sabato 14 settembre 2013

Licenziamento legittimo di chi usa l’indirizzario dei dipendenti per criticare l’azienda – Cassazione sentenza n. 20715 del 2013

Licenziamento legittimo di chi usa l’indirizzario dei dipendenti per criticare l’azienda – Cassazione sentenza n. 20715 del 2013 La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20715 del 10 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamenti ha affermato che è legittimo il licenziamento del dipendente che ha trasferito l’indirizzario aziendale sul computer del sindacato di cui era dirigente per esprimere via e-mail forti critiche all’operato dell’impresa. Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno ritenuto immune da vizi il ragionamento della Corte di appello di Milano che ha giudicato sussistenti le ragioni per integrare “un giustificato motivo soggettivo di recesso”. I giudici di legittimità nelle motivazioni ricordano che la corte territoriale “ha ritenuto che l’aver estratto un indirizzario interno ad uso aziendale al quale potevano accedere tutti i dipendenti della Mondadori (si trattava di indirizzi di dipendenti e collaboratori) trasferendolo sul computer del Sindacato Libero ed averlo utilizzato per l’invio di alcune e-mail, anche con volantini allegati, critiche verso la direzione aziendale integrava una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare”. “Ha, quindi – prosegue la sentenza -, inquadrato tale comportamento nell’ambito di una situazione conflittuale esistente tra il … e la società, così come emergente dalla documentazione acquisita agli atti, sintomatica di una crescente insofferenza del predetto rispetto alle indicazioni dei vertici aziendali, situazione evidenziata nella contestazione dell’addebito riportata testualmente nella impugnata sentenza”. “In questa valutazione il giudice del gravame … ha ritenuto, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede che i fatti addebitati al dipendente non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, ma erano idonei, comunque, ad integrare un giustificato motivo soggettivo di recesso”.

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