martedì 24 giugno 2014

E' UFFICIALE, IMU E TASI SENZA SANZIONI

Anche se in maniera "postuma", dopo una settimana dal termine ultimo per il pagamento, il 16 giugno scorso, arriva il chiarimento che stabilisce che non si applichino sanzioni e interessi per mancato o insufficiente versamento di Imu e Tasi, con buona pace di chi si era ritrovato, come detto, una settimana fa ad interminabili file e code per pagare in tempo, senza incorrere nelle sanzioni suddette. Lo stesso vale anche per gli enti non commerciali. A stabilirlo è la risoluzione n. 1/DF (prot. 18240) del 23 giugno 2014 del dipartimento Finanze del Mef chiamato a rispondere a numerosi quesiti formulati dai comuni in merito all’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento da parte dei contribuenti della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale propria (Imu). La risposta dei tecnici di via dei Normanni è stata offerta basandosi sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. La norma di «salvataggio» è l’art. l0 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che partendo dall’assunto che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede stabilisce, che:
- non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o quando il suo comportamento è posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa;
- le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta

Nessun commento:

Posta un commento