Anche il fisco recepisce il riconoscimento alle unioni civili dopo l’approvazione della legge, e con la risoluzione 64/E del 28 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate riconsidera la prassi sulle detrazioni per la ristrutturazione dell’immobile e include, ampliando il perimetro di godimento del beneficio, anche il convivente non familiare.
Il bonus infatti spetta al proprietario dell’immobile, al nudo proprietario all'inquilino e al comodatario o al titolare di un diritto reale sull'immobile. Fino a questa risoluzione, la detrazione spettava anche al familiare convivente (coniuge, parente entro il 3 grado o affine entro il 2 grado) ma non al convivente non familiare tranne in presenza di un contratto di comodato.
La legge 76/2016 sulle unioni civili riconoscendo rilevanza giuridica alle coppie conviventi estende alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi, tra i quali, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, la disponibilità dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato, come per i familiari conviventi.
Questo ragionamento ora viene meno, spiega l'Agenzia, grazie all'equiparazione, operata dalla legge 76/2016, del convivente di fatto al familiare convivente. Pertanto, il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste per il conseguimento della detrazione di cui all'art. 16- bis del Tuir, può, fruire della detrazione al pari dei familiari conviventi. Così, ad esempio, con riferimento ai predetti familiari, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
A questa considerazione l'Agenzia perviene attraverso una lettura attenta delle regole introdotte dalla nuova legge sulle unioni civili che, tra l'altro, ha esteso ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quali, ad esempio, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince che la legge n. 76 del 2016, precisa la Risoluzione dell'Agenza - pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio - ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Ai fini della detrazione sul recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
(FONTE: CAFCISL.IT)
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