mercoledì 2 ottobre 2013

IL LAVORATORE IN CIGS O MOBILITA' CHE STIPULA UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO NON DEVE PIU' INVIARE LA COMUNICAZIONE ALL'INPS A SUO CARICO

Il lavoratore IN CIGS o mobilità che ha firmato un contratto per svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o indeterminato o che svolge attività autonoma non deve più effettuare all’Inps la comunicazione a suo carico. Lo precisa l' INPS con messaggio n. 15079 del 25 settembre. Il dipendente in cassa integrazione o in mobilità non perde più il diritto alla corrispondente integrazione salariale se non effettua la comunicazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con il suo stato. È sufficiente la comunicazione preventiva obbligatoria fatta dal datore di lavoro. l’Inps ha fornito le prime istruzioni derivanti da quanto previsto dal recente decreto lavoro. Si è stabilito, così, che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga obbligatorie a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori.  Di conseguenza, le persone in cassa integrazione straordinaria che svolgono attività autonoma o subordinata non devono più effettuare la comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’Inps per non decadere dal diritto all’integrazione salariale. Allo stesso modo chi è in mobilità non deve più comunicare all’Inps entro cinque giorni dall’assunzione che ha firmato un contratto per svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato. D’ora in avanti, precisa l’istituto di previdenza, in presenza di una comunicazione da parte del datore di lavoro,non scatta la decadenza dal diritto all’integrazione salariale o all’indennità di mobilità anche se il lavoratore non ha effettuato la comunicazione a suo carico.

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