia con la rottura dell’apposito vincolo la misura deve essere ritenuta assolutamente corretta. Si legge nella decisione che è determinante la potenziale influenza del comportamento del lavoratore suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza. Già ad inizio d'anno la suprema Corte aveva espresso il medesimo parere con la sentenza 3630 del 10 febbraio. Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da un dipendente delle Poste, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, che gli era stato intimato per aver lavorato due giorni, ripreso da un investigatore privato, nella rosticceria della moglie, mentre era assente dal lavoro per infortunio. La Corte d’appello, infatti, nel compiere tale valutazione, aveva “evidenziato che quello posto in essere dal lavoratore era comportamento grave, incidente sul dovere fondamentale del dipendente di rendere la prestazione di lavoro e lesivo del vincolo fiduciario, anche in ragione del carattere doloso, desumibile anche dalla prima negazione dei fatti”.

giovedì 17 agosto 2017

TELEFONIA: LE AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

L’Agcom ha emanato la delibera 235/17/CONS contenente le agevolazioni di telefonia fissa e mobile per le popolazioni colpite dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016.
Per quanto riguarda le utenze di telefonia fissa, le fatture sospese saranno stornate per i mesi in cui non è stata registrata nessuna attività sulla linea. Quanto alle fatture dovute, quelle superiori ai 50 euro saranno rateizzabili senza alcun costo.
Sconto del 50% sulle fatture di telefonia mobile emesse per sei mesi a partire da luglio 2017. I clienti con sim prepagata riceveranno un bonus pari alla metà delle ricariche fatte nel mese precedente agli eventi sismici. Gli operatori, inoltre, dovranno offrire 1 gigabyte di traffico dati
Tutti gli utenti possono presentare istanza per usufruire delle agevolazioni entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera del 13 luglio.
Gli utenti residenziali con dichiarata inagibilità dovranno allegare all’istanza i seguenti documenti:
 copia dell’atto di certificazione dell’autorità comunale competente sullo stato di inagibilità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico.

Gli operatori provvederanno a pubblicare sui propri siti web informazioni dettagliate ed erogheranno le agevolazioni entro un massimo di 90 giorni dalla ricezione della richiesta. La copertura delle agevolazioni previste avverrà mediante l’applicazione di una maggiorazione una tantum sull’intera clientela, ad esclusione dei clienti terremotati, dei disabili e delle fasce a basso reddito.

Per informazioni e assistenza è possibile consultare le sedi CISL e ADICONSUM più vicine, reperibili sui seguenti siti:
CISL: http://cislmarche.it/sedi-territoriali/
ADICONSUM: http://www.adiconsummarche.it/wp/contatti/

giovedì 10 agosto 2017

FONDO COMETA:VALORE QUOTA LUGLIO 2017


Rimbalzo positivo per i comparti del fondo di previdenza complementare dei metalmeccanici Cometa. Infatti a luglio i cinque asset mettono a segno un incremento, dopo la lieve frenata fatta registrare da alcuni di essi a giugno.

sabato 5 agosto 2017

LA LEGGE SULLA CONCORRENZA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Legge sulla concorrenza, approvata in via definitiva lo scorso 2 agosto dopo due anni, riforma anche la pensione complementare, che fornendo aiuto a chi perde il lavoro, si può equiparare agli ammortizzatori sociali. Si rischia però di snaturare la mission iniziale della previdenza complementare, ossia quella di integrare la pensione pubblica, le cui prestazioni sono state limate, ed anche in maniera pesante, dalle misure messe in campo nelle varie riforme delle pensioni che si sono succedute nel tempo.
Comunque la legge appena approvata all’Articolo 1, commi 38 e 39, reca modifiche alla previdenza complementare e prevedono la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Probabilmente questo tavolo sarà assorbito nelle discussioni della cosiddetta “fase 2” sulle pensioni che fra i vari punti prevedono lo stesso argomento

Il comma 38, modificando gli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005, interviene sui seguenti profili:
• la destinazione totale o parziale del TFR alle forme pensionistiche complementari;
• l’ anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;
• il riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

Gli accordi collettivi potranno stabilire una percentuale minima del TFR maturando da destinare ai fondi, fermo restando il principio generale che l’adesione rimane su base volontaria e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento del Tfr è pari al 100 per cento. Attualmente COMETA, la previdenza complementare dei metalmeccanici, prevede se la prima occupazione è antecedente al 29 aprile 1993 si ha la possibilità di scegliere se versare a Cometa il 40% o il 100% del TFR maturando. Se la prima occupazione è successiva è obbligatorio invece versare il 100% del Tfr maturando.
Se ci si è iscritti a Cometa versando il 40%, si può in qualsiasi momento variare la percentuale passando al 100%. La scelta di destinare il 100% del TFR a Cometa non è reversibile.
Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi si può chiedere la rendita pensionistica invece di aspettare i 48 mesi attualmente previsti. Inoltre, nel confermare che il diritto all’anticipo della pensione complementare è consentito fino a 5 anni prima del conseguimento della pensione con i requisiti previsti dalla Fornero, la nuova legge introduce la possibilità che i Fondi pensione possono aumentare questo limite fino a 10 anni prima.
I fondi pensione possono  prevedere altresì una limitazione al diritto all’anticipo ad una parte della prestazione.
L’aderente potrà richiedere la liquidazione in forma di rendita temporanea (anche in deroga ai limiti generali vigenti per la liquidazione integrale della rendita e a quelli specifici, dell’ordinamento interno del fondo), fino a quando sarà  conseguito il diritto alla pensione Inps .

La lettera c) interviene in materia di riscatti della posizione individuale:
Con riferimento alla richiesta di riscatto totale della posizione individuale maturata per   invalidità permanente, tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione del diritto alla pensione complementare (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dal Fondo pensione. La norma stabilisce che il riscatto opra può essere fatto non solo per gli iscritti ai Fondi negoziali, ma anche agli aderenti dei Fondi Aperti ed i PIP , fermo restando che l’aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23 per cento.
Si ricorda che il regime più favorevole è costituito da un’aliquota (sempre a titolo di imposta) del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti).
Si ricorda altresì che la base imponibile è costituita dalle somme percepite in sede di riscatto, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e che la summenzionata aliquota più favorevole si applica qualora la cessazione è dovuta a:
• cessazione di attività lavorativa (che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi);
• assoggettamento a procedura di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
• invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
• morte dell’iscritto (precedente la maturazione del diritto alla prestazione).

Il comma 39 riguarda l’assetto dei fondi, quelli negoziali in prevalenza. Esso prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale – da convocarsi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, secondo le seguenti linee guida:
 revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali ed internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare e dei responsabili delle principali funzioni);
 determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza,
della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati e dei regimi gestionali);
 individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;
 individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

venerdì 4 agosto 2017

DA OGGI IN FERIE, SI RIAPRE IL 22


Sono iniziate oggi le ferie collettive per lo stabilimento di Melano-Marischio, che si protrarranno fino a lunedì 21 agosto, con la riapertura dei cancelli fissata per martedì 22. Il rompete le righe è scattato alle 22 di ieri sera, e la "campanella", suonerà alle 6,00 del 22 agosto. In queste settimane di stop produttivo, continueranno i lavori edili, del resto a buon punto, per la realizzazione del reparto monopresse, il cui completamento definitivo, potrebbe essere accelerato se andrà in porto l'operazione, svelata  qualche settimana or sono, che porterà il gruppo Marella all'acquisizione dello stabilimento di Albacina, per l'avvio dell'attività di produzione di manufatti cimiteriali. Ormai tutte le piattaforme produttive, da Carinaro, Cassinetta, Lodz e Wroclaw sono migrate a Melano.Una volta realizzato il reparto presse, il "cuore pulsante" della fabbrica, potrà dirsi realizzata la fabbrica "verticalmente integrata", in grado di produrre un piano cottura, partendo dal coil di lamiera, fino al prodotto imballato e pronto ad essere commercializzato. 

giovedì 3 agosto 2017

STRUMENTI PER CAPIRE, LAVORO OCCASIONALE OGGI E CONFRONTO CON I PRECEDENTI VOUCHER

All'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2017, n. 96, che contiene "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (la cosiddetta 'manovrina'), è stato inserito nel corso dell'esame in commissione Bilancio alla Camera l'articolo 54-bis, attraverso un emendamento a firma Di Salvo e altri riformulato dal relatore, sulla "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale".

Le nuove norme si sono rese necessarie dopo il superamento (con il decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in legge n. 49/2017) della precedente normativa che regolava il lavoro accessorio, attraverso l'istituto dei cosiddetti 'voucher'. 

Tra l'attuale disciplina, che distingue tra il "Libretto Famiglia" e il "contratto di prestazione occasionale" (quest'ultimo riservato soprattutto alle piccolissime imprese), e la precedente sussistono notevoli differenze, tese a evitare gli abusi - da più parte riconosciuti - dei voucher e a garantire maggiori diritti ai lavoratori occasionali. Di seguito, in estrema sintesi, alcune delle novità introdotte con le nuove norme, messe a confronto con la normativa che regolava il lavoro accessorio.

LIBRETTO FAMIGLIA

È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale. Gli ambiti di lavoro sono ben definiti dalle nuove norme: piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Attraverso il Libretto Famiglia sono inoltre erogati i contributi della legge n. 92/2012 per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.
PRIMA - Oltre che sul portale e, previa prenotazione, negli uffici Inps, i voucher potevano essere acquistati presso gli uffici postali, le tabaccherie e le banche autorizzate. L'ambito di applicazione dei voucher per le famiglie non era definito.


Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un'ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.
PRIMA - Il valore netto di ogni voucher era pari a 7,50 euro, in quanto ai 10 euro del valore di acquisto da parte dell'utilizzatore bisognava sottrarre la contribuzione previdenziale (1,30 euro), la copertura assicurativa (0,70 euro), il contributo alle spese di gestione (0,50 euro), per un totale di 2,50 euro.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
PRIMA - Era possibile acquistare i voucher anche in banca o nelle tabaccherie, rendendo impossibile un controllo stringente e aprendo così le porte a pratiche di utilizzo scorretto.
 Possono attivare i contratti di prestazione occasionale solo le microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche (con i vincoli specificati di seguito).
PRIMA - Non esisteva alcun limite alle dimensioni delle aziende che potevano attivare i voucher.
Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro.  Il limite è valido anche per il Libretto Famiglia. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l'anno.

PRIMA - Gli unici limiti esistenti erano di 7.000 euro netti l'anno in capo al singolo prestatore di lavoro accessorio e di 2.000 euro netti l'anno (3.000 per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito) per i singoli rapporti tra prestatore di lavoro e committente imprenditore o professionista (non famiglie, pubbliche amministrazioni o non profit). Ciascun committente non era sottoposto quindi ad alcun limite complessivo nell'uso dei buoni lavoro, che poteva utilizzare anche per la sua attività ordinaria e senza alcun requisito di occasionalità.

Le microimprese non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
PRIMA - L'utilizzo dei voucher non era consentito solo se il lavoratore era contemporaneamente impiegato presso il medesimo datore di lavoro, con un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (ad eccezione della pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
PRIMA - Non era previsto.

Dall'attivazione dei contratti di prestazione occasionale sono escluse le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. Non si può ricorrere a questi contratti nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).
PRIMA - Anche le imprese del settore edile e di altri affini per rischiosità (come quelli elencati) potevano acquistare i voucher. Le aziende del settore agricolo con un volume di affari fino a 7.000 euro potevano utilizzare i voucher per qualsiasi attività lavorativa. Se il loro volume di affari era superiore, potevano essere utilizzati invece solo per le attività stagionali e impiegando solo studenti fino a 25 anni e pensionati. I committenti pubblici potevano ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale, senza ulteriori specificazioni.

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.
PRIMA - Nessuno di questi diritti era riconosciuto.

Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,41 euro lordi. Il compenso netto erogato non può essere inferiore a 36 euro, da corrispondere per prestazioni che abbiano una durata anche inferiore e, comunque, non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
PRIMA - Il valore netto di ogni voucher era di 7,50 euro e con esso potevano essere retribuite prestazioni di non più di un’ora.

L'impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail pari al 3,5%.
PRIMA - I contributi previdenziali erano pari al 13%, mentre la copertura assicurativa corrispondeva al 7% (con l’esclusione del settore dell’edilizia e degli altri affini ad alta rischiosità, il premio assicurativo si è ridotto).

(FONTE: rapportiparlamento.gov.it)

martedì 1 agosto 2017

FONDO COMETA: RENDIMENTI PRIMO SEMESTRE 2017


Le performances dei cinque comparti di Cometa, al giro di boa del primo semestre 2017, hanno subito i riflessi della ripresa dell'inflazione, che ha determinato di conseguenza una maggiore rivalutazione del Tfr, che è il termine di paragone con il quale si valuta le prestazione dei fondi pensione. La ripresa, seppur mini dell'inflazione, ha inciso particolarmente sulle performances dei comparti garantiti ed obbligazionari, che investono di solito in bond societari e titolo di Stato, che mostrano sofferenza per il rialzo dei tassi di interesse, effetto partito nell'autunno dello scorso anno, ma anche soprattutto a livello psicologico dalla aspettativa di un rientro dalle politiche espansive da parte della Bce e una conseguente riduzione del quantitative easing. Ottimo il rendimento nel primo semestre dell'asset  Crescita, che ricordiamo ha il proprio portafoglio composto dal 44% da azioni e dal 56% da obbligazioni. Con il 2,23% in territorio positivo ha reso ben più del Tfr lasciato in azienda, la cui rivalutazione nei primi sei mesi del 2017 è stato pari all'1,1% netto.