Tredicesima mensilità - Nei periodi di orario ridotto maturano due quote di 13°, la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate e a quelle per assenza tutelata (malattia, infortunio, ecc.); la seconda, riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale a carico dell’INPS – quindi, su questa parte c'è riduzione del 20%
Malattia - se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale che in questo caso sostituisce le prestazioni economiche di malattia, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
Infortunio - Occorre effettuare una distinzione tra l’infortunio occorso prima e quello occorso dopo il trattamento di solidarietà: nel primo caso il lavoratore ha diritto alla normale indennità anche se l’infortunio si protrae nel periodo di applicazione del CDS; nel secondo caso il trattamento di infortunio verrà corrisposto con riferimento alle ore lavorative ridotte. Inoltre il lavoratore avrà diritto a percepire l’integrazione salariale in relazione alla retribuzione persa a seguito CD
Permessi previsti dalla legge 104/92 - vanno riproporzionati al nuovo orario
Festività - se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro. Le festività soppresse non sono integrabili.
Ferie - Le ferie e i permessi maturano per intero. E’ la loro retribuzione che viene per la quota parte relativa alla riduzione di orario integrata all’ 80%. Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso. Se godute successivamente al periodo di C.d.S. rimarranno a totale carico del datore di lavoro.Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà.
Assegno per il nucleo familiare - l'azienda è tenuta ad erogare gli assegni familiari sia per le giornate di lavoro effettivamente prestate che per quelle di integrazione.
Tfr - I periodi trascorsi in C.d.S. sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti e per la determinazione della misura di queste. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) matura, quindi, per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario.
Contribuzione – sulle ore di integrazione salariale l’accredito dei contributi è a carico dell’INPS, questi contributi chiamati “figurati” perchè non versati dalle aziende, vengono effettivamente accreditati sul conto assicurativo del lavoratore, per tutta la durata dei CDS.
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