Nel decreto attuativo del Jobs Act, viene prevista una revisione della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando
la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere
portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di
solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente
i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Quindi semplificazioni per la richiesta dalla Cigo e sulla Cigs in
particolare semplificazioni nella consultazione sindacale:
“all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene
meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei
lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene
stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con
le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;
vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di
difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le
sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle
modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto”.
Nelle procedure e nei tempi:
“sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario
(direttamente 24 mesi per riorganizzazione).
Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS,
prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni.
La CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste
presentate a decorrere dal 1 novembre 2015)”.
Inoltre utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà
tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile,
perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura
della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per
una delle seguenti tre causali:
riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24
mesi in un quinquennio mobile;
crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A
decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di
cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene
previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo
stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi
nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di
crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale;
contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile,
che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS
nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per
le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi
una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di
misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media
oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato.
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