Ai lavoratori dipendenti invalidi è riconosciuta, dall’anno 2002, in base all'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 una maggiorazione contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Il beneficio consiste in un incremento dell’anzianità contributiva figurativa di due mesi per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 60 mesi, cioè 5 anni e risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Possono ottenere la maggiorazione:
• gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%;
• i sordi civili, vale a dire i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito loro il normale apprendimento del linguaggio parlato;
• gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con un’invalidità che rientri nelle prime 4 categorie della Tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità riconosciuti dall’Inps, in quanto per tali trattamenti non è prevista una valutazione in percentuale del grado di invalidità.
La maggiorazione contributiva spetta per gli anni di lavoro prestati come invalido alle dipendenze di aziende private, pubbliche amministrazioni e cooperative. Non sono utili i periodi di lavoro precedenti al riconoscimento dell’invalidità e neppure i periodi non lavorati, anche se coperti da contribuzione volontaria, figurativa o da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Il beneficio, riconosciuto solo al momento della liquidazione della pensione o del supplemento, è utile anche per il calcolo della stessa, limitatamente alla quota calcolata con il sistema retributivo. Non è rilevante, invece, per determinare la quota calcolata con il metodo contributivo dei trattamenti di pensioni liquidati con il sistema misto, ovvero di quelli liquidati integralmente con il sistema contributivo.
L'attribuzione del beneficio è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (Circolare Inps 29/2002; Circolare 92/2002).
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