lunedì 6 febbraio 2017

APPROVATO IL TERZO DECRETO TERREMOTO, MODIFICA SOSTANZIALE ALLA "BUSTA PAGA PESANTE"

Risolto il pasticciaccio brutto, che tante polemiche ha suscitato, venutosi a creare con la questione della "busta paga pesante" per le zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Si aspettava un emendamento al decreto milleproroghe, ed invece il Governo, ha emanato un decreto  sul terremoto, il terzo specifico in materia.
La cosiddetta busta paga pesante è riservata alle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia. La formulazione della decreto 2016 aveva creato un’evidente assurdità: il requisito richiesto, era il domicilio fiscale nelle aree colpite dal terremoto del datore di lavoro (comma 1-bis, articolo 48, decreto 189/2016):
«I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017».
Il paradosso venutosi a creare, era quindi che un lavoratore che abita in uno dei 131 comuni del cosidetto "cratere sismico" ma lavora per un’impresa con sede fiscale altrove non poteva usufruire del beneficio.
La proroga stabilita dal nuovo Decreto Terremoto - Ter, invece, come precisa il Governo consente «a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di beneficiare della sospensione del pagamento IRPEF da gennaio a novembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda». Quindi, come più logico cambia il requisito: non più domicilio fiscale dell’azienda ma quello del lavoratore.
Il meccanismo della busta paga pesante prevede la sospensione delle trattenute IRPEF, che non vengono versate al Fisco ma confluiscono direttamente al lavoratore, che di conseguenza avrà più soldi in busta paga. Il testo del nuovo decreto non è ancora disponibile ma le dichiarazioni del Governo non indicano altri cambiamenti. Ricordiamo che nei Comuni di Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata nelle Marche , Spoleto in Umbria, Rieti nel Lazio e Teramo in Abruzzo, la sospensione delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d'imposta si applica, così come previsto dal suddetto decreto, limitatamente ai singoli soggetti direttamente danneggiati.
Non si tratta di un meccanismo automatico ma di una richiesta del lavoratore. Non sono previste procedure specifiche ed ogni azienda seguirà le regole di comunicazione interna previste: comunque, i principali sindacati mettono a disposizione specifici moduli per presentare la richiesta all’impresa. Dove ovviamente il requisito è legato al danno diretto, alla richiesta, bisognerà allegare la perizia che lo certifichi. Per la restituzione servirà poi un successivo decreto, che stabilisca modalità e tempi.

(IL MODULO DA PRESENTARE ALL'AZIENDA)


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