Sulla busta paga che si percepirà il 16 giugno prossimo, che riguarderà le competenze del mese di maggio, troveremo gli ormai arcinoti 80 euro, cha anzi questo mese saranno di qualche spicciolo in più, come potrete evincere nelle righe successive, ma la cosa alla quale bisogna prestare la massima attenzione è il possesso di ulteriori redditi, compresi immobili diversi dall'abitazione principale, che possono far sforare la soglia dei 24.000,00 euro per il 2014, calcolati su una proiezione del progressivo annuo sul quale il sostituto d'imposta fa il calcolo, con la conseguenza poco piacevole di dover restituire tutti od una parte dei 640,00 euro .
Calcolo del bonus mensile
Per i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano 365 presso la stessa azienda, il sostituto d’imposta dovrà procedere al calcolo del Bonus dovuto e poi dividere l’importo per 245 (numero di giorni che vanno dal 1 maggio al 31 dicembre 2014) e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.
Per questo motivo non in tutti i mesi l’importo del bonus irpef in busta paga sarà di 80.00 €, ma l’importo varierà in base al numero dei giorni che compongono il mese di riferimento. Per il mese di maggio l’importo è di 80,97 euro (640 / 254 x 31). Se il reddito complessivo non supera il 24.000 € il
contribuente (capiente) avrà diritto al bonus di 80 €; se il reddito
complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Nel calcolo del reddito complessivo vanno inclusi :
•i redditi di unità immobiliari che non siano adibiti ad abitazione principale anche se regolati con cedolare secca;
•redditi per prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, mini-ASpI, Cassa Integrazione, mobilità ecc.);
•le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare;
•i redditi da pensione pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
•i redditi da lavoro autonomo, anche occasionale;
•i redditi diversi.
•redditi per prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, mini-ASpI, Cassa Integrazione, mobilità ecc.);
•le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare;
•i redditi da pensione pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
•i redditi da lavoro autonomo, anche occasionale;
•i redditi diversi.
Vanno invece esclusi dal reddito complessivo :
•il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
•i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a 3.000 euro);
•i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a 3.000 euro);
Sono inoltre esclusi dal bonus i titolari di redditi
professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita IVA in
forma autonoma o d’impresa e redditi derivanti da attività politica (es.
assessori, gettoni di presenza nei vari consigli comunali, provinciali ecc.)
I redditi inclusi ed esclusi come sopra indicati non sono
comunque tutti quelli indicati nella normativa ma sono riportati a titolo d’esempio.
Per maggiori dettagli fare riferimento alle Circolari dell’Agenzia delle
Entrate.
Va inoltre precisato che anche ai titolari di trattamenti a
sostegno del reddito spetta il bonus (pagato direttamente dall’INPS come
vedremo in seguito). Fra le prestazioni rientrano:
•indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI di cui all’art. 2 della legge n. 92/2012;
•indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
•trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
•sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
•crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
•indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
•congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
•indennità di mobilità ordinaria di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991;
•trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia di cui all’art. 11 della legge 223/1991,di cui all’ art. 3 comma 3 del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994;
•sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
•crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
•indennità di maternità per congedo obbligatorio di cui agli artt. 16, 17 e 26 del d.lgs. n. 151/2001;
•congedo obbligatorio del padre ai sensi dell’art. 4, comma 24, lett. a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
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