mercoledì 19 agosto 2015

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PER IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE PER LA PENSIONE, COME FARE.

Uno dei periodi accreditabili nel proprio estratto conto contributivo  come contributi figurativi, ed utile ai fini del diritto alla pensione, è il periodo in cui il lavoratore ha svolto il servizio militare, sia obbligatorio che volontario. Il servizio preso in considerazione dall’Inps è sia quello prestato nelle Forze Armate Italiane, compreso l’Arma dei Carabinieri, sia tutti i servizi ad esso equiparati.
Necessaria la domanda di accredito. Questi contributi figurativi non rientrano tra quelli accreditati d’ufficio dall’ente pensionistico e riferiti a prestazione dall’ente stesso erogate, ma sono contributi accreditabili gratuitamente solo su presentazione della domanda da parte del lavoratore interessato.
La normativa prevede che i periodi di servizio militare di leva rientrino tra i contributi figurativi accreditati gratis, quindi non si paga alcun riscatto, diversamente dai contributi da riscatto Inps, che sono a titolo oneroso.
Il riscatto degli anni di leva, l’accredito del servizio militare di leva ai fini pensionistici può essere richiesto dai lavoratori dipendenti,  iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria, ma anche da coloro che sono iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps. L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Per ottenere l’accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare e riferito a un rapporti di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale. I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria (particolari disposizioni sono previste per i lavoratori agricoli).
I contributi figurativi accreditati per i periodi del servizio militare di leva ed equiparati sono utili per determinare il diritto alla pensione, quindi possono essere determinanti nel calcolo degli anni di contribuzione necessari come requisito per l’accesso alla pensione anticipata ad esempio.
Sono utili anche per il calcolo della pensione e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anzianità, invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, superstiti) con esclusione di quelle a carattere assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili). Sono altresì utili per il diritto alle prestazioni antitubercolari, per il diritto all’indennità di disoccupazione.
La presentazione della domanda all’Inps. Non esiste scadenza né termini di prescrizione per richiedere all’Inps l’accredito dei contributi figurativi per il servizio militare svolto. Quindi il lavoratore può presentare la domanda in qualsiasi momento del suo percorso lavorativo e assicurativo presso l’Inps. Ovviamente è importante presentare la richiesta prima o contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, essendo finalità dell’accredito proprio l’inserimento dei contributi figurativi per il diritto e per la misura dell’assegno di pensione che poi si va a percepire.
La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge. 
Ai fini assicurativi sono accreditabili i periodi prestati per servizio militare obbligatorio o volontario, prestato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, nonché i periodi di richiamo alle armi. I periodi di servizio militare ed equiparati, prestati dopo il 1 luglio 1920, sono accreditabili senza limiti di durata. Accreditabili anche i periodi di licenza. I periodi di licenza, sia con assegni che senza assegni, che si collocano tra l’inizio e la data di congedo del servizio militare, sono accreditabili solo se concesse per motivi diversi da quelli privati. L’ente elenca quali sono i periodi, anche a seguito di congedo. Sono i seguenti:
licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati;
licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
licenza coloniale;
licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma;
licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
licenza straordinaria o speciale senza assegni di durata prestabilita, anche se soggetta a rinnovo, purché non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa del trattamento di quiescenza.
Periodi non accreditabili. Non possono essere coperti da contribuzione figurativa, non essendo equiparati a periodi di effettivo servizio, i seguenti periodi:
licenza concessa per motivi privati o a domanda;
assenza arbitraria, anche se non seguita da denuncia;
servizio già utilizzati in altre forme di previdenza, esclusive o sostitutive dell'AGO.
detenzione in attesa di giudizio se seguiti da sentenza di condanna e reclusione successivi alla condanna stessa. Nel caso ci sia sentenza assolutoria sono accreditabili i periodi di detenzione;
licenza illimitata o straordinaria senza assegni seguita da congedo ovvero in attesa del trattamento di quiescenza;
diserzione, anche se la relativa condanna sia stata in seguito soggetta ad amnistia o indulto;
Periodi equiparati al servizio militare. L’Inps accredita figurativamente anche dei periodi equiparati al servizio militare. Si tratta, tra gli altri, dei seguenti periodi:
per i quali è stata riconosciuta la qualifica di ex partigiano o di partigiana combattente per aver fatto parte di formazioni partigiane;
di servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario";
di prigionia subito da militare o militarizzato, fino alla data del rimpatrio;
di internamento nei lager nazisti subito da civile prima del 15 ottobre 1946;
di servizio prestato nella Croce Rossa Italiana e nel Sovrano ordine di Malta, dal personale maschile, escluso quello per l’assistenza spirituale, e dalle infermiere, chiamati in servizio a seguito di precetto;
il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (P.S.) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico delle Stato e non siano compresi nella costituzione della posizione assicurativa.
Servizio militare volontario e servizio civile
Oltre al servizio militare di leva e periodi ad esso equiparati, è possibile farsi accreditare come contributi figurativi, e quindi riscattare, anche i periodi di servizio militare fatto come volontari ed il servizio civile svolto con obiezione di coscienza.
La normativa Inps prevede che può essere accreditato il servizio militare volontario a favore degli ex militari volontari dell’esercito, dell’aeronautica, dei carabinieri e della marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.
Il servizio civile, essendo equiparato al servizio militare quale periodo di servizio non armato e di servizio sostitutivo civile prestato a seguito del riconoscimento come obiettori di coscienza, viene incluso tra i periodi accreditabili nell’estratto conto contributivo Inps come contributi figurativi utili sia al diritto che alla misura della pensione. E’ necessario che ci sia una specifica annotazione sul foglio matricolare.
Non sono accreditati contributi figurativi per il servizio volontario civile prestato nei paesi in via di sviluppo. Tali periodi non sono equiparati al servizio militare perché è prevista solo la possibilità di richiedere il rinvio del servizio militare di leva e, successivamente, la dispensa dal servizio militare stesso.

1 commento:

  1. Sono un dipendente EX INPDAP anno 1952,
    posso riscattare i periodi eccedenti il servizio di leva svolto in MARINA come volontario CEMM per 35 mesi(per i quali mi sono stati riconosciuti solo 22 mesi)?

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