In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo. (s.b.)
Nessun commento:
Posta un commento