L’imposta mette fuori dal reddito complessivo gli immobili, con l’effetto di far andare sotto la soglia dei carichi di famiglia (apportando quindi benefici ai familiari) contribuenti che lo scorso anno invece stavano sopra tale soglia. I vantaggi riguardano anche i calcoli delle effettive detrazioni.
Effetti imprevisti
L’avvento dell’Imu potrebbe rivelarsi dunque quale «contenitore» di un effetto particolare e magari benefico per diverse famiglie in sede di dichiarazione dei redditi. Sul tema la circolare n. 5 del 2013 è chiara: per gli immobili non locati, inclusi quelli destinati ad abitazione principale, sono neutralizzati gli effetti reddituali, atteso che l’Imu sostituisce a tutti gli effetti l’Irpef. La ricostruzione normativa è abbastanza pacifica sul punto. L’art. 8, comma 1, del dlgs n. 23 del 2011 stabilisce che l’Imu «sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati_».Come evidenziato nel citato documento di prassi, in materia di imposte sui redditi, l’art. 3, comma 3, del Tuir stabilisce il principio generale secondo cui «Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;». Dal che conclude l’amministrazione finanziaria che l’esclusione dalla base imponibile Irpef ha effetto non solo sulla determinazione del reddito complessivo, ma anche e soprattutto «sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo, salvo che non sussista un’apposita disposizione che preveda l’obbligo di tenere conto del reddito escluso a determinati fini» (circostanza che ad esempio si è verificata in relazione all’applicazione della cedolare secca, laddove è stato il legislatore a prevedere in maniera esplicita che per il riconoscimento e l’attribuzione dei benefici fiscali si tiene conto anche del reddito di locazione sottoposto a tassazione agevolata).
Carichi di famiglia
Traducendo tale assunto in termini pratici, è soprattutto sui carichi di famiglia che le situazioni potrebbero essere mutate considerevolmente. È sufficiente pensare a tutte le dichiarazioni che lo scorso anno hanno visto non riconoscere i carichi di famiglia a soggetti i cui familiari avevano un reddito superiore a 2.841,00 euro a causa dell’impatto dei redditi dei fabbricati (in realtà lo stesso potrebbe essere accaduto anche relativamente al reddito dominicale, oggi sostituito dall’Imu, ancorché è presumibile che vi sia stato un effetto più contenuto). È noto, infatti, che fino a tutto il 2011 per i fabbricati non locati, la situazione reddituale era la seguente:
- nel caso dell’abitazione principale, la relativa rendita, rivalutata del 5%, concorreva alla formazione del reddito complessivo, per poi essere completamente dedotta ex articolo 10 del Tuir in sede di determinazione del reddito imponibile;
- per gli immobili tenuti a disposizione la rendita subiva un’ulteriore maggiorazione nella misura di un terzo e concorreva a formare il reddito complessivo, tranne in alcune ipotesi particolari (quale la concessione in comodato gratuito a familiari), laddove non si aveva la richiamata maggiorazione e direttamente la rendita rivalutata aveva effetto sul reddito complessivo.
L’esempio
In tutti i casi, impattando sul reddito complessivo il valore reddituale attribuito agli immobili, il limite di 2.841 euro poteva essere tranquillamente superato pur in assenza di altri redditi. Per esempio, nel caso di due coniugi di cui uno avente un reddito diverso di 2.000 euro e l’imputazione del reddito «prima casa» pari a 1.000 euro per la sua quota di proprietà, il reddito complessivo di quest’ultimo era di 3.000 euro (diventando poi reddito imponibile nella misura di 2.000 euro dopo la deduzione del reddito riferito all’abitazione principale): il superamento della soglia si 2.841 euro impediva al primo coniuge il riconoscimento del carico di famiglia. Ancora, si immagini il contribuente che ha ricevuto in eredità diversi immobili, tutti tenuti a disposizione e con un reddito complessivo del quadro RB dello scorso anno pari a 4.000 euro. Anche in questo caso nei confronti dei familiari non potevano essere riconosciuti carichi di famiglia. Nel 2013 tutto ciò cambia: i predetti soggetti possono essere considerati a carico nel rispetto degli altri requisiti dell’articolo 12 del Tuir. E i vantaggi sussistono non soltanto in termini di riconoscimento della detrazione, ma anche per quanto concerne la relativa attribuzione. Rimanendo al primo esempio del coniuge con reddito diverso e prima casa per complessivi 3.000 euro, se l’altro coniuge registra lo stesso reddito dello scorso anno, ipotizzato pari a 40.500 euro (di cui 1.000 riferiti alla sua quota di proprietà dell’abitazione principale), mentre nel 2011 non ha avuto benefici per i carichi di famiglia, per il 2012 non solo avrà il coniuge fiscalmente a carico, ma potrà calcolare la detrazione effettiva in riferimento ad un reddito complessivo di 39.500 euro, portando a casa, ex formula dell’articolo 12 del Tuir, un beneficio pari a 690 euro (che con l’impatto reddituale della prima casa, superandosi la fatidica quota di 40 mila euro, non sarebbero stati spettanti). In definitiva può dirsi che in limitati casi una parziale restituzione dell’Imu, seppure per vie indirette, arriverà.
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