Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato prorogato anche per nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018: il papà deve astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni per il 2017 e di 4 per il 2018.
Inoltre, il prossimo anno sarà possibile, in via facoltativa, restare a casa con il bebè per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta. Questo tipo di congedo potrà essere fruito e indennizzato solo per il 2018 e non per l'anno in corso.
I giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo), in ogni caso, possono essere goduti anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Il congedo obbligatorio è un diritto proprio del papà, riconosciuto a prescindere dalla situazione occupazionale della madre ed è fruibile anche contemporaneamente al congedo di maternità della lavoratrice, in aggiunta ad esso. Inoltre, è riconosciuto anche al lavoratore che fruisce del congedo di paternità.
La generalità dei lavoratori, che per accedere al congedo - non frazionabile ad ore - comunica al proprio datore di lavoro i giorni richiesti, con un anticipo di almeno 15 giorni (se la richiesta si riferisce alla nascita, si prende a riferimento la data presunta del parto) in forma scritta, non deve presentare domanda all’Inps. Sarà in seguito l’azienda a comunicare all’ente previdenziale le giornate di congedo utilizzate.
Sono invece tenuti a fare richiesta all’istituto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'ente, cioè i percettori di Naspi, di indennità di mobilità, del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni e coloro che si collocano nel periodo di 60 giorni dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, ad un'indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro. Il trattamento normativo e previdenziale è il medesimo previsto per il congedo di paternità.
(FONTE: INAS CISL)
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