sabato 10 settembre 2016

ABC SINDACALE - CASSA INTEGRAZIONE E PERMESSI LEGGE 104/92, COME CALCOLARE I GIORNI SPETTANTI

Uno dei dilemmi che attanagliano i lavoratori, che mensilmente sono interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro perchè la propria azienda alle prese con la crisi o ad una ristrutturazione, ricorre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, è il calcolo dei giorni di permesso inerenti la legge 104/92, in relazione alle giornate lavorative. Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 46 del 3 ottobre 2008 aveva fornito indicazioni sul criterio di riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile per assistenza a familiari disabili in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa in pendenza di CIG ordinaria.
In particolare il Ministero aveva assimilato la condizione del lavoratore in CIG ordinaria a quella del lavoratore impiegato con orario di lavoro part-time verticale, richiamando la circolare Inps n. 133/2000 che prevedeva la necessità di un ridimensionamento proporzionale delle giornate di permesso spettanti. Per quanto riguarda il criterio di riproporzionamento, il Ministero aveva rinviato al metodo di calcolo di cui alla circolare Inps n. 128/2003, in base al quale "per ogni dieci giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex Legge n. 104/1992".
L'Inps con Messaggio n. 026411 del 18 novembre 2009 è ritornata sull'argomento precisando che il criterio da applicare per riproporzionare il numero dei giorni di permesso nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per cassa integrazione è quello indicato per il part-time verticale nella circolare n. 133/2000, cioè la proporzione:
x : a = b : c  
dove:
-     "a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivo;
-     "b" corrisponde ai tre giorni di permesso teorici;
-     "c" corrisponde al numero dei giorni lavorativi.

Il risultato deve essere arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia pari o inferiore allo 0,50 o superiore.
Ovviamente in caso di collocazione in cassa a zero ore per l'intero mese, non si matura nessun rateo.

Normativa di riferimento
Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133 - "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92";
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 - "Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie";
Interpello 3 ottobre 2008, n. 46 - Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - applicabilità dei permessi ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria";
Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 026411 - "Applicabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni - chiarimenti su criterio di riproporzionamento".


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