domenica 29 settembre 2013
PENSIONI, I CONTRIBUTI FIGURATIVI RIDUCONO L'ASSEGNO?
Non tutti i contributi consentirebbero di andare in pensione anticipata entro il 2017 senza la decurtazione dell’assegno. Il Sole 24 Ore del 26 settembre mette a fuoco una questione sulla quale ci sono ancora margini di dubbio tanto che l’Inps ha richiesto ed è in attesa del parere di due ministeri. La legge Fornero, legge 214 del 2012, articolo 24 combinata con art 14 della legge 14 del 24 febbraio 2012 prevede la decurtazioni per chi accede alla pensione anticipata (cioè prima dei 62 anni) con elevata anzianità contributiva. Decurtazioni che non valgono per chi matura i requisiti contributivi entro il 2017, a patto che l’anzianità contributiva sia determinata da prestazione effettiva di lavoro.
Che cosa significa? A parte gli obblighi di leva, malattia, infortunio o cassa integrazione, vuol dire che non vengono conteggiate le altre assenze, per le quali il contributo è figurativo. Un caso emblematico, l’assenza dal lavoro per donare il sangue. A scoprire in prima persona gli effetti delle nuove regole sono state decine di donatori volontari del sangue, che nelle scorse settimane hanno avviato i conteggi per accedere alla pensione anticipata, verificando che i giorni non lavorati perché dedicati alla donazione non vengono calcolati. Già con un parere dell’ottobre 2012, la gestione ex Inpdap, aveva precisato che la presenza di contribuzione utile ai fini del diritto al trattamento di quiescenza relativa ad assenza diverse da quelle previste dalla norma, poiché non costituisce prestazione effettiva di lavoro, comporta l’applicazione delle riduzioni percentuali.Tale interpretazione, in linea con il tenore letterale della norma, comporta oggettive difficoltà applicative, soprattutto nel pubblico impiego, dove non sempre risulta possibile avere una situazione storica di tutte le tipologie di assenze effettuate dal lavoratore nel corso dell’intera vita lavorativa.
Cosa sono i contributi figurativi?
I contributi figurativi sono contributi "fittizi" (cioè non versati né dal datore di lavoro, né dal lavoratore), che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore, per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e, di conseguenza, non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
Una caratteristica dei contributi figurativi è quella di essere accreditati, d'ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per il lavoratore stesso. Essi si differenziano pertanto dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi, come ad esempio gli anni di studio universitario e il lavoro all’estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.
L’accredito automatico dei contributi figurativi, da parte dell'Inps, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore, avviene nei seguenti casi:
aspettativa per mandato elettorale e sindacale;
assistenza sanitaria per tubercolosi;
assistenza a persone con handicap grave;
attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU);
attività svolta da lavoratori invalidi;
calamità naturale;
cassa integrazione guadagni;
chiusura dell’attività per i commercianti;
congedi di maternità e parentali;
contratti di solidarietà;
disoccupazione;
donazione del sangue;
infortunio;
malattia;
mobilità;
servizio militare;
persecuzione politica e razziale (solo durante il regime fascista o l'occupazione tedesca).
Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente.
I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per calcolarne l’importo. Fanno eccezione alcuni casi, come i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia, i quali non vanno considerati per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.
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