Dopo aver visto l'interazione tra la Cassa Integrazione Straordinaria e i permessi spettanti per la 104, oggi vediamo quale è il rapporto con altri istituti.
Il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha i seguenti obblighi e diritti:
Il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ha i seguenti obblighi e diritti:
Richiesta ANF: l’assegno per il nucleo familiare è dovuto durante i periodi autorizzati di CIGS.
Cessione del Quinto: durante il trattamento CIGS non è possibile effettuare la trattenuta sulle integrazioni salariali erogate dall’INPS che andranno quindi interamente corrisposte ai lavoratori.
Congedo Matrimoniale: essendo un trattamento più favorevole, prevale sulla CIGS (circ. n. 248 del 23/10/1992) a differenza di quanto previsto per i C.D.S.
Congedo Parentale: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare (o rientrare) in CIGS anche se in astensione prima dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Congedo Straordinario: Il lavoratore può interrompere il congedo ed entrare in CIGS; Il lavoratore può chiedere il congedo durante periodo di CIGS.
Lavoratore in Aspettativa NON retribuita: non può essere messo in CIG/S
Donazioni di Sangue: al lavoratore spetta il trattamento a carico dell’INPS
Richiesta e maturazione FERIE: durante il periodo di cassa integrazione straordinaria a zero ore, il lavoratore non matura nessun giorno di ferie mentre se è in CIGS a rotazione, maturerà le ferie solo nei giorni in cui ha prestato la normale attività lavorativa in base alle ore effettivamente lavorate a regime.
Festività: Le festività che ricadono all’interno del periodo di CIGS e in giorni lavorativi, non sono integrabili per i lavoratori ad orario ridotto (circ. n. 64183 del 19/10/1972) in quanto sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa ma con paga oraria: le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, sono a carico del datore di lavoro. Le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) sono a carico del datore di lavoro se cadono nei primi 15 giorni di CIGS. Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile, le festività sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.
Inforunio: prevale sulla cassa integrazione, pertanto il lavoratore infortunato non può essere posto in CIGS.
Malattia: Come normato dall’articolo 3, co. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e precisato da parte dell’Inps nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015:
Lavoratore che si ammala prima della cassa integrazione prevale la CIGS: nel caso in di sospensione totale dell’attività aziendale mentre prevale la malattia nel caso di sospensione parziale dell’attività aziendale.
Lavoratore che si ammala prima della cassa integrazione prevale la CIGS: nel caso in di sospensione totale dell’attività aziendale mentre prevale la malattia nel caso di sospensione parziale dell’attività aziendale.
Lavoratore che si ammala durante il periodo CIGS: spetta il trattamento CIGS in sostituzione dell’indennità di malattia.
Lavoratore che si ammala durante il periodo di CIGS ad orario ridotto: spetta l’indennità di malattia.
Maternità: prevale sul trattamento CIGS.
Sciopero: Il lavoratore che intende aderire allo sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIGS, deve presentare apposita dichiarazione di rinuncia alla CIGS al datore di lavoro.
Scatti di Anzianità: continuano a maturare regolarmente.
Seggio elettorale: Le indennità percepite da coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali si aggiungono alla ordinaria retribuzione mensile e quindi anche alle integrazioni salariali. Non c’è quindi incompatibilità né incumulabilitàtra le suddette indennità e la CIG.
T.F.R: durante il periodo di CIGS, le quote di TFR corrispondenti a tale periodo sono a carico dell’INPS e spettano ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato.
Contributi Figurativi: I periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
CIGS e Tredicesima: i ratei della tredicesima sono a carico dell’INPS per la Cassa Integrazione a zero ore mentre in CIGS a rotazione sono a carico del datore di lavoro, le quote corrispondenti alle ore lavorate.
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