
Calcolo del bonus mensile
Per i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano 365 presso la stessa azienda, il sostituto d’imposta dovrà procedere al calcolo del Bonus dovuto e poi dividere l’importo per 245 (numero di giorni che vanno dal 1 maggio al 31 dicembre 2014) e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.
Per questo motivo non in tutti i mesi l’importo del bonus irpef in busta paga sarà di 80.00 €, ma l’importo varierà in base al numero dei giorni che compongono il mese di riferimento. Per il mese di maggio l’importo è di 80,97 euro (640 / 254 x 31). Se il reddito complessivo non supera il 24.000 € il
contribuente (capiente) avrà diritto al bonus di 80 €; se il reddito
complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Nel calcolo del reddito complessivo vanno inclusi :
•i redditi di unità immobiliari che non siano adibiti ad abitazione principale anche se regolati con cedolare secca;
•redditi per prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, mini-ASpI, Cassa Integrazione, mobilità ecc.);
•le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare;
•i redditi da pensione pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
•i redditi da lavoro autonomo, anche occasionale;
•i redditi diversi.
•redditi per prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, mini-ASpI, Cassa Integrazione, mobilità ecc.);
•le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare;
•i redditi da pensione pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
•i redditi da lavoro autonomo, anche occasionale;
•i redditi diversi.
Vanno invece esclusi dal reddito complessivo :
•il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
•i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a 3.000 euro);
•i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a 3.000 euro);
Sono inoltre esclusi dal bonus i titolari di redditi
professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in
forma autonoma o d’impresa e redditi derivanti da attività politica (es.
assessori, gettoni di presenza nei vari consigli comunali, provinciali ecc.)
I redditi inclusi ed esclusi come sopra indicati non sono
comunque tutti quelli indicati nella normativa ma sono riportati a titolo d’esempio.
Per maggiori dettagli fare riferimento alle Circolari dell’Agenzia delle
Entrate.
Va inoltre precisato che anche ai titolari di trattamenti a
sostegno del reddito spetta il bonus (pagato direttamente dall’INPS come
vedremo in seguito). Fra le prestazioni rientrano:
•indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
•indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
•trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
•sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
•crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
•indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
•congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
•indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
•trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
•sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
•crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
•indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
•congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nessun commento:
Posta un commento