Anche se in maniera "postuma", dopo una settimana dal termine ultimo per il pagamento, il 16 giugno scorso, arriva il chiarimento che stabilisce che non si applichino sanzioni e interessi per mancato o insufficiente versamento di Imu e Tasi, con buona pace di chi si era ritrovato, come detto, una settimana fa ad interminabili file e code per pagare in tempo, senza incorrere nelle sanzioni suddette. Lo stesso vale anche per gli enti non commerciali. A stabilirlo è la risoluzione n. 1/DF (prot. 18240) del 23 giugno 2014 del dipartimento Finanze del Mef chiamato a rispondere a numerosi quesiti formulati dai comuni in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento da parte dei contribuenti della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale propria (Imu). La risposta dei tecnici di via dei Normanni è stata offerta basandosi sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. La norma di «salvataggio» è l’art. l0 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che partendo dall’assunto che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede stabilisce, che:
- non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa;
- le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta
- non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa;
- le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta
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