lunedì 26 novembre 2018

IMU E TASI, IL 17 DICEMBRE SCADENZA DEL SALDO 2018

Promemoria per il pagamento del saldo Imu e Tasi: il 16 dicembre, scadenza ufficiale, è domenica e quindi sarà lunedì 17 dicembre la data da segnare sul calendario per i possessori di immobili che devono versare il saldo di Imu e Tasi per l’anno 2018, con l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno.
La seconda rata potrebbe essere diversa dalla prima, se il Comune ha deliberato una variazione delle aliquote entro il 31 marzo scorso e ha provveduto a pubblicare la delibera sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre. La buona notizia è che anche per il 2018, l’aliquota stabilita dal comune non potrà essere più alta: si pagherà lo stesso importo della prima rata o un importo inferiore.

È bene ricordare che pagheranno Imu e Tasi i proprietari di prime case di lusso, accatastati in A1, A8 e A9 (con una detrazione di 200 euro) e tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.
C’è lo sconto anche per gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50%, a condizione che comodante e comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che il comodante non possegga altri immobili a parte quello concesso in comodato e l’eventuale sua abitazione principale.
Nel caso di due coniugi residenti in due case diverse la differenza la fa il comune: se le due case e quindi le due residenze sono in comuni diversi entrambi gli immobili vengono considerati abitazione principale, e quindi sono esenti, se invece i due immobili sono nello stesso comune su uno dei due andranno versate le imposte.
Veniamo ora agli inquilini: se si tratta dell'abitazione di residenza, come per i proprietari anche gli inquilini sono esentati, altrimenti pagheranno una versione light, che va dal 10% al 30% che andrà a completare la quota versata dal proprietario.
Parliamo infine dei terreni: pagano sia Imu che Tasi le aree fabbricabili, mentre i terreni agricoli e incolti pagheranno l'Imu ma non la Tasi e non versano nulla i terreni ubicati in zone montane, quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

(FONTE: CAFCISL.IT)

giovedì 15 novembre 2018

I LAVORATORI ITALIANI DI WHIRLPOOL APPROVANO L'IPOTESI DI ACCORDO

(Un momento della firma dell'ipotesi di accordo lo scorso 25 ottobre al Mise)
Semaforo verde da parte dei lavoratori all'ipotesi di accordo quadro Whirlpool del 25 ottobre scorso. Visto l'esito referendario le segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil ed il coordinamento nazionale delle Rsu, hanno sciolto la riserva sull'ipotesi stessa. Al voto hanno partecipato 3.629 lavoratori su 5.163 aventi diritto dei siti produttivi e delle sedi operative e funzioni impiegatizie, con una percentuale di votanti del 70,28%. A favore dell'accordo sono stati 3.318 lavoratori, i contrari 238 (pari al 6,7%), 73 le schede bianche o nulle.
L'intesa porta in dote 250 milioni di euro, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione del prodotto, innovazione di processo e riassetto produttivo, su tutto il gruppo nel triennio di vigenza del piano industriale 2019-2021. Su Melano, l’impegno economico è pari a 24 milioni di euro. Un piano industriale che contiene le dovute rassicurazioni sul futuro dell'occupazione dei siti italiani, in quanto la Whirlpool, non ricorrerà fino al 31 dicembre 2020 a licenziamenti unilaterali in base a quanto previsto dalle procedure ex art. 4 e 24 della Legge 223/91, limitandosi a quelle che si concretizzeranno mediante l'utilizzazione del criterio della non opposizione del lavoratore e quello del raggiungimento dei requisiti per la pensione. Ora la road map prevederà, sempre a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un tavolo per la definizione di accordi relativi alle modalità di applicazione degli ammortizzatori sociali, che a differenza del piano precedente, saranno uguali per operai e impiegati. Altro step successivo sarà quello atto alla definizione del "piano sociale" per l'incentivazione all'esodo su base volontaria, e sul raggiungimento dei requisiti pensionistici. (s.b.)

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI OTTOBRE 2018


Anche Ottobre conferma come il 2018 sarà probabilmente un anno da dimenticare per Cometa, il fondo di previdenza complementare dei lavoratori metalmeccanici italiani. Anche lo spread, stabilmente o sopra i 300 punti, pesa negativamente sui rendimenti dei comparti. Infatti dopo la lieve ripresa del mese scorso, di tutti i comparti, ad ottobre solo l'asset Monetario Plus fa registrare una piccolissima crescita. Ad ogni modo non ci stancheremo di ricordare che le performance, vanno comunque valutate su orizzonti temporali lunghi. (s.b.)

mercoledì 14 novembre 2018

I LAVORATORI DELL'AREA FABRIANO DELLA WHIRLPOOL DICONO SI ALL'IPOTESI DI ACCORDO 2019-2021

(Un momento del voto)
I lavoratori dell'area Fabriano della Whirlpool Emea approvano l'ipotesi di accordo raggiunta al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 25 ottobre. Il referendum necessario per validare l'intesa, si è svolto dopo le assemblee illustrative della scorsa settimana. Un plebiscito per il “si”: infatti sono stati 762 i voti  per il “si”, 41 per il “no”, 3 bianche e due nulle. Su 1.435 aventi diritto, hanno votato in 808, ossia il 56,3 per cento dei lavoratori, di cui il 94,3 per cento ha messo la croce sul "si". I voti divisi per le varie unità, certificano che nel plant di Melano su 748 aventi diritto, hanno votato in 394: 377 per il “si”, 14 per il “no”, 3 bianche e una nulla. Invece per quello che riguarda le sedi operative e funzioni impiegatizie, nella sede centrale su 316 aventi diritto, hanno votato in 162: 154 per il “si” e 8 per il”no”. Al Service di Ca’ Maiano su 244 aventi diritto al voto, hanno votato in 172, di questi 153 per il “si”, 18 per il “no”, una scheda nulla. Agli uffici di via Campo sportivo su 78 aventi diritto al voto hanno votato in 62: 61 favorevoli e uno contrario. Negli uffici di via Lamberto Corsi, su 49 aventi diritto, hanno votato in 17 tutti per il “si” all’accordo. Il risultato positivo, si aggiunge a quello di Siena della scorsa settimana e a quello di Cassinetta di Varese. Un esito positivo che sembrava scontato sin dalla vigilia del voto referendario e che forse ha tolto l'appeal al referendum stesso. Ad ogni modo una volta terminata la tornata consultiva in tutti i siti della Penisola, ci si troverà prossimamente a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la definizione di accordi relativi alle modalità di applicazione degli ammortizzatori sociali, che a differenza del piano precedente, saranno uguali per operai e impiegati. Altro step successivo sarà quello atto alla definizione del "piano sociale" per l'incentivazione all'esodo su base volontaria, e sul raggiungimento dei requisiti pensionistici. (s.b.)

DICHIARAZIONE DEI REDDITI FUORI TEMPO MASSIMO. COSA FARE?

Il 31 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2018, dopo il 730 è time out anche per chi utilizza il Modello Redditi. E adesso? È comunque possibile rimediare, presentando una dichiarazione tardiva entro novanta giorni dalla data di scadenza ordinaria pagando una sanzione di 25 euro. Se dalla dichiarazione tardiva risulta un debito d’imposta, si dovranno versare con gli interessi decorrere dalla scadenza saltata, e la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.

Dopo i 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata omessa. Le sanzioni previste per l’omessa presentazione sono le seguenti: se sono dovute imposte la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% (con minimo di 250 euro) ridotta dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo. Se non sono dovute imposte o per l’omessa dichiarazione si applica la sanzione da 250 a 1000 euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro.

(FONTE: CAFCISL.IT)

martedì 13 novembre 2018

DETRAZIONE FISCALE PER GLI STRUMENTI DIDATTICI PER GLI ALUNNI AFFETTI DA DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

Dal 1° gennaio 2018 sono in vigore le nuove detrazioni fiscali sugli strumenti didattici per gli alunni ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Per gli studenti con DSA è prevista una detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
La detrazione Irpef potrà essere richiesta anche per spese sostenute nell’interesse di figli ed altri familiari a carico per i quali sono riconosciute le relative detrazioni, e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi 2019. Per poter beneficiare delle nuove detrazioni Irpef sarà necessario predisporre di certificato medico che attesti il collegamento tra la patologia di DSA diagnosticata e il tipo di strumento o sussidio tecnico all’apprendimento acquistato.

Nel certificato del medico sarà necessario che sia presente la seguente dicitura: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, necessaria per certificare oltre alla diagnosi di DSA anche il diritto a beneficiare del bonus del 19%. Sarà inoltre necessario che, in relazione alle spese ammesse all’agevolazione, si conservino fattura o scontrino parlante, all’interno del quale dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato dall’alunno.

DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione. La Legge n. 170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA).
In base al tipo di difficoltà specifica che comportano, i DSA si dividono quindi in dislessia, disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo, disortografia, disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica, disgrafia, disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria della scrittura e discalculia, disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.

Per strumenti compensativi si intendono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano lo studio e, in via esemplificativa, si riporta di seguito un elenco delle spese detraibili:
 - la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
 - il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
 - i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
 - la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

I sussidi tecnici ed informatici  sono invece tutte le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, come ad esempio i computer necessari per l’utilizzo di programmi di video scrittura, per l’elaborazione scritta o grafica o per accedere ad informazioni e cultura.

(FONTE: CAFCISL.IT)

domenica 11 novembre 2018

DETRAZIONE FIGLI A CARICO, DAL 1° GENNAIO 2019 AUMENTA A 4000 €. IL LIMITE PREVISTO, MA SOLO PER I FIGLI DI ETA' NON SUPERIORE A 24 ANNI


Aumenta il limite di reddito per i figli a carico di età non superiore ai 24 anni: a partire dal 1° gennaio 2019 sarà pari a 4.000 euro lordi all’anno.
La novità introdotta con un emendamento in Legge di Bilancio 2018, approvata a fine dicembre 2017, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, e modificherà il limite di 2.840,51 euro attualmente previsto per poter beneficiare delle detrazioni per figli a carico. Attenzione però: la modifica in oggetto vale solo per i figli a carico di età non superiore a 24 anni. Per i figli ultraventiquattrenni, così come il coniuge a carico il limite di reddito da non scavalcare, rimarrà il suddetto 2840,51€. Basta pensare che questo limite è fermo dal 1995 (i vecchi 5 milioni e mezzo delle vecchie lire), ossia 23 anni fa e quattordici governi che si sono susseguiti. Se si fosse provveduto all’aggiornamento solo in base al tasso di inflazione, ora tale limite dovrebbe essere di 4200,00 €. circa.
Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TUIR, il valore delle detrazioni per i figli a carico, siano essi naturali riconosciuti che adottati, affidati o affiliati, sarà di: 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità superiore a tre anni; 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Se i figli a carico sono più di 3, le detrazioni sono aumentate di 200 euro. E’ bene ricordare che si tratta di detrazioni teoriche in quanto diminuiscono all’aumentare del reddito. Al fine dell’agevolazione, non vi è alcuna differenza tra figli legittimi,naturali, adottivi, affidati o affiliati. (s.b.)



sabato 10 novembre 2018

ILLUSTRATO NELLE ASSEMBLEE IL PIANO INDUSTRIALE WHIRLPOOL, ORA IL REFERENDUM

(Alessandra Damiani, della Fim-Cisl Nazionale a Melano)

Si sono svolte nei giorni scorsi presso i siti di Fabriano, così come in tutti quelli della penisola, le assemblee per l'illustrazione dell'ipotesi di accordo 2019-2021 del piano industriale Whirlpool. Hanno riguardato il plant di Melano e le sedi amministrative fabrianesi. La prossima settimana verranno svolti i referendum per la validazione dell'accordo. L'Italy Master Plan 2019-2021, che come noto, sarà accompagnato da due anni di ammortizzatori sociali conservativi, in questo caso la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione. Quella in deroga, come noto scadrà il prossimo 31 dicembre 2018. Un accordo in continuità con il precedente piano stipulato nell'estate del 2015, dopo un anno dall'acquisizione di Indesit Company da parte del colosso americano di Benton Harbor. Nell’ipotesi di accordo raggiunta al Ministero, si riconferma, così come sancito dal precedente piano industriale per quello che riguarda lo stabilimento di Melano, snodo centrale nella geografia produttiva della multinazionale americana, essendo riconfermato come unico hub EMEA per la produzione di tutta la gamma di piani cottura Whirlpool, e il driver di crescita sarà principalmente quello dei piani a induzione mediante il lancio di una nuova piattaforma e dall’ultimazione dell’integrazione delle piattaforme gas Indesit e Whirlpool e di un ulteriore nuovo prodotto, il tutto sostenuto da un investimento, nel triennio, di 24 milioni di euro su processo, prodotto e ricerca e sviluppo. Per le sedi operative e le funzioni impiegatizie, invece l'accordo conferma il progetto di riorganizzazione già avviato con il precedente piano industriale. Oltre alla conferma delle attuali sedi operative Pero, Cassinetta e Fabriano, con le attuali organizzazioni funzionali, per Fabriano le funzioni rappresentate sono R&D lavaggio, qualità, Consumer service oltre al supporto per le altre funzioni. Una volta espletato il referendum e validato l'esito, il prossimo step delle prossime settimane sarà l'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la definizione di accordi relativi alle modalità di applicazione degli ammortizzatori sociali, che a differenza del piano precedente, saranno uguali per operai e impiegati. Altro step successivo sarà quello atto alla definizione del "piano sociale" per l'incentivazione all'esodo su base volontaria, e sul raggiungimento dei requisiti pensionistici. (s.b.)

martedì 6 novembre 2018

ESENZIONE DELLA REPERIBILITA' PER MALATTIA, CHIARIMENTI DELL'INPS

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici;
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

sabato 3 novembre 2018

A NOVEMBRE UNA GIORNATA PAGATA IN PIU', LA FESTIVITA' SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

A Novembre ci sarà un giorno in più di retribuzione in busta paga. Infatti mentre il 1° Novembre, festività di Ogni Santi cadendo durante la settimana ha regalato un giorno in più di riposo, il 4 Novembre, Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, festività della Repubblica Italiana, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia  e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:
nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006);
nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;
una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari  alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese).

Una curiosità, nel 2011, in occasione della neo istituita festa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia del 17 marzo, la festività venne utilizzata per compensarne gli effetti economici e la retribuzione venne anticipata ai lavoratori da novembre a marzo. La festività del 4 novembre è stata istituita nel 1919 ed è durata fino al 1976: è l’unica festa nazionale che sia stata celebrata dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. Dal 1977, dopo una riforma del calendario volta ad aumentare i giorni lavorativi, si cominciò a festeggiare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate nella prima domenica di novembre. (s.b.)

giovedì 1 novembre 2018

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DA OGGI SI CAMBIA

Oggi 1° novembre 2018 entra in vigore la nuova disciplina sui contratti a termine, è infatti scaduto ieri  31 ottobre 2018 il regime transitorio previsto dal decreto Dignità.
Lo scorso 14 luglio, è entrato in vigore il c.d Decreto Dignità (Dl 87/2018) e con le correzioni introdotte dalla legge di conversione (legge 96/2018, in vigore dal 12 agosto)  ha modificato la durata del contratto a termine da 36 a 24 mesi, nonché il numero di proroghe applicabili da 5 a 4 ed ha introdotto l’obbligatorietà della causale qualora i contratti abbiano una durata complessiva superiore a 12 mesi o siano stati rinnovati. Modifiche che come suddetto, decorrono  dal 1° novembre 2018 e conseguentemente la riforma ha portato alla creazione di 4 diversi regimi, che sono:

  1. Contratti anteriori al 14 luglio;
  2. Contratti stipulati tra il 14 luglio e 11 agosto;
  3. Contratti stipulati tra il 12 agosto e il 31 ottobre;
  4. Contratti successivi al 31 ottobre 2018.


Resta applicabile la disciplina del Jobs Act (36 mesi, 5 proroghe senza causalità) solo per i contratti stipulati prima del 14 luglio, purché la proroga o/e il rinnovo siano stati stipulati entro il 31 ottobre 2018.
Per tutti gli altri 3 casi si applica la nuova disciplina del D.L n.87/2018, la quale prevede una durata di dodici mesi senza causale ed è possibile apporre un termine superiore, non oltre i 24 mesi, purché vi siano le seguenti "causali":
  1. Condizioni imprevedibili legate ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria;
  2. Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. Esigenze connesse a incrementi temporanei significati e non programmabili dell’attività ordinaria.
  4. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni, per un periodo superiore a 24 mesi, e nel caso di proroghe superiore a 4, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

Per proroga si intende il protrarsi nel tempo del medesimo contratto attraverso il rinvio di un termine. per rinnovo si intende invece la rinegoziazione delle condizioni contrattuali fermo restando il mantenimento della stessa categoria e mansione. Nella proroga la causale è obbligatoria nel caso di superamento dei 12 mesi mentre nel rinnovo la causale è sempre obbligatoria. Inoltre, in caso di rinnovo si segnala l’aumento di 0,50% del contributo addizionale che passa da 1,40% a 1,90%.