La Corte di Cassazione, bocciando il ricorso del lavoratore metalmeccanico contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva avallato la posizione dell'INAIL nel non riconoscere l'indennità per inabilità temporanea, ha confermato l'orientamento secondo il quale l'infortunio in itinere non è riconosciuto al lavoratore che andando al lavoro subisce un incidente in auto, laddove avrebbe potuto servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro.
La Sentenza n. 22154, depositata il 20 ottobre 2014 dalla Suprema Corte, pone in risalto che ai fini della configurazione dell'infortunio in itinere è necessario valutare che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, elemento non provato nel caso in specie.
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