Entro il prossimo 20 aprile i datori di lavoro interessati dovranno provvedere al versamento del contributo carico dipendente e carico azienda al fondo MètaSalute.
Metasalute è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, costituito con atto pubblico il 21 novembre 2011 in attuazione di quanto previsto dal CCNL 15 ottobre 2009 e dall’Accordo Istitutivo del 10 novembre 2011. I datori di lavoro verseranno i contributi del primo trimestre solo per i lavoratori che si sono iscritti al Fondo entro il 28 febbraio 2013. I dipendenti che si sono iscritti dopo tale data e entro il 31 marzo 2013 potranno aderire al Fondo solo a partire dal 1 aprile 2013 e fruiranno delle prestazioni dal 1 luglio 2013. Le adesioni che perverranno successivamente alla data del 31 marzo 2013 decorreranno,come previsto dal Regolamento, a partire dal primo giorno dei mesi di luglio2013, ottobre 2013 e gennaio 2014.
La quota a carico dei lavoratori è pari ad 1 euro al mese, da trattenere in busta paga. Le aziende che non hanno trattenuto la quota mensile di 1 euro dalla busta paga dei lavoratori iscritti nei mesi di gennaio e febbraio potranno farlo in un’unica soluzione nel mese di marzo in base a quanto concordato dalle parti istitutive. Ricordiamo, inoltre, che il contributo di 2 euro mensili a carico del datore di lavoro è soggetto al contributo di solidarietà pari al 10%, da versare all’INPS.
Il contributo del datore di lavoro è dovuto per i lavoratori non in prova e iscritti al fondo con le seguenti caratteristiche:
•• Contratto di lavoro a tempo indeterminato
•• Contratto di apprendistato
•• Contratto di lavoro part-time con oraria almeno pari al 50% del normale orario di lavoro
•• Contratto di lavoro a tempo determinato con durata residua pari ad almeno 12 mesi al momento della richiesta di adesione.
I lavoratori part-time con un orario di lavoro inferiore al 50% del normale orario di lavoro, potranno iscriversi al fondo, ma la contribuzione sarà interamente a loro carico.
Nel caso in cui si realizzi l’ipotesi di assenza del pagamento della retribuzione diretta, quella erogata mensilmente a fronte della relativa prestazione lavorativa, il contributo complessivo sara a totale carico del lavoratore. Esso verrà anticipato dal datore di lavoro, ma successivamente compensato da una pari trattenuta sugli importi erogati da istituti previdenziali e assistenziali e in caso di incapienza da altre spettanze di tipo economico.
L’adesione e il pagamento della contribuzione e le prestazioni cessano l’ultimo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro.
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