L'accordo raggiunto tra Confindustria e sindacati sulla rappresentanza e' considerato un punto
di svolta importante nella regolazione dei rapporti tra la parti e completa il quadro di regole previsto
di svolta importante nella regolazione dei rapporti tra la parti e completa il quadro di regole previsto
dall'accordo del 28 giugno 2011.
Oltre a definire le modalita' con cui misurare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, determina le regole con cui validare e rendere esigibili i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Oltre a definire le modalita' con cui misurare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, determina le regole con cui validare e rendere esigibili i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
1. Ai fini della determinazione del peso di ogni organizzazione sindacale, che determina la possibilita' di sedere ai tavoli dei rinnovi contrattuali, valgono: le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore) comunicate dal datore di lavoro all'INPS e certificate dall'Istituto medesimo; i voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in carica (validita' 36 mesi)
2. Il numero degli iscritti e il voto per le RSU peseranno ognuna per il 50% (cosi' come anche previsto nel decreto legislativo 165/01 per il pubblico impiego)
3. Questi due dati, iscritti e voto, verranno comunicati ad un ente esterno certificatore (es: CNEL) che procedera', per ogni CCNL, a determinare il calcolo della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale.
4.Le RSU saranno elette con voto proporzionale ai voti ottenuti, superando cosi' l'1/3 destinato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL, e vi e' l'impegno a rinnovare quelle scadute nei successivi sei mesi.
Con l'accordo si stabiliscono regole che determinano le modalita' con cui rendere esigibili, per entrambe le parti contraenti, il CCNL. Trattasi, per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali nel nostro Paese, di una procedura formalizzata e condivisa da entrambe le parti.
1. Saranno ammesse al tavolo della trattativa le Organizzazioni Sindacali ''pesate'' con le regole sopra descritte, che superino la soglia del 5%.
2. Le modalita' di presentazione delle piattaforme contrattuali e' lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio di entrambe le parti affinche' si determinino richieste unitarie.
3. Il CCNL e' esigibile ed efficace qualora si verifichino entrambi le seguenti due condizioni: sia sottoscritto da almeno il 50%+1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare; sia validato, tramite consultazione certificata, dalla maggioranza semplice dei lavoratori e delle lavoratrici, con modalita' operative definite dalle categorie.La sottoscrizione formale del CCNL che abbia seguito tale procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti.
4. I CCNL definiranno clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantirne l'esigibilita' e le relative inadempienze.
1. Saranno ammesse al tavolo della trattativa le Organizzazioni Sindacali ''pesate'' con le regole sopra descritte, che superino la soglia del 5%.
2. Le modalita' di presentazione delle piattaforme contrattuali e' lasciata alla determinazione delle singole categorie, con l'auspicio di entrambe le parti affinche' si determinino richieste unitarie.
3. Il CCNL e' esigibile ed efficace qualora si verifichino entrambi le seguenti due condizioni: sia sottoscritto da almeno il 50%+1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare; sia validato, tramite consultazione certificata, dalla maggioranza semplice dei lavoratori e delle lavoratrici, con modalita' operative definite dalle categorie.La sottoscrizione formale del CCNL che abbia seguito tale procedura diviene atto vincolante per entrambe le parti.
4. I CCNL definiranno clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantirne l'esigibilita' e le relative inadempienze.
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