Anche se il periodo feriale è destinato al recupero psico- fisico, può succedere purtroppo che gli inconvenienti, possano capitare, anche quando magari si è in vacanza all'estero o se l'indisposizione possa interessare i nostri figli. Ecco quindi in maniera stringata, ma speriamo esaustiva, come comportarsi in codeste circostanze.
Se lo Stato è convenzionato con l’Italia o fa parte della Comunità Europea il lavoratore ammalato è tenuto a rivolgersi alla struttura estera di riferimento (entro tre giorni dall’inizio della malattia) e deve provvedere a consegnare all’INPS e al datore di lavoro la certificazione sanitaria in oggetto.
Se invece ci si ammala in un Paese non convenzionato con l’Italia il lavoratore, entro 5 giorni, deve far pervenire all’INPS e al datore di lavoro la documentazione della malattia certificata dall’autorità italiana (occorre quindi una certificazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana).
I lavoratori ammalati all’estero possono essere comunque sottoposti a controllo e le visite di verifica devono essere effettuate dal medico di fiducia designato dalla rappresentanza diplomatica o consolare sia su richiesta dell’Inps che dell’azienda.
Se la visita è richiesta dal datore di lavoro questi dovrà rimborsare all’ambasciata o al consolato le relative spese sostenute.
In caso di malattia di un figlio, la legge fa distinzione in base all'età di quest'ultimo:
se l'età dei bambini è uguale o inferiore a 3 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata delle malattie di ciascun figlio;
per figli di età compresa tra 3 e 8 anni, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio.
Non è dunque ammessa, in nessun caso, l'astensione contemporanea dal lavoro per lo stesso figlio. Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà anzi rilasciare una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il padre lavoratore, però, può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre. In tal caso, infatti, la motivazione è diversa. Se i figli sono gemelli, ciascuno dei 2 genitori può chiedere il congedo per uno dei figli, anche contemporaneamente.
In caso di ricovero in ospedale del bambino, esso interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento, per tutta la durata della malattia, in caso di figli minori di 3 anni, e per 5 giorni lavorativi all'anno, in caso di figli tra 3 e 8 anni.
Per fruire dei congedi per malattia del figlio, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
I congedi per malattia dei figli non sono soggetti ai controlli che normalmente si applicano in caso di malattia del lavoratore. In pratica, il bambino ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale, né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite, però sono calcolate dal punto di vista previdenziale.
La materia è regolata dall'art. 47 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
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