domenica 13 ottobre 2013
PENSIONE ANTICIPATA E PENALIZZAZIONI
Con l’entrata in vigore della riforma Fornero delle pensioni l. 214/2011, è stata introdotta la pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità con i requisiti di accesso: 41 anni di contributi + aspettativa di vita per le donne; 42 anni di contributi + aspettativa di vita per gli uomini. La stessa legge stabilisce che per l’accesso alla pensione anticipata, donne e uomini, debbono aver compiuto 62 anni di età. Chi va in pensione anticipata con i requisiti contributivi previsti, ma con una età anagrafica inferiore a 62 , va incontro ad una penalizzazione dell’1% per i primi due anni e del 2% per gli anni successivi, da calcolarsi sulla quota di pensione con calcolo retributivo. Successivamente alla riforma, il decreto mille proroghe 2012 ha stabilito il principio che chi matura il diritto a pensione entro il 31/12/2017 può andare in pensione anticipata senza penalizzazione a condizione che la contribuzione maturata sia derivante da giorni di effettivo lavoro e non quelli coperti da contributi figurativi, fatta eccezione per: infortuni, malattia, servizio di leva, maternità obbligatoria. Quindi alcune forme di contribuzione figurative ( donazione sangue, legge 104, congedo straordinario, congedi) non sono utili ad evitare la penalizzazione (entro il 30/12/2017), mentre rimane intero il diritto alla pensione anticipata. A cura del Patronato Inas Cisl Marche
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento