mercoledì 21 settembre 2016

ABC SINDACALE - PERMESSI PER IL VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE, COME FUNZIONANO

Abbiamo visto come nell'emergenza post sisma dello scorso 24 agosto in alcuni comuni del Lazio e delle Marche, come  Arquata del Tronto, Amatrice, Accumoli, ma indietro nel tempo anche nelle catastrofi naturali, che di tanto in tanto colpiscono la nostra penisola, fondamentale sia stata l'opera di assistenza alle popolazioni colpite da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco della Croce Rossa e di tutti gli enti di soccorso. E numerosi sono i lavoratori dipendenti che svolgono il servizio di volontariato nella Protezione Civile e che intervengono in quelle zone per prestare soccorso alla popolazione e che per questa nobile causa hanno a disposizione dei permessi che consentono loro di assentarsi dal lavoro.
La fonte normativa dei sopracitati permessi, risiede nel DPR 194/2001 che dispone che il datore di lavoro  consenta al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno.
Invece se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’agenzia di protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.
Permessi spettano anche per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica. In questi casi i predetti limiti sono ridotti a un massimo di 10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell’anno.
Quanto detto trova applicazione anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’agenzia di protezione civile.
Infine, sempre il citato provvedimento, riconosce ai lavoratori che organizzano l’attività il diritto di assentarsi e di fruire del trattamento economico anche durante le fasi preparatorie e quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso.
In ogni caso ai volontari della protezione civile deve essere garantito il diritto alla salute e alla sicurezza, in maniera compatibile con il tipo di intervento cui sono chiamati e con l’urgenza che giustifica la loro opera (DPCM 28/11/2011, n. 231)
Per i periodi di assenza, che debbono essere dovutamente documentati, nei limiti visti sopra, il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro e a percepire il normale trattamento economico e previdenziale oltre alla relativa copertura assicurativa. 

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