Il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, prevede due diverse modalità di remunerazione per il lavoratore "trasfertista". Oltre al rimborso a piè di lista per le spese di vitto e alloggio, c'è l'indennità di trasferta, che non ha natura retributiva e che quindi non va ricalcolata sugli istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr.
Inoltre oltre all'indennità è previsto un compenso di natura retributiva, per il tempo di viaggio pari al normale trattamento economico per le ore coincidenti con il normale orario di lavoro e l'85% per il periodo eccedente l'orario di lavoro. Per tale periodo non sono previste maggiorazioni.
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