Brutta sospresa per coloro che in questi giorni sono alle prese con la compilazione delle dichiarazioni dei redditi tramite il modello 730/2013 oppure Unico2013.
Per chi ancora non se ne fosse accorto, l'articolo 4, comma 76 della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, ha disposto che il contributo SSN applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contraente per la parte che eccede 40 euro.
Benefici fiscali ridotti, quindi, rispetto al passato e deduzione pari a zero per chi ha versato un contributo SSN inferiore alla soglia minima di 40 euro.
La franchigia di 40 euro deve essere considerata sul totale dei contributi SSN pagati da chi possiede più di un veicolo e non per ogni veicolo.
Ricordiamo che la deduzione spetta al soggetto al quale è intestato il documento e che ha sostenuto la spesa.
Per chi ancora non se ne fosse accorto, l'articolo 4, comma 76 della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, ha disposto che il contributo SSN applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è deducibile dal reddito complessivo del contraente per la parte che eccede 40 euro.
Benefici fiscali ridotti, quindi, rispetto al passato e deduzione pari a zero per chi ha versato un contributo SSN inferiore alla soglia minima di 40 euro.
La franchigia di 40 euro deve essere considerata sul totale dei contributi SSN pagati da chi possiede più di un veicolo e non per ogni veicolo.
Ricordiamo che la deduzione spetta al soggetto al quale è intestato il documento e che ha sostenuto la spesa.
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