Q
|
uanti di noi
conoscono un amico o hanno un parente in mobilità alle prese con il dilemma: “Sarò
o no chiamato a fare i lavori socialmente utili?”
Ebbene, con
una modifica al comma 1 dell’articolo 26 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150,
contenuta nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si
chiarisce che, oltre che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno
del reddito in costanza di rapporto di lavoro, anche i lavoratori sottoposti a
procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di
pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto
la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio
del comune ove siano residenti.
È altresì chiarito però che i
lavoratori in mobilità potranno ancora essere utilizzati in lavori di pubblica
utilità, fino a quando esisterà l’istituto della mobilità, quindi fino a tutto
il 2016.
Da allora in poi tale utilizzo sarà
riservato ai soli lavoratori percettori di ammortizzatori in costanza di
rapporto di lavoro (cassa integrazione e fondi di solidarietà) restando dunque
esclusi i percettori di Naspi.
Nessun commento:
Posta un commento