Grandi novità in arrivo per le mamme lavoratrici: come specificato in una delle deleghe del Jobs Act, il governo ha messo a punto un decreto legge volto alla tutela della maternità e alla propria conciliazione con gli impegni professionali (misure innovative che però, per tutto il 2015, verranno applicate solo in modalità sperimentale).
La novità più importante introdotta dalla normativa riguarda la possibilità di allungare i tempi del congedo parentale da parte di entrambi i genitori, dal momento che esso potrà essere richiesto entro i primi dodici anni di vita del figlio e non più nei primi otto. Inoltre, in caso di ricovero del neonato durante il congedo di maternità, la madre sarà libera di sospendere l’astensione obbligatoria (della durata solitamente di tre o quattro mesi dopo il parto) per poi assentarsi di nuovo dopo le dimissioni del bambino dall’ospedale.
Come ancora non tutti sanno, il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio e può coprire fino a un arco di 10 mesi cumulando i periodi di assenza presi sia dalla mamma che dal papà (qualora il bambino abbia solo un genitore, quest’ultimo ha diritto comunque a tutti e dieci i mesi).
Nel caso poi non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale, si informa che le mamme possono allontanarsi dal luogo di lavoro usufruendo di particolari permessi a ore, se si preferisce questa modalità al posto delle assenze giornaliere. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio quotidiano del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale. Resta a ogni modo inteso che il congedo a ore non si può cumulare con altri permessi o riposi.
Col decreto sul Riordino dei Contratti attuativo del Jobs Act, infine, le mamme saranno libere di passare dal tempo pieno a un orario part-time per un periodo analogo, rinunciando però al congedo parentale e rendendosi disponibili a tornare al full-time allo scadere del periodo definito.
La richiesta per qualsiasi tipologia di congedo parentale deve essere effettuata con un termine di preavviso non inferiore ai 5 giorni (si scende a 2 giorni se il congedo è su base oraria) o con un anticipo superiore se previsto dal proprio contratto, indicando data di inizio e di fine desiderate.
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