venerdì 24 maggio 2013

L'INPS DIRAMA LE NUOVE TABELLE 1/07/2013-30/06/2014 DEGLI ANF

L'INPS dirama le tabelle
ANF: livelli reddituali dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014

L’Inps con la circolare n. 84 del 23 maggio 2013 ha pubblicato le tabelle per il calcolo degli assegni familiari (ANF) valide nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Le nuove tabelle, ricordiamo, sono state pubblicate sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 153/88, che prevede la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare stabiliti ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Tale rivalutazione annua ha effetto a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno ed è legata alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che ha avuto luogo nel periodo compreso tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno precedente.
A fronte di tale variazione, dunque, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i beneficiari di ammortizzatori sociali che hanno diritto ad ottenere gli assegni familiari dovranno presentare nuovamente ai datori di lavoro e all’istituto previdenziale la domanda per gli assegni familiari Inps, contenente i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2012, indicati nel CUD o risultati dalla dichiarazione dei redditi.
Sulla base di tali livelli di reddito, della composizione del proprio nucleo familiare e delle nuove tabelle fornite dall’Inps, dunque, saranno determinati gli importi degli assegni per il nucleo familiare che saranno corrisposti agli aventi diritto durante il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Ai fini del diritto ad ottenere gli assegni familiari, ricordiamo, si considerano facenti parte del nucleo familiare il coniuge non separato; i figli di età inferiore ai 18 anni; i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, o di età inferiore ai 26 anni in caso di nuclei familiari con più di tre figli, purchè siano studenti o apprendisti; i figli maggiorenni inabili; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente qualora abbiano un’età inferiore ai 18 anni, o superiore ai 18 anni ma inabili, che siano orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione riconosciuta ai superstiti.

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