Per chi decidere di intraprendere una nuova attività uno dei
problemi principali è naturalmente
quello di procurarsi delle fonti finanziarie necessarie alla spinta e all’avvio
per iniziare.
Uno dei metodi di autofinanziamento può essere quello
dell’anticipazione del trattamento NASpI, così come accadeva del resto con
l'indennità di mobilità anche se con normative differenti, come incentivo
all’autoimprenditorialità.
Dal 1° maggio 2015 nell’ambito del riordino della normativa degli
ammortizzatori sociali la NASpI ha sostituito ed inglobato le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI in vigore fino a tale data.
Anche in seguito a questo mutamento è rimasta in vigore la
previsione di incentivo in oggetto.
Stante l’ovvia presenza dei parametri necessari per avere diritto al
trattamento NASpI, il lavoratore che abbia perso involontariamente il posto di
lavoro ha la facoltà di richiedere la liquidazione in un’unica soluzione del
trattamento di disoccupazione a lui spettante che avrebbe dovuto percepire e
che al momento della richiesta non ha ancora percepito.
REQUISITI. Il trattamento di anticipazione po’ essere richiesto per
una delle seguenti ipotesi:
avvio di un’attività di lavoro autonomo;
avvio di un’impresa individuale;
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
L’erogazione anticipata, rispetto al godimento periodico, non da
diritto alla contribuzione figurativa.
RICHIESTA. I soggetti che fossero in presenza dei requisiti possono
presentare richiesta della liquidazione del trattamento in un’unica soluzione
presentando domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla
data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa.
La domanda, corredata dalla
documentazione necessaria per attestare l’attività lavorativa autonoma
intrapresa, va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio
dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini di conservare lo stato di
disoccupazione è, inoltre, necessario comunicare quanto segue:
a) per l’anticipazione ASPI: entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.AspI-Com COD.SR137) l’inizio e
il reddito presumibile dell’attività autonoma;
se l’attività autonoma era preesistente
alla cessazione del rapporto, i 30 giorni per la comunicazione e i 60 giorni
per la domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda di
disoccupazione ASpI;
b) per l’anticipazione della Mobilità: entro 5 giorni dall’inizio
dell’attività autonoma comunicare all’INPS (Mod.Comunic. L. 160 e 223 COD.SR83)
l’inizio e il reddito presumibile dell’attività autonoma (la Cassazione ha
stabilito che l’obbligo di comunicare all’INPS la rioccupazione in altra
attività si intende rispettato se la comunicazione viene fatta prima della
liquidazione dell’indennità di mobilità riferita al periodo di re-impiego).
Restituzione: le somme anticipate di mobilità
vengono restituite all’INPS qualora entro 24 mesi successivi alla
corresponsione dell’indennità di mobilità il lavoratore decida di non
proseguire nell’attività autonoma, o di recedere dalla cooperativa, o instauri
un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda l’AspI l’indennità
anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di
indennità corrisposta in forma anticipata.
Per nuove iniziative di lavoro
autonomo si intendono quelle attività che richiedono:
a) l’iscrizione alla camera di
commercio, anche in qualità di coadiutore, in imprese artigiane, commerciali o
agricole o in albi professionali o elenchi di categoria;
c) l’apertura di partita IVA per lo
svolgimento con continuità di attività di lavoro autonomo con assoggettamento a
ritenuta di acconto; trattasi di attività (come quella del consulente
informatico) per le quali non è prevista l'iscrizione in appositi albi
professionali e/o elenchi di categoria, né alla CCIAA;
d) l’associarsi ad una cooperativa
anche se già esistente ed operante prima della messa in mobilità.
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