In occasione delle consultazioni elettorali coloro
che adempiono a funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni (art.119 del Dpr 30 marzo 1957, n. 361).
Questa disposizione e` stata oggetto di
progressive modifiche nel corso degli anni. La previsione legislativa e` stata,
inoltre, estesa ai rappresentanti di lista o di partito e ai promotori dei
referendum con la legge 21 marzo 1990, n. 53, ponendo così ine alla discussa
questione in merito alla possibilità meno di riconoscere anche a questi soggetti il
diritto di godere dei permessi elettorali.
E' opportuno chiarire che la lettera della
legge parla di un vero e proprio diritto, per cui il datore di lavoro non può
in alcun caso impedire al lavoratore di espletare le funzioni elettorali
che gli sono demandate.
Il lavoratore deve
comunicare con un congruo preavviso la propria assenza
L'attività svolta presso l'ufficio elettorale
e` equiparata a tutti gli effetti all'attività normalmente svolta dal
lavoratore.
Ciò significa che i giorni lavorativi
trascorsi al seggio (solitamente il lunedì, dedicato allo spoglio delle schede,
ed eventualmente i giorni successivi) vengono retribuiti come se il lavoratore
avesse normalmente lavorato.
Invece, nei giorni festivi o non lavorativi
(e quindi il sabato, se il contratto di lavoro prevede la prestazione su cinque
giorni, e la domenica), il lavoratore ha diritto a percepire, in aggiunta alla
normale retribuzione, un'ulteriore retribuzione specifica (stabilita
contrattualmente, e solitamente pari ad un ventiseiesimo della retribuzione
ordinaria) oppure, in alternativa, può optare per il godimento del riposo
compensativo.
Il diritto del lavoratore di godere dei
riposi compensativi o di percepire le maggiorazioni retributive e` subordinato
alla presentazione al datore di lavoro della documentazione che attesti la sua
effettiva assenza per motivi elettorali. Il lavoratore e` tenuto, pertanto, a presentare la
comunicazione di convocazione dell'ufficio elettorale (o il documento di nomina
a rappresentante di lista), e inoltre un attestato per i giorni effettivamente trascorsi al seggio, sottoscritto dal presidente di
seggio con il timbro della sezione elettorale.
La mancata produzione di tali
documenti preclude al lavoratore la possibilità di godere del riposo
compensativo o della retribuzione maggiorata.
La norma contenuta nell'articolo
119 del Dpr n. 361 del 1957 equipara l'attività svolta al seggio elettorale
alla normale attività lavorativa, e questa equiparazione si estende per tutto
il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Pertanto se lo spoglio delle
schede si protrae solo per alcune ore del giorno successivo (ad esempio
l'attività elettorale si conclude dopo la mezzanotte e quindi il mattino del
martedì) da luogo al sorgere dei benefici (retributivi o compensativi) previsti
per l'intera giornata.
La
documentazione da consegnare al datore
Scrutatori e segretari
Nomina
del comune -o del presidente di seggio se trattasi di provvedimento di urgenza-
e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al
seggio corredata da indicazione dell'orario iniziale e finale delle operazioni.
Presidenti di seggio
Decreto
di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e
ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
Rappresentanti di lista
Certificato
redatto dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico
ricevuto dalla lista e recante l'orario di presentazione al seggio e quello
conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.
N.B. Il
rappresentante di lista ha la facoltà di presentarsi la domenica mattina al
seggio, invece che nel pomeriggio di sabato; il suddetto certificato, pertanto,
deve portare menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di
sabato, in caso contrario il sabato non viene considerato.
Permessi elettorali e Cassa integrazione
Si può configurare il caso di un
lavoratore posto in cassa integrazione sia la settimana precedente le
votazioni, come, soprattutto, la settimana successiva quando il lavoratore è
impegnato (di lunedì o eccezionalmente di martedì) ai seggi.
Sembra ragionevole sostenere il
diritto alla retribuzione aggiuntiva (1/26) per le giornate di sabato e
domenica (l’eventuale conversione in riposo compensativo, al di là del
diritto o meno, a questo punto non è interessante perché dovrebbe essere
recuperato al rientro della cassa!) in quanto il lavoratore in giorno di riposo
e di festa è impegnato ai seggi. Mentre per il lunedì (ed eventualmente il
martedì) essendo sospeso in cassa non ha diritto alla retribuzione.
(A cura dell'ufficio Sindacale Nazionale Fim-Cisl)
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