A seguito dell'emanazione dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto 11 gennaio 2016 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Inps, nella circolare 95/2016 indica gli operativi in merito all’applicazione di tale normativa per i lavoratori del settore privato.
All'interno delle suddette linee guida si esplicita che a dare diritto all'esenzione dalla visita fiscale (dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00), è l'insorgenza, isolata o cronicizzata, di una patologia grave, ovvero che necessità della somministrazione di una cosiddetta "terapia salva vita".
Sulla base di questa considerazione l'Inps stila una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero della fasce di reperibilità:
Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
emorragie severe /infarti d’organo;
coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
insufficienza renale acuta;
insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
trattamento radioterapico;
sindrome maligna da neurolettici;
trapianti di organi vitali;
altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Il medico potrà inoltre procedere all'esonero dalla visita fiscale se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, anche le caso in cui questa venga maturata sommando una serie di invalidità di percentuale inferiore. In altre parole, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare (ndr: di poca importanza) ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale.
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