Quante volte quando abbiamo un po' di tempo libero ci prende la frenesia di fare un repulisti in casa di carte e scartoffie, conservate, quasi dimenticate in cassetti di polverosi armadi. Dichiarazioni dei redditi redatte ancora in lire, ma anche le prime in euro. Salvo poi farci prendere dal rimorso: "e se poi mi dovesse servire?". E' vero, in tempo di burocrazia imperante, di fisco oppressivo, un pelino di prudenza non gusta mai, ma comunque a tutto c'è un limite, soprattutto di tempo, ma comunque è sempre bene accertarsi che nessuno possa pretendere quel pagamento, prima di distruggere un documento.
Il contribuente che, ad esempio, ha presentato nei mesi scorsi il modello 730/2014, di norma, deve conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2018, da esibire su richiesta dell’ufficio.
Le spese di ristrutturazione della casa, che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello per il quale è stata detratta l’ultima quota della detrazione Irpef del 36, 41 o del 50%.
Le stesse regole valgono per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento.
Ad esempio, il contribuente che, avendo sostenuto spese nel 2004, indica l’ultima quota della detrazione del 36% nel modello 730/2014 o Unico 2014, per i redditi del 2013, deve conservare la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2018.
In pratica, per 15 anni deve conservare la documentazione delle spese sostenute nel 2004.
Gli altri documenti del 2013 da conservare fino al 31 dicembre 2018 sono, in particolare, i seguenti:
1. certificazioni delle ritenute e redditi 2013, quali, ad esempio, i modelli Cud 2013 o Cud 2014;
2. scontrini “parlanti” per i farmaci acquistati, ricevute, fatture per spese mediche;
3. altre spese che danno diritto ad oneri deducibili od oneri detraibili;
4. deleghe di versamento, modello F24;
5. copia della polizza attestante i requisiti chiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
6. contratto di mutuo e contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
7. contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi.
Il contribuente che, a seguito di richiesta degli uffici, non è in grado di esibire la documentazione per deduzioni, detrazioni, ritenute, crediti di imposte o per versamenti eseguiti, rischia di subire il disconoscimento dei benefici fiscali con conseguente richiesta di imposte, sanzioni ed interessi.
Le spese di ristrutturazione della casa, che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello per il quale è stata detratta l’ultima quota della detrazione Irpef del 36, 41 o del 50%.
Le stesse regole valgono per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento.
Ad esempio, il contribuente che, avendo sostenuto spese nel 2004, indica l’ultima quota della detrazione del 36% nel modello 730/2014 o Unico 2014, per i redditi del 2013, deve conservare la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2018.
In pratica, per 15 anni deve conservare la documentazione delle spese sostenute nel 2004.
Gli altri documenti del 2013 da conservare fino al 31 dicembre 2018 sono, in particolare, i seguenti:
1. certificazioni delle ritenute e redditi 2013, quali, ad esempio, i modelli Cud 2013 o Cud 2014;
2. scontrini “parlanti” per i farmaci acquistati, ricevute, fatture per spese mediche;
3. altre spese che danno diritto ad oneri deducibili od oneri detraibili;
4. deleghe di versamento, modello F24;
5. copia della polizza attestante i requisiti chiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
6. contratto di mutuo e contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
7. contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi.
Il contribuente che, a seguito di richiesta degli uffici, non è in grado di esibire la documentazione per deduzioni, detrazioni, ritenute, crediti di imposte o per versamenti eseguiti, rischia di subire il disconoscimento dei benefici fiscali con conseguente richiesta di imposte, sanzioni ed interessi.
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