mercoledì 1 aprile 2015

RATE DEL CREDITO AL CONSUMO/MUTUO: SI POSSONO SOSPENDERE PER 12 MESI

Al via l’Accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie. Nuova liquidità per far fronte alle emergenze delle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità.

​L’Abi, Associazione bancaria italiana e nove Associazioni dei consumatori, tra cui l' Adiconsum/Cisl,  hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale ( e solo quella) per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità. 
L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.  
L’Accordo, che prevede per la prima volta vede una misura a favore del credito al consumo, come richiesto da tempo dall'Adiconsum, prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo. 
Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative. 
L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti. 
Invece il FONDO GASPARRINI, è una misura di solidarietà che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo al verificarsi dei seguenti eventi: perdita del lavoro subordinato e parasubordinato, condizioni di non autosufficienza o morte del  mutuatario.
Periodo massimo di sospensione: 18 mesi
Importo mutuo: non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno
ISEE: non superiore a 30.000 euro.

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