mercoledì 8 gennaio 2014

COME CAMBIANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE NEL 2014 DOPO LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITA'

Con la legge di Stabilità 2014 è aumentata la misura delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente. Vediamo le modifiche all’art. 13 del TUIR ed alcuni esempi di calcolo della detrazione fiscale spettante, che riduce l’imposta Irpef da pagare in busta paga o in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Unico. Le novità sono in vigore dal 1 gennaio 2014.
Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente previste dal Testo unico sulle imposte sul reddito consentono ai lavoratori, anche con contratto a progetto e altri assimilati, di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente. La Legge di Stabilità 2014 ha apportato delle modifiche all’art. 13 del TUIR introducendo nuovo sistema di calcolo a partire dal 1 gennaio 2014. Cambia quindi l’impatto nelle buste paga di tali detrazioni Irpef.
Le modifiche della Legge di Stabilità, introdotte al comma 127 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, sono state le seguenti:
La detrazione per lavoro dipendente in caso di reddito inferiore a 8.000 euro è aumentata di 40 euro, dal 1 gennaio 2014 la nuova detrazione spettante è pari a 1.880 euro;
Vengono sostituite integralmente le lettere b) e c) che trattano l’ammontare della detrazione spettante per coloro che hanno un reddito superiore a 8.000 euro (la maggior parte dei lavoratori dipendenti o assimilati, come ad esempio i collaboratori con contratto a progetto).
È stato abrogato il comma 2 che attribuiva una detrazione aggiuntiva se il reddito complessivo si collocava tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro. 
Le detrazioni per lavoro dipendente, che riducono l’imposta Irpef da pagare, spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente (compreso lavoro a domicilio, se considerato dipendente), e quelli assimilati come i redditi percepiti dai soci di cooperative o dai titolari di contratti di lavoro interinale, i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come contratto a progetto, ecc.
La misura delle detrazione fiscale è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) in maniera inversamente proporzionale, pertanto maggiore sarà il reddito, minore sarà l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti. Normalmente tali detrazioni, se richieste nell’apposito modello detrazioni presentato al datore di lavoro, sono calcolate ed inserite, in via presuntiva, ogni mese in busta paga, pertanto il lavoratore può usufruirne mensilmente.
Il nuovo “articolo 13 – Altre detrazioni” del TUIR dopo le modifiche
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.880 euro (prima era 1.840), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

Cosa cambia, quali sono le differenze
Il confronto tra la detrazione fiscale per lavoro dipendente fino al 2013 e la nuova formulazione è facile per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro. In questi casi, sempre rapportando la detrazione al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta (modello 730 2014, l’anno di riferimento è l’anno 2013, ad esempio), c’è un aumento di 40 euro annui. In sostanza, l’Irpef lorda viene ridotta fino a tale cifra.
Resta confermata, o meglio non modificata, la disposizione che prevede una detrazione non inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a termine.
Le modifiche riguardano i redditi oltre gli 8.000 euro, che appunto interessano le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 radicalmente modificati dalla Legge di Stabilità 2014. Per effettuare un confronto calcoliamo, a titolo di esempio, la detrazione spettante in caso di un reddito di 12.000 euro, di 25.000 euro e di 40.000 euro. E verifichiamo l’ammontare della detrazione stessa nel 2014 e quanto invece era spettante nel 2013.

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