sabato 5 agosto 2017

LA LEGGE SULLA CONCORRENZA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Legge sulla concorrenza, approvata in via definitiva lo scorso 2 agosto dopo due anni, riforma anche la pensione complementare, che fornendo aiuto a chi perde il lavoro, si può equiparare agli ammortizzatori sociali. Si rischia però di snaturare la mission iniziale della previdenza complementare, ossia quella di integrare la pensione pubblica, le cui prestazioni sono state limate, ed anche in maniera pesante, dalle misure messe in campo nelle varie riforme delle pensioni che si sono succedute nel tempo.
Comunque la legge appena approvata all’Articolo 1, commi 38 e 39, reca modifiche alla previdenza complementare e prevedono la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma. Probabilmente questo tavolo sarà assorbito nelle discussioni della cosiddetta “fase 2” sulle pensioni che fra i vari punti prevedono lo stesso argomento

Il comma 38, modificando gli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/2005, interviene sui seguenti profili:
• la destinazione totale o parziale del TFR alle forme pensionistiche complementari;
• l’ anticipo della rendita complementare nel caso di cessazione dell’attività lavorativa;
• il riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

Gli accordi collettivi potranno stabilire una percentuale minima del TFR maturando da destinare ai fondi, fermo restando il principio generale che l’adesione rimane su base volontaria e che, in assenza di indicazione da parte degli accordi, la percentuale del conferimento del Tfr è pari al 100 per cento. Attualmente COMETA, la previdenza complementare dei metalmeccanici, prevede se la prima occupazione è antecedente al 29 aprile 1993 si ha la possibilità di scegliere se versare a Cometa il 40% o il 100% del TFR maturando. Se la prima occupazione è successiva è obbligatorio invece versare il 100% del Tfr maturando.
Se ci si è iscritti a Cometa versando il 40%, si può in qualsiasi momento variare la percentuale passando al 100%. La scelta di destinare il 100% del TFR a Cometa non è reversibile.
Nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi si può chiedere la rendita pensionistica invece di aspettare i 48 mesi attualmente previsti. Inoltre, nel confermare che il diritto all’anticipo della pensione complementare è consentito fino a 5 anni prima del conseguimento della pensione con i requisiti previsti dalla Fornero, la nuova legge introduce la possibilità che i Fondi pensione possono aumentare questo limite fino a 10 anni prima.
I fondi pensione possono  prevedere altresì una limitazione al diritto all’anticipo ad una parte della prestazione.
L’aderente potrà richiedere la liquidazione in forma di rendita temporanea (anche in deroga ai limiti generali vigenti per la liquidazione integrale della rendita e a quelli specifici, dell’ordinamento interno del fondo), fino a quando sarà  conseguito il diritto alla pensione Inps .

La lettera c) interviene in materia di riscatti della posizione individuale:
Con riferimento alla richiesta di riscatto totale della posizione individuale maturata per   invalidità permanente, tale facoltà non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione del diritto alla pensione complementare (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dal Fondo pensione. La norma stabilisce che il riscatto opra può essere fatto non solo per gli iscritti ai Fondi negoziali, ma anche agli aderenti dei Fondi Aperti ed i PIP , fermo restando che l’aliquota (a titolo di imposta) è pari al 23 per cento.
Si ricorda che il regime più favorevole è costituito da un’aliquota (sempre a titolo di imposta) del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti).
Si ricorda altresì che la base imponibile è costituita dalle somme percepite in sede di riscatto, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e che la summenzionata aliquota più favorevole si applica qualora la cessazione è dovuta a:
• cessazione di attività lavorativa (che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi);
• assoggettamento a procedura di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
• invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
• morte dell’iscritto (precedente la maturazione del diritto alla prestazione).

Il comma 39 riguarda l’assetto dei fondi, quelli negoziali in prevalenza. Esso prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della previdenza complementare – al fine di aumentarne l’efficienza, nonché di favorire l’educazione finanziaria e previdenziale – da convocarsi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, a cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, secondo le seguenti linee guida:
 revisione dei requisiti per l’esercizio dell’attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali ed internazionali, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare e dei responsabili delle principali funzioni);
 determinazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza,
della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati e dei regimi gestionali);
 individuazione di procedure di fusione dei fondi intese ad aumentare il livello medio delle consistenze patrimoniali e numero di iscritti e a ridurre i costi di gestione ed i rischi;
 individuazione di forme di informazione mirata all’accrescimento dell’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Nessun commento:

Posta un commento