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on l’entrata in vigore della Legge
di stabilità 2016 sono state apportate importanti modifiche alle regole per il
pagamento delle imposte IMU – TASI 2016. La più rilevante è quella che prevede
diverse modalità di calcolo e di applicazione dell’agevolazione in merito agli
immobili dati in uso gratuito a familiari.
L’agevolazione per gli immobili
dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e
figli), ad esclusione di quelli classificati nelle categorie A1/A8/A9 consiste
in un abbattimento della base imponibile sia dell’IMU che della TASI del 50%.
L’agevolazione si applica anche agli immobili di interesse storico artistico
che già beneficiano di una autonoma riduzione della base imponibile pari al 50
per cento (in questo caso l’agevolazione è pari al 75 per cento).
Per
beneficiare dell’agevolazione occorre:
- che il
proprietario dell’immobile concesso in comodato possieda un solo fabbricato in
Italia
e risieda
anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui lo stesso è ubicato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile
concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito
a propria abitazione principale questo purché non sia classificato nelle
categorie A1/A8/A9. Rammentiamo che il possesso di altri immobili diversi da quelli
ad uso abitativo quali a titolo esemplificativo terreni, aree edificabili,
capannoni non esclude la possibilità di usufruire della riduzione.
- che il
comodato sia regolarmente registrato.
A tale
ultimo proposito è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze che ha
emanato
la nota
prot. 2472 del 29/01/2016 con la quale chiarisce che i contratti di comodato gratuito.
possono
essere sia verbali che redatti in forma scritta. Nel caso in cui il comodato
sia stipulato
verbalmente
non è previsto l’obbligo di registrazione ma diventa requisito essenziale per
beneficiare
della riduzione della base imponibile IMU/TASI in quanto la norma lo prevede
espressamente.
Il MEF,
ribadendo il concetto sancito dallo Statuto del contribuente in base al quale
“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti per i contribuenti
la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore”, concede ai contribuenti in possesso di tutti gli
altri requisiti descritti, la possibilità di usufruire del beneficio per tutto
il 2016 registrando il contratto di comodato gratuito VERBALE entro il 1 marzo
2016. Nel caso del contratto di comodato SCRITTO valgono le normali regole di
registrazione ovvero che la registrazione debba avvenire entro 20 giorni dalla
stipula; la registrazione potrà avvenire anche dopo il 20° giorno aderendo al
cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Se il
contratto di comodato viene stipulato nei mesi successivi a Gennaio il
beneficio viene
decurtato in
dodicesimi.
Ricordiamo
che i costi previsti per la registrazione dei contratti di comodato sono:
- 200 euro
per l’imposta di registro da pagare con F23 con codice tributo 109T (per una
sola
volta)
- solo per i
contratti scritti servono anche due marche da bollo da euro 16,00 (una per ogni
copia fino a
4 pagine).
Per questo è
necessario, prima di procedere alla registrazione del contratto, verificare
l’eventuale
beneficio fiscale.
Come Caf Cisl Marche siamo in
grado di fornire tutte le necessarie informazioni e possiamo compilare i
modelli previsti per la registrazione del contratto che dovrà comunque essere effettuata
dal Comodante (o Comodatario) tramite presentazione diretta all’ufficio del
registro.
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