Domani martedì di fuoco per le tasse sulla casa: 19,7 milioni di proprietari di prima casa e 25 milioni di proprietari di altri immobili dovranno pagare rispettivamente l'acconto Tasi e la prima rata dell'Imu. L'acconto sia per l'Imu che per la Tasi consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014, applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Ma l'apparente semplicità del calcolo, rispetto al caos del debutto lo scorso anno, dovrà fare i conti con eventuali variazioni del proprio patrimonio immobiliare come ad esempio compravendite o eredita e variabili tra cui il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Le cose si complicano anche se l'acquisto dell'immobile è avvenuto nei primi mesi del 2015, bisognerà calcolare tutta l'imposta dovuta per quest'anno e pagare la metà.
C'è anche la possibilità di pagare di meno ma è necessario che il Comune in cui risiede il contribuente abbia già deliberato le aliquote e che queste siano più basse del 2014. Ecco un piccolo vademecum per districarsi nella giungla del fisco diventata in questi ultimi anni un vero e proprio rompicapo.
COME SI CALCOLA LA TASSA SUI SERVIZI
La base imponibile è la stessa dell’Imu. Si parte dunque dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5 per cento e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Anche per il 2015, la Tasi sulla prima casa prevede un’aliquota base dell’1 per mille. Tuttavia, i Sindaci possono azzerarla o aumentarla fino a un livello massimo del 3,3 per mille. Sugli altri immobili – seconde case, uffici, negozi, botteghe, capannoni, etc. – si pagano sia l’Imu sia la Tasi, con un’aliquota complessiva che al massimo può arrivare all’11,4 per mille.
IMMOBILI IN AFFITTO
Anche in questo caso si corrisponderà sia l’Imu sia la Tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. L’Imu verrà pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi peserà anche sulle spalle dell’inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10 e il 30%, a seconda di quanto disposto nella delibera del rispettivo comune.
IMU TERRENI AGRICOLI
Entro il 16 giugno occorre pagare anche la prima rata dell’Imu sui terreni agricoli. In base alle modifiche entrate in vigore lo scorso marzo è prevista l’esenzione competa solo per i terreni che si trovano nei comuni classificati come totalmente montani sulla base dell’elenco dei comuni italiani stilato dall’Istat. Per i terreni di collina sono previste esenzioni solo a favore dei proprietari che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi invece valgono le regole già previste in passato. Chi nel passaggio tra le vecchie e le nuove norme ha perso l’esenzione beneficia invece di un speciale detrazione pari a 200 euro.
COME SI PAGA
Il versamento dell’Imu si effettua come sempre in due rate, che scadono martedì 16 giugno e mercoledì 16 dicembre. Il versamento della prima rata, pari al 50% dell’importo dovuto, va eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni valide per il 2014. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguita a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre 2015. A questo scopo il singolo comune deve effettuare l’invio delle delibere entro il 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, la legge dispone che vengano applicate le aliquote e le detrazioni valide per il 2014. Nel caso sia già disponibile la delibera valida per il 2015 il contribuente può anche pagare entro il 16 giugno l’imposta in un’unica soluzione. Per la Tasi valgono le stesse regole e le stesse scadenze dell’Imu.
IL GIALLO DEI BOLLETTINI PRECOMPILATI
La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) allo scopo di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti aveva disposto che i vari enti inviassero a domicilio dei contribuenti i bollettini Tasi già precompilati. In realtà poi, l’obbligo è stato trasformato in possibilità, e solo su richiesta dei singoli cittadini. Per cui la norma è rimasta nella sostanza inapplicata.
COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI
Con due distinti decreti sono stati approvati a suo tempo i bollettini di conto corrente postale per il pagamento dell’Imu (decreto 23 novembre 2012) e della Tasi (decreto 23 maggio 2014), entrambi comprensivi di istruzioni e modelli per i bollettini precompilati. Per effettuare i versamenti di Imu e Tasi, oltre al bollettino postale, si può però anche utilizzare il modello F24 pagando così anche per via telematica attraverso la propria banca. Quest’ultima soluzione, tra l’altro, consente anche di compensare gli importi dovuti con altri crediti d’imposta.
IL VERSAMENTO MINIMO
In linea di massima Imu e Tasi non sono dovute quando l’importo annuo non supera i 12 euro complessivi. I comuni hanno però la possibilità di fissare soglie differenti per cui è sempre bene verificare cosa è stato previsto dalle singole delibere. Per quanto concerne la Tasi, poi, va considerato che questa imposta riguarda l’immobile nel suo complesso a prescindere dal numero degli inquilini. Quindi, a prescindere dal numero degli occupanti, per verificare il rispetto della soglia minima di versamento occorre considerare l’imposta complessivamente dovuta.
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