sabato 9 agosto 2014

PERMESSI PER LA 104 A PARENTI DI TERZO GRADO

SE MANCANO IL CONIUGE O I GENITORI
 
I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per parenti o affini entro il terzo grado, se questi non hanno un coniuge o genitori in grado di assisterli, anche in presenza di altri parenti o affini di grado inferiore che potrebbero farlo. Il chiarimento è stato fornito di recente dal ministero del Lavoro, con interpello numero 19 del 26 giugno scorso.
Sono legittimati a fruire in via prioritaria del permesso il coniuge e i parenti e/o affini entro il secondo grado della persona che
necessita di assistenza; tuttavia, la fruizione è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado – dunque bisnonni, pronipoti, zii, figli di sorelle e fratelli, parenti dello stesso grado del coniuge - se i genitori o il coniuge si trovano in una delle seguenti condizioni: hanno compiuto i sessantacinque anni di età; sono anch'essi affetti da patologie invalidanti; sono deceduti o mancanti, intendendo non solo l'assenza naturale o giuridica ma ogni altra condizione certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono.
Ricordiamo anche che non possono essere riconosciuti permessi a più lavoratori per assistere la stessa persona, in virtù del principio del "referente unico" introdotto dalla legge 183 del 2010. Il referente può essere cambiato, anche temporaneamente, ma occorre presentare un'istanza. Potrebbe accadere ad esempio in caso di trasferimento di residenza presso un altro familiare, che assume quindi il compito dell'assistenza e può chiedere i relativi permessi, a condizione che sussistano i presupposti soggettivi. In deroga al requisito del referente unico, i genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave possono fruire dei permessi alternativamente, rispettando il limite dei tre giorni riferiti alla persona disabile.
Un lavoratore può chiedere permessi per assistere più familiari con grave handicap, se si tratta del coniuge o di un parente o affine entro il primo o il secondo grado e se i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti. In alternativa ai permessi il coniuge, o in mancanza il padre o la madre anche adottivi, o, mancando anch'essi, uno dei figli conviventi, o in ultima alternativa, uno dei fratelli o sorelle conviventi, per assistere la persona può richiedere il congedo straordinario indennizzato, disciplinato dal Dlgs 151/2001.
Per fruire dei permessi, è regola generale che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura. Tuttavia i permessi possono essere richiesti in caso di necessità del portatore di grave disabilità di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o trattamenti terapeutici, o nel caso in cui sia certificata l'esigenza del disabile di essere assistito dai genitori o da un familiare, ipotesi questa che era precedentemente prevista per i soli minori.
I permessi possono essere chiesti anche da lavoratori che risiedono in luoghi distanti dalla residenza della persona da assistere, purché vi siano i presupposti affinché l'assistenza sia comunque garantita e il lavoratore produca i titoli di viaggio. Poiché la concessione dei permessi è strettamente collegata alla necessità dell'assistenza, il diritto decade ogni volta che tale necessità viene meno.
Il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso al mese, è regolato dall'articolo 33 della legge 104/92, modificato dall'articolo 24 della legge 183/2010.
 

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