mercoledì 31 dicembre 2014

BUON 2015!!!


A TUTTI, MA DAVVERO TUTTI, TANTI AUGURI PER UN 2015 RICCO DI SODDISFAZIONI, SERENITA' E CHE POSSA VEDERE REALIZZATI TUTTI I VOSTRI SOGNI E ASPETTATIVE!!!

martedì 30 dicembre 2014

LEGGE DI STABILITA', CONFERMATA LA PROROGA DEI BONUS 50% E 65%

La legge di Stabilità proroga la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico ed estende quest’ultima agevolazione alle spese sostenute per le schermature solari e per alcune tipologie di impianti di climatizzazione invernale
La legge di Stabilità conferma sino alla fine del 2015 le detrazioni Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie , del 50% sui mobili e sui grandi elettrodomestici e quella Irpef e Ires del 65% sui lavori per il risparmio energetico qualificato.
Per i lavori verdi sulle parti comuni condominiali, il bonus del 65% è stato prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, eliminandolo definitivamente dal 2016.
Estesa la detrazione Irpef e Ires del 65% anche alle spese sostenute nel 2015 per le schermature solari esterne degli edifici e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais.
Queste due nuove agevolazioni funzionano con le stesse regole e procedure previste per il bonus del 65%, quindi, con la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine del lavori e col bonifico parlante.
Nel link sottostante, si potranno consultare le guide fiscali in materia edite dall'Agenzia delle Entrate.
 

lunedì 29 dicembre 2014

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, ARRIVANO LA NASPI E LA DIS-COLL, MA ANCHE L'ASDI, ECCO IL TESTO DEL DECRETO

Nuovi ammortizzatori sociali: NASpI per i lavoratori dipendenti e DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.Ma anche l'Asdi, l'assegno ai disoccupati indigenti.
Approvato il decreto legislativo che dà attuazione al primo articolo del Jobs Act (legge 183/2014). Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre è in attesa della “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. La NASpI andrà a sostituire l’Aspi e la mini-Aspi. Ecco il testo completo del decreto.
 
Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I – Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92  con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; e
c. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
2.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati  intercorsa nell'anno precedente.
3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di  fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Art. 6
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
1. La NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 7
Condizionalità
1. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8
Incentivo all’autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.
Art. 9
Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di antenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Art. 10
Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo 11
Decadenza
1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi all’art.  4 comma 2.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione  della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14
Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II – Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito
Art. 15
Assegno di disoccupazione (ASDI)
1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.
3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le  modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità  attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.
5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.
8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Articolo 16
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel  periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a  presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.
15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
 (Fonte:  Governo Italiano)

LE TUTELE DEI LAVORATORI IN CASO DI LICENZIAMENTO, IL TESTO DEL DECRETO ATTUATIVO

Le tutele dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in caso di licenziamento illegittimo. Ecco il testo del decreto legislativo in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 
Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è  disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità  commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il  lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4,comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assi stenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n.604 del 1966.
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art. 5 – Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per
le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
Art. 7 – Computo dell’anzianità negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’impoto di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Art. 8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Art. 9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai datori di lavoro non imprenditori , che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica,sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente  un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di
politiche attive per l’impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo persona le di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.
Art. 12 – Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
 
 (Fonte:  Governo Italiano)

sabato 27 dicembre 2014

FESTIVITA' 2015



MENTRE SI STANNO CONSUMANDO LE ULTIME GIORNATE DI QUESTO TRAVAGLIATO 2014, CON LA CONSUETA SPERANZA CHE IL PROSSIMO ANNO SIA MIGLIORE DI QUELLO CHE STA PER PASSARE AGLI ARCHIVI, ECCO UN UTILE PROSPETTO INERENTE LE FESTIVITA' DEL 2015.
ECCEZION FATTA PER IL, 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE, DEL 15 AGOSTO, FERRAGOSTO E DEL 26 DICEMBRE, SANTO STEFANO, TUTTE CADENTI DI SABATO E DEL 1° NOVEMBRE FESTIVITA' DEI SANTI, CHE CADRA' DI DOMENICA, QUEST'ANNO TUTTE LE FESTIVITA' NAZIONALI CADRANNO IN GIORNATE INFRASETTIMANALI.

martedì 23 dicembre 2014

BUON NATALE!!!!

 
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
 
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
 
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
 
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
 
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
 
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
 
( Madre Teresa di Calcutta) 
 

LA LEGGE DI STABILITA' PUNTO PER PUNTO

Ecco le misure principali in tema di lavoro, pensioni, previdenza, patronati, ammortizzatori sociali, imprese, famiglie, contenute nella legge di stabilità 2015, recentemente approvata in via definitiva. 
Lavoro
Jobs Act
- Commi 16 e seguenti deduzione dalla base dell’Irap dei costi relativi a tutto il personale assunto a tempo indeterminato; in agricoltura viene aggiunto anche quello relativo ai contratti a termine.
Come previsto nella legge delega del Jobs Act, sarà possibile la piena deducibilità, ai fini del calcolo dell’Irap, del costo del lavoro per tutti i lavoratori assunti contratto a tempo indeterminato, che diventerà contratto a tutele crescenti. Formula che così diventa più conveniente dei contratti a tempo determinato.
Ammortizzatori sociali
- Comma 83, aumento degli stanziamenti degli ammortizzatori sociali; la Camera ha aggiunto alle somme già stanziate 400 milioni di euro in due anni. Stanziati 400 milioni aggiuntivi per finanziare gli ammortizzatori sociali.
Province
Garantiti due anni di stipendi per tutti i dipendenti delle province in via di ricollocazione. Per i primi due anni i lavoratori delle Province saranno ricollocati in altri uffici pubblici di Comuni e Regioni. Poi, dal 2017, scatteranno le procedure di mobilità.
Tfr
- Comma 21, anticipazione TFR a tassazione ordinaria. Sarà possibile farsi anticipare per circa 3 anni la quota destinata al Tfr. Queste risorse vengono sottoposte a tassazione ordinaria e non più agevolata, sapendo ovviamente che così si crea un «buco» nell’accantonamento della pensione integrativa o della liquidazione.
Contrattazione di secondo livello
A favore della contrattazione di secondo livello vengono stanziati 30 milioni di euro in più.
Patronati
Il taglio delle risorse per i patronati viene ridotto a 35 milioni di euro. La riduzione, inizialmente fissata a 150 mln, era scesa a 75 milioni alla Camera e ora viene ulteriormente ritoccata.
Imprese
Taglio Irap per gli autonomi
Le imprese senza dipendenti potranno usufruire di un credito di imposta del 10% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La misura riguarda 1,4 milioni di automi che, non avendo dipendenti, non possono dedurre dall’Irap il costo del lavoro e sarebbero dunque penalizzati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 3,5% al 3,9% previsto dalla legge di stabilità.
Partite Iva e regime dei minimi
Se i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o pensione si può beneficiare di un regime forfettario con un’imposta sostitutiva al 15 per cento. Sotto il tetto dei 20mila euro complessivi non serve nemmeno la verifica. Sarà possibile utilizzare il regime dei «minimi» per i redditi cumulati fino a 20.000 euro. I contribuenti attualmente ai minimi possono però continuare a fruire del regime agevolato (5%) fino alla naturale scadenza (5 anni di attività o 35 anni d’età).
Misure per le imprese
A favore delle imprese arriva il bonus sulle assunzioni, l’estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino a 499 dipendenti, la possibilità di compensare crediti con la Pa e debiti col fisco, il raddoppio dei fondi della legge Sabatini bis che finanzia l’acquisto di beni strumentali.
Famiglie
- Commi 9 e 10, confermato il bonus di 80 euro che è reso strutturale.
80 euro e non solo
L’intervento più importante della manovra 2015 è la conferma del bonus Irpef da 80 euro per tutti i redditi sotto i 26mila euro. Questa misura dall’anno prossimo diventa «strutturale», stabile insomma, e pertanto dovrebbe essere progressivamente in grado di assolvere alla funzione per cui era stata introdotta, ovvero il rilancio dei consumi. Altri 80 euro/mese arriveranno alle famiglie con Isee inferiore a 25mila euro sotto forma di bonus-bebè per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 ed il 31.12.2017. Sotto i 7 mila euro di Isee famigliare il bonus raddoppia. Solo per il 2015 sono stati poi stanziati 45 milioni per erogare un buono acquisto da 1000 euro a favore delle mamme con almeno 4 figli ed un Isee inferiore a 8500 euro.
Tasse
Casa
In attesa del varo della cosiddetta “local tax” destinata a riordinare la materia delle tasse sulla casa, è stata congelata la possibilità di aumentare ulteriormente le imposte che gravano sulla casa col cumulo di Tasi e Imu che avrebbe potuto arrivare anche al 6 per mille. Per la Tasi confermato il tetto del 2,5 per mille fissato per il 2014. Sul fronte delle detrazioni confermati sia il credito di imposta per i lavori pari al 50% di recupero abitativo e quello del 65% per interventi di efficientamento energetico, stesso “sconto” anche per gli interventi di prevenzione antisismica.
Pensioni
Tetto alle pensioni
Arriva un tetto pari all’80% dello stipendio sugli assegni futuri, compresi quelli in corso, per i lavoratori, compresi magistrati e professori, che potendo rimanere al lavoro oltre i 65 anni in assenza di correttivi avrebbero ottenuto pensioni pari al 110-120% del loro stipendio. Eliminate le penalizzazioni per chi anticipa il pensionamento avendo maturato 42 anni di contributi al 31 dicembre 2017 senza però aver compiuto 62 anni di età.
Colpite le pensioni integrative
Per effetto dell’aumento della tassazione a carico dei fondi pensione, salita dall’11,5 al 20%, e sulle casse di previdenza, il cui prelievo passa dal 20 al 26%, le pensioni integrative future saranno più magre. Soprattutto per quei lavoratori che decideranno di dirottare in busta paga il Tfr.
 

NEL LINK QUI SOTTO IL TESTO DELLA LEGGE DI STABILITA' - N° 2679-BIS( APPROVATA DEFINITIVAMENTE ALLA CAMERA):


lunedì 22 dicembre 2014

PRIMO PIANO - PROROGATA UN ANNO LA CIGS PER LA J&P INDUSTRIES

(Andrea Cocco)
E' stata prorogata di un anno, per tutto il 2015, la cassa integrazione straordinaria per circa 700 lavoratori della ex Antonio Merloni (350 degli stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e Maragone ed altrettanti di quello umbro di Gaifana), riassorbiti dalla JP Industries dell'imprenditore Giovanni Porcarelli, che aveva acquisito la Ardo alla fine del 2011. L' accordo è stato firmato stamane presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dai sindacati nazionali e regionali Fim, Fiom  e Uilm. Come noto la seconda sezione civile del Tribunale di Ancona, il 21 settembre 2013  e successivamente  la Corte di Appello, avevano accettato il ricorso delle banche creditrici, annullando di fatto  la cessione alla Qs Group. I commissari straordinari, avevano successivamente presentato il ricorso presso la Corte di Cassazione e si attende il pronunciamento in merito alla vicenda. Intanto si cercherà di rimodulare, a pochi mesi dalla sua scadenza, fissata per il prossimo 31 marzo, l'accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di Marche ed Umbria coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni e che vede giacere inutilizzati i 35 milioni di euro, stanziati dall'intesa del 2012. Le risorse gestite dal Ministero dello sviluppo economico e da Invitalia , non hanno prodotto nessun progetto di attività imprenditoriale e alcun risultato occupazionale a causa della rigidità e della farraginosità delle procedure di attivazione previste. "La proroga della Cigs dà un anno di respiro ai lavoratori riassorbiti e le loro famiglia'' commenta Andrea Cocco (Fim-Cisl Marche).
 
 

domenica 21 dicembre 2014

FONDO METASALUTE - PIANO SANITARIO 2015


Metàsalute, dopo il primo anno, quello del lancio cresce ed offre ai propri aderenti una nuova serie di convenzioni e di agevolazioni. Dal 1° gennaio 2015, la contribuzione a Metàsalute, così come previsto dall'art. 16, lett. b), del contratto nazionale dei metalmeccanici e della installazione di impianti stipulato il 5 dicembre 2012, salirà a 4 euro mensili a carico dell'azienda per ogni lavoratore iscritto e a 2 euro mensili a carico del lavoratore aderente. A fronte di tale incremento della conytribuzione, il Fondo affrirà un Piano sanitario "Base" arricchito di prestazioni sanitarie ed aumentato di tutti i massimali ora vigenti.
Nel link sottostante sarà possibile visionare il piano sanitario 2015 con tutte le novità, in vigore dal 1° gennaio 2015.
 
https://drive.google.com/folderview?id=0BxBm3GuA69CdV3kzLVhHSW9qbzQ&usp=sharing



DAL MONDO DEL BIANCO - COTTURA, SETTORE PIU' IN FORMA DEL MERCATO DELL'ELETTRODOMESTICO

Nei giorni scorsi  GfK, durante l'incontro con la stampa di Ceced, l'associazione che rappresenta in Italia i produttori di elettrodomestici, ha presentato i dati di sell out relativi ai primi 10 mesi dell’anno. Il grande elettrodomestico è in lieve crescita, con un trend a +1,6% a volume e +1,5% a valore. Enzo Frasio, responsabile del settore Domestic appliances, ha sottolineato, in particolare “l’andamento positivo del settore cottura. Il built in è senza dubbio l’ambito dalle performance migliori, realizzate in modo particolare nell’eldom e, in misura minore, nel canale mobilieri”. Nello specifico, i forni hanno registrato un trend a valore del +2% e a volume del +3,4%; i piani cottura sono a +3,7% a valore e a +3,4% a volume.
Il lavaggio, che negli anni ha sostenuto il settore, è stabile per quanto riguarda le lavabiancheria, mentre continua il momento d’oro delle asciugatrici, che hanno totalizzato un +40% a valore e a volume.
Per quanto riguarda il piccolo elettrodomestico, l’andamento è stabile, con un -0,6% a volume un +0,8% a valore. In generale, sottolinea Frasio “si nota un notevole cambiamento nel mix, con, però, una certa erosione del prezzo medio”. Questo è visibile, in modo particolare, nei segmenti più in vista come il caffè, protagonista di una crescita continua a volume (+12,4%), che si accompagna a un incremento più modesto a valore (+4,6%). Nella preparazione cibi, al contrario, nei primi 10 mesi dell’anno si è registrata una contrazione del 3,1% a volume e un incremento del 5,7% a valore.
 
 
 

venerdì 19 dicembre 2014

INIZIA IL PONTRE NATALIZIO, SI TORNERA' AL LAVORO IL 12 GENNAIO 2015

Oggi è stato l'ultimo giorno lavorativo del 2014 per lo stabilimento di Melano prima del ponte natalizio. Tre settimane per ventuno giorni di chiusura per il sito, che riaprirà i battenti il prossimo 12 gennaio 2015. Invece lo stabilimento di Albacina ha interrotto la propria attività lo scorso 17 dicembre, per riaprire in contemporanea con Melano. Un mix di permessi e cassa integrazione per la copertura del corposo ponte di fine anno. Nel 2014 sono state  34 le giornate di cassa integrazione, tra ordinaria e straordinaria effettuate a Melano, circa la metà di quelle inizialmente preventivate, mentre per  il  polo Melalba sono state 123 le giornate di cassa integrazione complessivamente effettuate, una in più delle 122 giornate di fermo produttivo del 2013.

mercoledì 17 dicembre 2014

INTERVISTA DEL CORRIERE DELLA SERA AL NUOVO PRESIDENTE DI INDESIT COMPANY, ESTHER BERROZPE

Domenica scorsa sulle pagine di economia del Corriere della Sera, Dario Di Vico, ha intervistato colei che dal primo gennaio prossimo, sarà il nuovo presidente di Indesit Company.
"La fusione Whirlpool - Indesit ?, priorità alle sinergie, non ai tagli".
Esther Berrozpe da gennaio sarà la nuova presidente di Whirlpool e Indesit, è una manager spagnola di 43 anni che conosce benissimo lingua e cultura italiana anche in virtù di un’esperienza nel gruppo Paglieri. È lei che gli azionisti americani hanno incaricato per rilanciare le attività europee che hanno storicamente dato margini giudicati troppo bassi. L’acquisizione degli elettrodomestici Indesit fa parte di quest’operazione e - assicurano - non è una mossa puramente difensiva per impedire lo sbarco dei cinesi a Fabriano. «La complementarietà delle due aziende - spiega Berrozpe - rappresenta un pilastro nella strategia di creazione di valore legata all’operazione Indesit. Insieme miglioriamo sostanzialmente la posizione competitiva e la presenza in Italia ed in Europa».  Cosa vuol dire in concreto complementarietà? «Anche al di là degli ovvi benefici di scala, che in questo caso sono molto significativi, Indesit e Whirlpool aumentano la penetrazione in tutti i principali mercati di riferimento, per mix di prodotti e per brand».
Il dialogo
Se si punta all’espansione e non si parla da subito di sovrapposizioni il dialogo con il territorio e i sindacati dovrebbe essere più sereno: l’integrazione non causerà nel breve periodo lacrime e sangue visto che la durata del processo di fusione è stimata in tre anni. Nel frattempo non si può dimenticare che ci sono ben 1.400 dipendenti Indesit in cassa integrazione (anche loro per tre anni). «Per ora posso solo dire che il miglioramento della posizione competitiva sui mercati - spiega Berrozpe - ha un impatto positivo su tutta la catena del valore: dallo sviluppo dei prodotti agli acquisti, alla logistica fino alla produzione». Ovviamente perfezionare l’integrazione e contemporaneamente gestire in modo efficace il business di entrambe le aziende - in un mercato europeo stagnante - non sarà facile, «ma Whirlpool ha un lunga esperienza nell’integrare con successo grandi aziende familiari, come già abbiamo fatto quando siamo arrivati in Italia 25 anni fa rilevando la Ignis fondata dalla famiglia Borghi». Per dirla in breve, dunque, Berrozpe più che a chiuder fabbriche per ora punta a creare valore.
Le sinergie
Primi numeri su sinergie e vantaggi competitivi verranno fuori a breve nell’Investor day del 17 dicembre, intanto a Varese giudicano molto importante la presenza produttiva di Indesit in Russia e la forza del marchio Hotpoint nel Regno Unito. Il piano di integrazione è facile poi che preveda la messa a punto di piattaforme comuni per ogni singolo prodotto, la specializzazione delle fabbriche e dei marchi con Indesit che presidierà la fascia bassa, Whirlpool e Hotpoint nella media mentre per coprire il vuoto nel segmento premium è possibile che un giorno o l’altro si sperimenti anche nei grandi elettrodomestici il marchio Kitchen Aid che sta incontrando un vero successo nei piccoli. E dei manager della Indesit cosa accadrà? È vero che saranno decimati? La risposta che filtra da Varese è anche in questo caso rassicurante. Finora è stata definita solamente la prima linea e su 7 vicepresidenti prescelti per le funzioni chiave 4 sono Whirlpool e 3 Indesit. Per quanto riguarda la selezione dei gruppi dirigenti allargati Berrozpe ha dato incarico alla Egon Zehnder di operare una ricognizione sui 250 top manager delle due aziende e di selezionarli in base al principio del «miglior talento nel posto migliore». Nessuna intenzione quindi di espugnare Fabriano anche perché, ricordano, la Whirlpool ha sempre guardato con grande rispetto alla tradizione industriale italiana e ha investito solo negli ultimi 4 anni 280 milioni per fare dello stabilimento di Cassinetta un hub di manifattura e di ricerca.
 
FONTE: CORRIERE DELLA SERA
 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL JOBS ACT

Nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, è stata pubblicata la L. 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, contenente le deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. La legge è vigente dal 16 dicembre 2014, e contiene cinque deleghe legislative:
in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l’impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d’integrazione salariale;
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all’assunzione e all’autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l’obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l’impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;
in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità;
in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l’attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio; l’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni (con la possibilità di “demansionamenti”) e controllo a distanza dei lavoratori;
in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l’estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l’introduzione di un credito d’imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l’armonizzazione del regime delle detrazioni (dall’imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l’incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di figli minori; la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.
Ora non resta che attendere i relativi decreti attuativi e la tabella di marcia prevede che i primi dovrebbero arrivare nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, vigilia di Natale, ma prima è previsto un incontro tra Governo e sindacati per il 19 dicembre, con l'obiettivo di partire  dal 1° gennaio 2015 con il contratto a tutele crescenti.
 
NEL LINK SOTTOINDICATO IL TESTO DEFINITIVO DEL JOBS ACT: