Confindustria
ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione relativa alla coincidenza tra
l’intervento della cassa integrazione guadagni e la richiesta di “permessi” per
svolgere le operazioni elettorali.
La norma di
legge (art. 119 del TU del 1957, come modificato dall’art. 11 della l. n. 53
del 1990), prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che
adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di
lista o di gruppo di candidati, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La norma
precisa, altresì, che i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo,
vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Inoltre
il legislatore, (con legge n. 69 del 1992, articolo 1, comma 1) ha chiarito che
per i lavoratori con diritto ad assentarsi dal lavoro per l’adempimento delle
funzioni elettorali, è altresì riconosciuto il diritto a percepire specifiche
quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile ovvero a
fruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Entrambe le
previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo
stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in
essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.
Queste
condizioni, appunto, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata
comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la
sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa
integrazione guadagni.
Pertanto,
secondo Confindustria, qualora la sospensione o la riduzione dell’attività
lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai
lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le
giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.
Infine,
Confindustria ha chiarito che, per il periodo relativo alle operazioni
elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa
integrazione guadagni poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali non viene
dall’INPS equiparata al lavoro.
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