venerdì 28 aprile 2017

LA FIM CISL VINCE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU NELLA WHIRLPOOL AREA DI FABRIANO - COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione del Segretario nazionale Fim Cisl Michele Zanocco
e della Segretaria Nazionale Fim Cisl Roberta Roncone
Whirlpool Fabriano: Fim Cisl prima organizzazione

Grande risultato, frutto del lavoro e della vicinanza ai lavoratori
E’ da poco terminato lo spoglio per il rinnovo della RSU alla Whirlpool di Fabriano, la Fim è la prima organizzazione sia tra gli operai che gli impiegati, con 11 Rsu su un totale di 26 eletti, contro i precedenti 15 Fiom, 11 Fim 8 Uilm.
Nel dettaglio: nello stabilimento di Melano, collegio operai, ottiene la maggioranza assoluta con 5 Rsu su 9 eletti. Stefano Balestra il più votato della Fim con 70 voti, segue Francesco Ramponi, Roberto Corinna e Gessica Roscioli. Nel collegio impiegati, invece successo di Giampiero Franchini. Nella sede centrale di Fabriano vengono eletti Piero Ciarlantini, Roberta Leri, Giovanni Lasconi. Nella sede impiegatizia di Ca’Maiano viene eletto Andrea Chiariotti e infine nella sede di via Campo Sportivo viene eletto Gabriele Fabbretti e nel magazzino prodotto finito Giancarlo Biccheri.
Per il Segretario nazionale della Fim Cisl Michele Zanocco le lavoratrici e i lavoratori hanno premiato la serietà e il lavoro che in questi anni, tutta la Fim ha portato avanti ad ogni livello dalla crisi di Indesit a cui è seguita l’acquisizione da parte di Whirlpool, fino agli accordi che oggi hanno permesso l’armonizzazione della contrattazione di secondo livello su tutti i siti del Gruppo. Un grazie va a tutta la squadra della Fim di Fabriano e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato la loro fiducia e che continueremo ad onorare con il nostro impegno quotidiano.


mercoledì 26 aprile 2017

CONTRATTO NAZIONALE METALMECCANICI, METASALUTE, COMETA E WELFARE, LE NOVITA'

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26.11.2016 da Federmeccanica, Assistal,  FIM. FIOM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019, contiene interessanti ed innovative novità anche in materia di welfare, delle quali, in alcune circostanze potranno usufruire anche i familiari dei lavoratori metalmeccanici.
Previdenza Complementare COMETA
I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA – costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.
A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari al 2% dei minimi contrattuali.
A decorrere dall’1/6/2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate. Cometa, rappresenta uno strumento fondamentale per le pensioni del futuro,soprattutto per i giovani.
Assistenza Sanitaria Integrativa METASALUTE
A decorrere dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza alla medesima data, sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa MètaSalute costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta.
I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come definite nel Regolamento di mètaSalute.
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dall’1/10/2017 una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali.
La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall’istituto della CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo ovvero che beneficiano della NASPI.
Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.
In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dall’1/10/2017 a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).
Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto previsto dal primo comma; per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui entro il 31/12/2017.
WELFARE
Inoltre ci sono i servizi di welfare contrattuale o meglio definiti come "flexible benefits", soldi netti da spendere, che sono stati disciplinati da un accordo del 27 febbraio scorso.
L’accordo dello scorso 27 febbraio ha definito l’articolo 17 – Sezione Quarta –  Titolo IV,  e specifica i beni e i  servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione  dei lavoratori dal 1° giugno 2017. Il valore dei beni e servizi  sarà pari a:
• euro 100 dal 1° giugno 2017,
• euro 150 dal 1° giugno 2018,
• euro 200 dal 1° giugno 2019,
che andranno utilizzati sempre  entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tali servizi spettano ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 1° giugno  di ciascun anno o che siano assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato; oppure  con contratto a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi, maturati nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Non spettano ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita né  indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno.
Si specifica che per i lavoratori part time i valori definiti  non sono riproporzionabili .
Tali importi sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda e  possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute secondo regole e modalità previste dai rispettivi Fondi.
Nell'accordo integrativo  vengono forniti esempi  dei beni e servizi di welfare che potranno essere forniti: dai corsi di formazione a beni ricreativi come abbonamenti a pay tv o a riviste, attività culturali,  attività sportive, servizi di assistenza domiciliare o servizi sanitari come visite specialistiche e check up sanitari, fino a pellegrinaggi religiosi , e ai  beni in natura come carburante ricariche telefoniche o servizi di trasporto collettivo  

domenica 23 aprile 2017

PERMESSI LEGGE 104/92, RESTANO DURANTE L'ITER DI REVISIONE

Una importante modifica è stata introdotta nel luglio 2016 per quello che riguarda i permessi inerenti la legge 104/92, per assistere familiari disabili e della quale in molti non sembrano essere a conoscenza, essendo passata sotto traccia. L'Inps infatti, ha fornito istruzioni operative sulla proroga degli effetti del verbale quando questo è sottoposto a revisione
L'Inps ha pubblicato l'8 luglio 2016 la circolare 127/2016  con cui ha fornito istruzioni operative per quanto riguarda la proroga degli effetti del verbale in base al quale sono state rilasciate le autorizzazioni per permessi e i congedi riconosciuti ai lavoratori ai sensi della legge 104/1992, quando tale verbale sia sottoposto ad iter di revisione.
Infatti, come noto, i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all'art. 4 legge n. 104/92. 
Prima dell'intervento della legislatura ai sensi del decreto legge 90/2014, il lavoratore, già autorizzato dall'Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.
Solo all'esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.
Invece, l'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e ha introdotto elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".
In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione.
Nell'ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell' iter sanitario di revisione, del prolungamento del congedo parentale, dei riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, del congedo straordinario.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.
Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
La circolare rammenta, infine, che ai sensi del decreto leggee, sono stati ridotti i termini entro cui le Commissioni ex legge 104/1992 devono accertare lo stato di disabilità su richiesta dell'interessato.
A seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito.

ELECTION DAYS RSU WHIRLPOOL FABRIANO, NOI CI SIAMO!!!

sabato 15 aprile 2017

BUONA PASQUA 2017



A TUTTE LE FIMMINE E I FIMMINI, A TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI, A TUTTI, MA PROPRIO TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI UNA SERENA E TRANQUILLA PASQUA 2017.

venerdì 14 aprile 2017

X° CONGRESSO REGIONALE FIM-CISL MARCHE A CAMERINO


Con la presenza della Segretaria Nazionale, Roberta Roncone, si svolgerà a Camerino uno dei luoghi simbolo del grande terremoto 2016, il X° Congresso Regionale della Fim-Cisl. Un luogo per antonomasia dei giovani, essendo città universitaria e con un occhio di riguardo per loro, la vera forza per ricostruire il futuro. UNICAM, rappresenta una delle più interessanti ed innovative realtà italiane, una tradizione universitaria, che fonda le radici, secondo la storiografia nel lontano 1336, è guidata dal rettore Flavio Corradini, che con passione, dedizione e sagacia stà affrontando, questi periodi  post-sisma senza arrendersi, nonostante le ferite del terremoto.

mercoledì 12 aprile 2017

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI MARZO 2017


Piccoli passi in avanti per i valori di quota dei comparti del fondo Cometa. Tutti tranne quello Monetario plus che invece fa registrare una piccola flessione e che entro Aprile vedrà concludersi l'operazione con la quale gli aderenti ad esso, con età inferiore a 56 anni, dovranno esercitare l'opzione di rimanere in esso, oppure in caso di silenzio assenso, saranno migrati nell'asset reddito. (Per maggiori info in merito leggi il post di ieri)

martedì 11 aprile 2017

FONDO COMETA, SCADE IL 30 APRILE LA PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DAL COMPARTO MONETARIO PLUS AL COMPARTO REDDITO


Scadrà il prossimo 30 aprile, la procedura per il passaggio degli aderenti del comparto Monetario Plus al comparto Reddito del Fondo Cometa. Dopo l'invio della raccomandata, si era attivata la procedura online per negare il consenso al trasferimento dal comparto Monetario plus al comparto Reddito.
Ricordiamo che la procedura deliberata prevede un meccanismo di silenzio assenso per i soli aderenti del Comparto Monetario Plus di età inferiore ai 56, che verranno spostati dal Monetario Plus al comparto Reddito, fatto salvo il loro diniego negando il consenso allo spostamento. La misura del silenzio assenso non si applica agli aderenti del comparto Monetario di età superiore ai 55 anni, o a coloro che hanno scelto il comparto Monetario Plus tramite switch. In particolare agli aderenti con un’età compresa tra i 56 e i 62 anni è stata inviata  una lettera informativa contenente le novità e le caratteristiche dell’intera offerta previdenziale di Cometa con un invito a valutare l’opportunità di trasferire la propria posizione nel comparto Reddito, o altro comparto, in considerazione del proprio orizzonte temporale lavorativo atteso. Infine a tutti gli aderenti del comparto Monetario con un’età uguale o superiore ai 63 anni è stata inviata una lettera informativa delle caratteristiche dei nuovi comparti 
L’aderente che intende restare nel comparto Monetario può accedere alla propria area personale sul sito Cometa e negare il consenso allo spostamento di comparto fino al 30 aprile 2017 (la scelta è revocabile entro la medesima data).
Un'operazione per il comparto Monetario Plus, la cui natura è obbligazionaria, in grado da un lato di mettere gli aderenti al riparo dalle oscillazioni dei mercati,garantendo quindi grande sicurezza e quindi ideale per quei lavoratori prossimi alla pensione, fornendo d'altro canto , in virtù di questa caratteristica, rendimenti bassi, in quanto gli investimenti legati alle obbligazioni europee, statunitensi e quelle societario più sicure.

domenica 9 aprile 2017

FISCO TIME - CASI DI ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Le persone fisiche sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno 15 casi, quelli indicati nella infografica sopra riportata. Condizione indispensabile è che non abbiano l’obbligo di tenere le scritture contabili. Qualora ci si "dimenticasse", successivamente l'amministrazione finanziaria, con i controlli incrociati delle banche dati, presenterà il conto al contribuente "moroso", con la cartella esattoriale.
Ma comunque anche nel caso in cui il contribuente non fosse "obbligato" a presentare la dichiarazione, può farlo lo stesso, per propria convenienza, mediante modello 730 o Unico, per fruire delle spese detraibili e spese deducibili fiscalmente ai fini IRPEF, circa una serie di spese per gli eventuali oneri sostenuti nel corso del 2016 nel suo interesse o per conto del coniuge e del familiare a carico, oppure, per richiedere il rimborso di eccedenze di imposta effettuate nel corso della precedente dichiarazione o da acconti versati nel 2017.

giovedì 6 aprile 2017

FISCO TIME - DETRAIBILI ANCHE LE SPESE PER LE GITE SCOLASTICHE - CIRCOLARE 7/E DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE


Si avvicina l'ora x dello start della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 e l'Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti. Nel modello 730/2017 è possibile portare in detrazione (19%) le spese per la mensa e le gite scolastiche sostenute nell’anno 2016.
La circolare - monstre (324 pagine),la 7/E del 4 aprile 2017, è una vera e propria guida sulle detrazioni fruibili nel modello 730 del 2017 (relativo all’anno d’imposta 2016 e quindi relativo alle spese sostenute nell’anno 2016), e stabilisce che le spese per la mensa e le gite scolastiche (quest’ultime ivi compreso le spese per corsi di lingue e teatro) sono detraibili
Le spese per la mensa e per le gite scolastiche rientrano tre le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 2015 infatti, con la cosiddetta Legge della “buona scuola”, ossia la legge n. 107 del 2015, è stata introdotta questa detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinta dalla detrazione per l’Università. Secondo quanto contenuto nella circolare, se le spese sono pagate alla scuola, il contribuente non dovrà produrre anche copia della delibera scolastica che ha disposto sui versamenti. Documento necessario invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta tramite la scuola, ma ad esempio sia pagata tramite l'agenzia di viaggi.
Ma i chiarimenti forniti dal documento omnibus sono numerosissimi e vanno dalle biciclette elettriche ai contributi per la badante, dai bonus ristrutturazione all'acquisto di farmaci online, all'imposta di bollo sulle spese mediche. Tutti punti chiariti nella 'circolare-guida' dell'Agenzia delle Entrate, stilata in collaborazione con la consulta nazionale dei Caf, che si potrà consultare e scaricare nel link sottostante.


lunedì 3 aprile 2017

ATTIVA L'APP GRATUITA DI METASALUTE


E' attiva l'App gratuita di RBM Salute (RBMS) dedicata agli assicurati del Fondo mètaSalute. Tramite questa app, disponibile sia per Android che Apple, si possono visualizzare sul proprio device, smartphone, tablet, ecc... lo stato delle richieste di rimborso e degli appuntamenti. Si possono inoltrare pratiche di rimborso e chiedere l'autorizzazione alle prestazioni effettuate presso il network convenzionato.
Per info consultare i link sottostanti:



sabato 1 aprile 2017

FONDO COMETA, IN ARRIVO IN QUESTI GIORNI AGLI ADERENTI, LA COMUNICAZIONE PERIODICA PER L'ANNO 2016

Sta arrivando in questi giorni nelle case di  tutti gli aderenti al Fondo, tramite posta ordinaria o a chi ha dato il consenso a riceverlo in formato elettronico, mediante email (quindi occhio alla casella mail), la comunicazione periodica relativa all'esercizio 2016. Il documento, redatto dal Fondo pensione COMETA secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmesso ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo che la comunicazione periodica è suddivisa in 2 parti:
Parte prima. Dati relativi alla posizione individuale: ove vengono riportati  i dati identificativi dell'aderente,  i dati riepilogativi al 31 dicembre e la posizione individuale maturata.
Parte seconda. Informazioni generali: ove vengono riportate le informazioni relative alle principali variazioni intervenute nel corso dell’anno di riferimento.
Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il Progetto esemplificativo. Il progetto rappresenta una stima dell’evoluzione tempo per tempo della posizione individuale e dell’importo della prestazione complementare attesa.

Ricevuta la comunicazione periodica per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il delegato Fim - Cisl di fabbrica, oppure il call center di Cometa (attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 al numero 02/255361).

730 TIME - ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2017


Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:
Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite;
Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;
Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.