E' quanto si evince dall'estratto delle pattuizioni comunicate a Consob, nel quale si legge che "l'accordo di Esclusiva ha durata dal 10 luglio 2014 fino alla data del 31 dicembre 2014, qualora la suddetta autorizzazione del tribunale di Ancona sia stata negata; ovvero alla precedente data tra la data del closing e il 31 luglio 2015. Si precisa inoltre che le parti non hanno previsto alcun rinnovo automatico alla scadenza dell'accordo di esclusiva". Il tribunale di Ancona e' competente per l'autorizzazione alla vendita in ragione del regime di tutela a cui e' sottoposto Vittorio Merloni, azionista di controllo di Fineldo.
L'accordo, prosegue il documento, prevede, tra l'altro, "che nessuno dei Venditori potra', e i venditori dovranno far si' che nessuna delle proprie rispettive parti correlate possa, direttamente o indirettamente, intraprendere, sollecitare o rispondere a sollecitazioni o richieste, o incoraggiare qualsiasi richiesta, discussione, negoziazione, offerta o proposta riguardante un'operazione alternativa, continuare, proporre o intraprendere discussioni o negoziazioni relative a un'operazione alternativa, concludere qualsiasi contratto o accordo relativo a, ovvero partecipare altrimenti in, un'operazione alternativa, o fornire qualsiasi informazione a qualsiasi soggetto terzo al fine di fare, valutare o determinare se fare o perseguire qualsiasi richiesta, offerta o proposta in relazione a, un'operazione alternativa. Per operazione alternativa, da interpretarsi in senso lato, si intende qualsiasi acquisizione o acquisto diretto o indiretto di diritti di voto in, o strumenti finanziari di, o partecipazioni in, Fineldo, Indesit o alcuna delle sue controllate, qualsiasi fusione, scissione, consolidamento, vendita di una significativa parte di beni, ricapitalizzazione, liquidazione, scioglimento o altra operazione straordinaria avente ad oggetto Fineldo, Indesit o alcuna delle sue controllate ovvero qualsiasi altra operazione che si possa ragionevolmente ritenere ostacoli, interferisca con, impedisca, ritardi significativamente, o limiti i benefici economici per Whirlpool derivanti da, l'operazione, inclusa qualsiasi opzione o patto parasociale".
In caso di violazione dell'accordo di esclusiva da parte di Fineldo, o di una parte correlata di Fineldo, e' previsto il pagamento da parte della societa' in favore dell'acquirente di un importo pari a 40.000.000 euro a titolo di penale o indennizzo, a seconda del caso, "fatto salvo il maggior danno e gli ulteriori rimedi disponibili". L'accordo non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale e non contiene obblighi di deposito delle azioni.
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