sabato 7 maggio 2016

DETRAIBILITA' DELLE SPESE DELLA MENSA SCOLASTICA, CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se il servizio è fornito dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola, purché il bonifico o la ricevuta di pagamento contenga anche i dati dell’alunno e della scuola. Poiché non erano state ancora fornite istruzioni in materia, e visto che la campagna fiscale del modello 730 è partita da alcune settimane, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui la documentazione dei pagamenti del servizio mensa per il 2015 sia incompleta, basterà annotare i dati relativi all’alunno o alla scuola sul documento di spesa. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, con cui l’Agenzia fornisce le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai Caf e dagli operatori del settore.
Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2016, le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese di istruzione scolastica e pertanto sono agevolabili anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola. Per fruire dell’agevolazione, nella causale del bonifico o del bollettino postale andranno indicati il servizio mensa, il nome e cognome dell’alunno e la scuola di frequenza. I contribuenti che pagano il servizio in contanti o con altre modalità diverse dal bonifico (es. bancomat o buoni mensa), dovranno chiedere alla scuola o al soggetto che riceve il pagamento un’attestazione che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno. L’Agenzia chiarisce che sia la domanda del contribuente sia l’attestazione sono esenti da imposta di bollo.
La detrazione spese mensa scolastica 2016 è pari al 19% per un limite massimo di spesa pari a 400 euro, per cui 76 euro all’anno per ogni studente. Tale detrazione spetta a prescindere dal livello di scuola frequentato ossia, se primaria o secondaria, se statale o privata.

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