Se ci siamo dimenticati o non abbiamo avuto la possibilità di poter pagare l'acconto imu e tasi entro il 16 giugno scorso, come possiamo fare per rimediare? Attraverso il Ravvedimento operoso. Ossia verseremo le cifre dovute, maggiorate delle sanzioni e degli interessi, che saranno tanto minori, quanto saremo rapidi nel saldare il debito.
Esistono 4 tipi diversi di ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017.
Analizziamo nel dettaglio le 4 diverse tipologie di ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017:
Ravvedimento operoso sprint: Imu e Tasi si possono pagare in ritardo entro 14 giorni dalla scadenza (ossia il 30 giugno). In questo caso c’è una sanzione dello 0,1% giornaliero in base al valore dell’imposta. In più si devono pagare gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso breve: Imu e Tasi si possono pagare dal 15esimo al 30esimo giorno di ritardo (entro il 16 luglio), con una sanzione fissa del 1.5% dell’importo più gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso medio: si applica dopo il 30esimo giorno di ritardo, fino al 90esimo giorno. La sanzione fissa è del 1.67% e in più si devono pagare gli interessi calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento operoso lungo: le regole scattano dal 90esimo giorno di ritardo ed entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione fissa è del 3,75% e si pagano sempre gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Dopo il termine ultimo previsto dal ravvedimento operoso per Imu e Tasi 2017, viene applicata una sanzione del 30% dell’imposta, inoltre il contribuente non potrà più utilizzare l’agevolazione del ravvedimento operoso.
L'ultima chance per fare il ravvedimento operoso per l'Imu o la Tasi è il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'omesso o insufficiente versamento e ciò vale anche per il saldo Imu e Tasi che scade il 16 dicembre. Ad esempio, per ravvedere l'omesso pagamento del saldo 2016, scaduto il 16 dicembre 2016, si potrà versare l'imposta, le sanzioni ridotte al 3,75% (30% / 8) e gli interessi legali entro il prossimo 30 giugno 2017 e non “entro un anno dall'omissione o dall'errore”, cioè entro il 16 dicembre 2017.
Nessun commento:
Posta un commento