sabato 3 settembre 2016

DETRAZIONI ESTIVE, ZANZARIERE E TENDE DA SOLE

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto importanti novità per le schermature solari, quali tende da sole, veneziane, tapparelle, ecc.
Le spese per le schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 sono infatti state ammesse alla detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), a condizione che si tratti di schermature con i requisiti di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 e che non si superi un valore massimo di detrazione pari a 60.000 euro (coincidente con una spesa massima di 92.307 euro).
Inizialmente la Legge di Stabilità 2015 fissava la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Successivamente la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico per un altro anno, spostando quindi la scadenza al 31 dicembre 2016. Le norme già previste in precedenza per le schermature solari sono rimaste invariate.
Riassumendo, una schermatura solare, per essere detraibile, deve essere installata a protezione di una superficie vetrata. La schermatura può essere interna, esterna o integrata rispetto al vetro. Tra le schermature esterne possiamo citare le tende da sole per esterni (es. tendoni a braccio pieghevole, tendoni a pantografo, cappottine, ecc.), le veneziane esterne, i frangisole, le persiane, gli scuri, le tapparelle, ecc.. Tra le schermature integrate ricordiamo ad esempio le vetrate che inglobano al loro interno delle veneziane. Tra le schermature interne citiamo invece le veneziane interne o le tende interne, purché si parli di schermature tecniche e siano applicate in modo solidale all'involucro edilizio (quindi non i tendaggi classici in stoffa che sono invece da considerare arredi).In merito a tale problematica le rappresento che a tutt'oggi Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti), Consorzio Legno e Cna sostengono che le zanzariere non rientrano nell'agevolazione fiscale, a meno che non siano in grado di svolgere anche la funzione di protezione dalla radiazione solare, oltre a quella impedimento del passaggio degli insetti. 
Dello stesso parere anche FederlegnoArredo, Assotende e ENEA che, oltre a ritenerle detraibili a fronte della certificazione della loro prestazione energetica che deve essere testimoniata dal relativo valore di gtot (parametro del fattore solare) uguale a 0, aggiungono la presenza obbligatoria del certificato CE. 
I produttori quindi, per fare in modo che gli acquirenti possano godere della detrazione, dovranno dotare le zanzariere del certificato CE e specificare il loro gtot. 
Se per fattore solare g (o trasmittanza totale di energia solare) s’intende la frazione di energia solare che penetra in un ambiente interno rispetto all’energia solare incidente sulla finestra (fattore solare della vetrata), il Gtot è il fattore solare della vetrata in combinazione con la schermatura. Tra i diversi fattori che determinano l’efficienza energetica di una schermatura solare, il Gtot è pertanto quello più importante in quanto caratterizza la prestazione globale d’insieme, vetro+schermo.


(FONTE: CAFCISL)

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