venerdì 24 gennaio 2014

ABBIAMO DIMENTICATO DI PAGARE LA MINI IMU? ECCO COME FARE PER RIMEDIARE

Oggi scadeva il pagamento della mini Imu sulla prima casa, come si può fare per rimediare al mancato pagamento, qualora ci fossimo dimenticati? Semplice, possiamo ricorrere al ravvedimento operoso. Ma come funziona?
Niente paura: fin da domani (25 gennaio) sarà possibile regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto entro 14 giorni, con una mini sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo accumulato, oltre agli interessi legali dell’1 per cento annuo (tasso di interessi legali dall’1° gennaio 2014).
Ravvedimento anche per parziale pagamento
Spazio al ravvedimento non solo per chi oggi non potrà pagare, ma anche per tutti coloro che commetteranno errori nel saldare l’intero importo: il ravvedimento operoso è infatti previsto non solo per mancato o tardivo versamento, ma anche per quello parziale. La sanatoria, però, è più conveniente se effettuata entro 14 giorni: prima si paga, più bassa è la penale.
Il ravvedimento breve
In alternativa, c’è comunque l’opzione del ravvedimento breve, da effettuare entro 30 giorni dalla violazione: in questo caso la sanzione salirà al 3 per cento (rispetto però al 30 per cento previsto dal decreto legislativo 471/1997), oltre al solito 1 per cento annuo di interessi legali.
Ultimo rimedio per i più ritardatari, la sanatoria lunga entro un anno, nel cui caso, invece, la sanzione è dovuta nella misura del 3,75 per cento.
Sanzione del 30 per cento senza adempimento spontaneo
E’ necessario ricordare, tuttavia, che queste mini sanzioni sono possibili solo in caso di adempimento spontaneo, da effettuare prima che la violazione di omesso, tardivo o parziale versamento venga accertata dal Comune. In caso contrario, non sarà possibile sottrarsi alla sanzione prevista del 30 per cento, con anche l’aggravio di tutti gli interessi maggiorati (gli enti locali possono deliberarne fino alla misura massima del 5,5 per cento).
Per evitarlo, quindi, basterà effettuare il pagamento comprensivo di tributo, interessi e sanzioni maturate entro le scadenze previste (14 giorni, 30 giorni o 1 anno).

Nessun commento:

Posta un commento