mercoledì 24 febbraio 2016

IMPORTANTI NOVITA' SUGLI IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI

C
on l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 sono state apportate importanti modifiche alle regole per il pagamento delle imposte IMU – TASI 2016. La più rilevante è quella che prevede diverse modalità di calcolo e di applicazione dell’agevolazione in merito agli immobili dati in uso gratuito a familiari.
L’agevolazione per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), ad esclusione di quelli classificati nelle categorie A1/A8/A9 consiste in un abbattimento della base imponibile sia dell’IMU che della TASI del 50%. L’agevolazione si applica anche agli immobili di interesse storico artistico che già beneficiano di una autonoma riduzione della base imponibile pari al 50 per cento (in questo caso l’agevolazione è pari al 75 per cento).
Per beneficiare dell’agevolazione occorre:
- che il proprietario dell’immobile concesso in comodato possieda un solo fabbricato in Italia
e risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui lo stesso è ubicato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale questo purché non sia classificato nelle categorie A1/A8/A9. Rammentiamo che il possesso di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo quali a titolo esemplificativo terreni, aree edificabili, capannoni non esclude la possibilità di usufruire della riduzione.
- che il comodato sia regolarmente registrato.
A tale ultimo proposito è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze che ha emanato
la nota prot. 2472 del 29/01/2016 con la quale chiarisce che i contratti di comodato gratuito.
possono essere sia verbali che redatti in forma scritta. Nel caso in cui il comodato sia stipulato
verbalmente non è previsto l’obbligo di registrazione ma diventa requisito essenziale per
beneficiare della riduzione della base imponibile IMU/TASI in quanto la norma lo prevede
espressamente.
Il MEF, ribadendo il concetto sancito dallo Statuto del contribuente in base al quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti per i contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”, concede ai contribuenti in possesso di tutti gli altri requisiti descritti, la possibilità di usufruire del beneficio per tutto il 2016 registrando il contratto di comodato gratuito VERBALE entro il 1 marzo 2016. Nel caso del contratto di comodato SCRITTO valgono le normali regole di registrazione ovvero che la registrazione debba avvenire entro 20 giorni dalla stipula; la registrazione potrà avvenire anche dopo il 20° giorno aderendo al cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Se il contratto di comodato viene stipulato nei mesi successivi a Gennaio il beneficio viene
decurtato in dodicesimi.
Ricordiamo che i costi previsti per la registrazione dei contratti di comodato sono:
- 200 euro per l’imposta di registro da pagare con F23 con codice tributo 109T (per una sola
volta)
- solo per i contratti scritti servono anche due marche da bollo da euro 16,00 (una per ogni
copia fino a 4 pagine).
Per questo è necessario, prima di procedere alla registrazione del contratto, verificare
l’eventuale beneficio fiscale.

Come Caf Cisl Marche siamo in grado di fornire tutte le necessarie informazioni e possiamo compilare i modelli previsti per la registrazione del contratto che dovrà comunque essere effettuata dal Comodante (o Comodatario) tramite presentazione diretta all’ufficio del registro.

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