venerdì 23 maggio 2014

PERMESSI ELETTORALI E CASSA INTEGRAZIONE, CHIARIMENTI IN MERITO

Confindustria ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione relativa alla coincidenza tra l’intervento della cassa integrazione guadagni e la richiesta di “permessi” per svolgere le operazioni elettorali.
La norma di legge (art. 119 del TU del 1957, come modificato dall’art. 11 della l. n. 53 del 1990), prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La norma precisa, altresì, che i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo, vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Inoltre il legislatore, (con legge n. 69 del 1992, articolo 1, comma 1) ha chiarito che per i lavoratori con diritto ad assentarsi dal lavoro per l’adempimento delle funzioni elettorali, è altresì riconosciuto il diritto a percepire specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile ovvero a fruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Entrambe le previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.
Queste condizioni, appunto, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni.
Pertanto, secondo Confindustria, qualora la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.
Infine, Confindustria ha chiarito che, per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall’INPS equiparata al lavoro.
 

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